Friuli VG

Ordinanza n. 1 del 1 marzo 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

(sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università; limitazione dell’accesso ai visitatori nelle strutture ospedaliere; validità dei provvedimenti fino all’8 marzo 2020; sanzioni ai sensi dell’articolo 650 del codice penale)

Ordinanza n. 2 del 13 marzo 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

(riduzione dei servizi di pubblico trasporto locale dal 14/03/2020 al 25/03/2020, salvo nuovo provvedimento)

Ordinanza n. 3 del 19 marzo 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

(dal 20 marzo 2020 al 3 aprile 2020: divieto di spostamento dal proprio domicilio, residenza o dimora; chiusura di tutti i parchi aperti al pubblico; obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente alle strette necessità di lavoro, personali o di salute; chiusura, nella giornata di domenica, di esercizi commerciali tranne di farmacie e parafarmacie)

Ordinanza n. 4 del 21 marzo 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

(fino al 3 aprile 2020: divieto di svolgimento di attività motoria o passeggiate, anche in forma individuale, all’aperto in luoghi pubblici; obbligo di limitare spostamenti esclusivamente per motivi di lavoro, salute e necessità 8compresa spesa alimentare); max un componente per famiglia negli esercizi aperti al pubblico; chiusura, nella giornata di domenica, di tutte le attività commerciali, fatte salve le farmacie, le parafarmacie)

Ordinanza n. 5 del 25 marzo 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

(proroga della validità dell’ordinanza n.2 in materia di trasporto pubblico locale; ulteriore riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale)


Ordinanza n. 6 del 3 aprile 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

(proroga della validità delle ordinanze n. 2 e n. 5, in materia di trasporto pubblico locale e regionale, fino al 13 aprile 2020)

Ordinanza n. 7 del 3 aprile 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019

(dal 4 al 13 aprile: divieto di svolgere, all’aperto in luoghi pubblici, attività motorie o sportive e passeggiate, anche in forma individuale; è imposto l’obbligo per i cittadini di limitare i propri spostamenti se non per situazioni di necessità, emergenza e di lavoro; restano possibili tutti i servizi di consegna a domicilio, domenica compresa; è vietata l’attività di commercio in forma di mercato all’aperto e al chiuso di generi alimentari; è obbligo per venditori e compratori l’uso di guanti monouso e mascherine, o qualsiasi forma di protezione per naso e bocca)

Ordinanza n. 8 del 7 aprile 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019

(chiusura nella giornata di lunedì 13 aprile 2020 di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie e gli esercizi sulle reti autostradali; obbligo a chiunque acceda ai servizi pubblici e non di rispettare le regole di sicurezza e di indossare guanti e mascherina; in caso di violazione applicabilità delle sanzioni stabilite dall’art. 4 del d.l. n. 19/2020)

Ordinanza n.9 dell’11 aprile 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

(si confermano le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 2 del 13 marzo 2020, dell’ordinanza n. 5 del 25marzo 2020, già prorogate con ordinanza n. 6 del 3 aprile 2020 in materia di trasporto pubblico e non locale e regionale, fino al 3 maggio 2020; l’inottemperanza della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19)


Ordinanza del 10 aprile 2020, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

(dal 14 aprile al 3 maggio 2020: obbligo per chi si reca fuori dell’abitazione l’obbligo di indossare la mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per chiunque abbia una temperatura corporea superiore 37,5 gradi di rimanere presso l’abitazione in cui risiede e di contattare il medico curante; per i gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, di rilevare la temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale prima del loro accesso; chiusura, nella giornata di domenica e nelle giornate festive, di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie; restano possibili tutti i servizi di consegna a domicilio; divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso; è ammessa l’attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private nel rispetto delle misure di contenimento del contagio; l’inottemperanza della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19)


Ordinanza n. 11 del 26 aprile 2020, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

(dal 27/04/2020 al 03/05/2020: consentita la vendita di cibo e bevande da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande garantendo l’igiene delle mani e utilizzo della mascherina protettiva; è consentito lo svolgimento di attività fisica e/o passeggiate nel proprio comune indossando i dispositivi di protezione; è obbligo degli esercizi commerciali di generi alimentari la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche e di guanti, rendendoli disponibili ai clienti all’ingresso; restano confermate le disposizioni contenute nell’ordinanza n.10 del 13 aprile 2020)


Ordinanza n. 12 del 3 maggio 2020, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

(dal 4 al 17 maggio 2020: obbligo per chiunque si rechi al di fuori della propria abitazione di usare dispositivi protettivi delle vie respiratorie; non è necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie, nei seguenti casi: a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro; b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni; c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina; d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico; e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato; sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio regionale; obbligo negli esercizi commerciali di usare soluzioni idroalcoliche per l’ igienizzazione delle mani, posti all'ingresso e all’uscita degli esercizi stessi ed è obbligatorio negli esercizi commerciali di generi alimentari l’utilizzo dei guanti monouso; è consentito l’esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari, prodotti florovivaistici, abbigliamento per bambini e libri nei comuni nei quali sia adottato dal sindaco un apposito piano; è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione; consentita l’attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private, ivi le spiagge ed i stabilimenti balneari; è consentita la riapertura di parchi e giardini; è consentita la riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito; consentita la pratica della pesca sportiva e della caccia esercitate entrambe individualmente; è consentito in forma individuale l’allenamento di atleti professionisti e non; è consentito per i proprietari l’allevamento, allenamento e addestramento di animali; restano chiusi nella giornata di domenica gli ipermercati, i supermercati e i discount di alimentari; è ammesso l’esercizio dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di contagio; per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza si applica il DPCM 26 aprile 2020)

Ordinanza n. 13 del 3 maggio 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 in materia di Trasporto Pubblico Locale

(continuazione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico e marittimo dal 4 al 9 maggio con le modalità del servizio attuale, salvo puntuali rimodulazioni e intensificazioni al fine di corrispondere alle evoluzioni della domanda; dal 10 al 17 maggio compresi: ripristino del servizio di trasporto pubblico locale urbano di Udine, Gorizia e Pordenone con orario non scolastico, ecc.; modalità servizio del servizio ferroviario svolto dalla Società Ferrovie Udine Cividale; al Servizio ferroviario regionale svolto dalla Società Trenitalia s.p.a. si conferma della sospensione dei servizi transfrontalieri da Trieste Centrale verso Lubiana; adozione di misure con riferimento al trasporto pubblico non di linea: il passeggero non può occupare il posto vicino al conducente; sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, non potranno essere trasportati più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza. In mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero; nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso delle protezioni delle vie respiratore; - il conducente deve indossare dispositivi di protezione individuale; - igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi adibiti a trasporto; si conferma l’obbligo dell’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie alle fermate/stazioni/autostazioni; assicurare tutte le altre forme di prevenzione e tutela dal contagio , compresa la sanificazione e l’igienizzazione dei mezzi quantomeno giornaliera)


Ordinanza n. 14 del 17 maggio 2020, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

(dal 18 maggio al 3 giugno 2020: obbligo per chiunque si allontani dalla propria abitazione di usare protezioni delle vie respiratorie e mantenere della distanza di almeno un metro; non è necessario l’uso di protezioni: alla guida di motoveicoli o autoveicoli, per i soggetti di età inferiore ai 6 anni, in caso di soggetti che soggiornano in locali non aperti al pubblico, in caso di attività motoria svolta in luogo isolato; sono consentiti gli spostamenti all’interno della propria regione a fini ludici, ricreativi e turistici; resta il divieto di assembramento; non sono consentite riunioni private; è obbligatorio negli esercizi commerciali la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche e di guanti monouso per i clienti all’ingresso e uscita degli stessi; è consentito lo svolgimento di attività di ristorazione, balneazione e attività turistiche, strutture ricettive, attività di commercio al dettaglio, piscine e palestre, uffici aperti al pubblico, servizi alla persona, commercio al dettaglio su aree pubbliche, musei, archivi e biblioteche; è consentita la riapertura di giardini, la pratica della pesca e della caccia; è consentito dal 3 giugno 2020 lo svolgimento di attività diurne ludiche, ricreative ed educative, a favore di minori di età superiore ai 3 anni al chiuso o all’aria aperta nel periodo estivo; è consentito il rientro o la permanenza nelle residenze universitarie da parte di assegnatari di posto alloggio, limitatamente ad esigenze comprovate da situazioni ostative connesse al percorso di studio, avallate dalle Università o dagli Istituti di Alta Formazione artistica e musicale. Il mancato rispetto degli obblighi comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19)

Ordinanza n. 15 del 17 maggio 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Trasporto Pubblico Locale

(si ordina al trasporto pubblico locale automobilistico dal 18.05.2020, la rimodulazione ed intensificazione al fine di corrispondere alle evoluzioni della domanda. Al Servizio ferroviario svolto dalla Società Ferrovie Udine Cividale si ordina dal 18.05.2020 di mantenere il servizio attuale; si conferma la sospensione del servizio transfrontaliero MICOTRA fino a nuova disposizione. Al Servizio ferroviario regionale svolto dalla Società Trenitalia si ordina il mantenimento del servizio attuale; si conferma della sospensione dei servizi transfrontalieri da Trieste Centrale verso Lubiana; di istituire uno specifico tavolo di lavoro regionale comprendente tutti i soggetti interessati; alle Aziende di Trasporto si ordina la definizione puntuale e l’attuazione delle rimodulazioni dei servizi di TPL automobilistici e marittimi, e di avviare in forma sperimentale la mobilità dei lavoratori da e verso le principali realtà produttive e poli servizi regionali; l’adozione su qualsiasi mezzo di trasporto delle misure e raccomandazioni previste nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID– 19 nel settore del trasporto e della logistica”; si conferma l’obbligo dell’utilizzo di mascherina alle fermate/stazioni/autostazioni e all’interno dei servizi di trasporto pubblico locale; di assicurare la necessaria informazione ai viaggiatori, e assicurare tutte le altre forme di prevenzione e tutela del contagio gli stessi. L’inottemperanza della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19)