OCDPC 633

ORDINANZA ORDINANZA del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 febbraio 2020, n. 633, Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 633)

(in G.U. 15 febbraio 2020, n. 38)

L CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibil»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione del 10 febbraio 2020;

Ritenuto che in tale contesto emergenziale occorre assicurare che il periodo di assenza da scuola, dovuto alla permanenza volontaria, fiduciaria, a domicilio conseguente al rientro dalle aree a rischio sanitario di cui all'emergenza in rassegna, non pregiudichi l'anno scolastico in corso;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Dispone:

Art. 1. Rientro studenti dalle aree a rischio

1. Il Ministero dell'istruzione, anche in deroga all'articolo 4, commi 1 e 2 e all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la validità dell'anno scolastico 2019/2020 degli studenti di ogni ordine e grado, che, di ritorno dalle aree a rischio di contagio da agenti virali trasmissibili di cui all'emergenza in rassegna, siano sottoposti a misure di sorveglianza da parte del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale di riferimento, ovvero si sottopongano autonomamente ad una quarantena volontaria nel proprio domicilio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.