OCDPC 665

ORDINANZA del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 22 aprile 2020, n. 665, Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 665)

(in G.U. del 24 aprile 2020, n. 107)


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE


VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020 n. 660 del 5 aprile 2020, e nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020, recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1° aprile e 10 aprile 2020, concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

RITENUTO necessario dover garantire un maggiore supporto al Sistema sanitario mediante l’istituzione di una unità socio sanitaria da porre a disposizione delle Regioni interessate, anche per le esigenze degli istituti penitenziari;

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

SENTITO il Ministero della salute;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze

DISPONE

Articolo 1 (Costituzione di una Unità socio sanitaria)

1. Per l’attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19, il Dipartimento della protezione civile, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato ad istituire una Unità socio sanitaria a supporto delle strutture di cui al comma 3, lettere a) e b).

2. L’Unità è composta da un massimo di 1.500 operatori socio sanitari, di cui 500 da destinare alle strutture di cui al comma 3, lettera a) e i 1.000 da destinare alle strutture di cui al comma 3, lettera b), individuati dal Dipartimento della protezione civile tra le seguenti categorie:

a) operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale;

b) operatori dipendenti da strutture sanitarie anche non accreditate con il Servizio sanitario nazionale;

c) operatori libero professionisti anche con rapporto di somministrazione di lavoro.

3. La partecipazione alla predetta Unità è su base volontaria e gli operatori individuati si rendono disponibili a prestare tale attività presso:

a) le residenze sanitarie assistenziali per anziani, le case di riposo per anziani, le residenze sanitarie assistenziali per disabili;

b) gli istituti penitenziari individuati dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, ques’ultimo esclusivamente per le strutture detentive. I predetti Dipartimenti individuano altresì il numero di operatori necessari per ogni istituto o struttura detentiva.

4. L’attività prestata nell’Unità è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il Dipartimento della protezione civile dispone l’assegnazione sulla base delle esigenze rappresentate dalle Regioni interessate e dal Ministero della giustizia. Le Regioni presso cui gli operatori sono destinati a prestare la propria attività provvedono all’alloggio, al vitto ed alla corresponsione del premio di solidarietà di cui al comma 5 a valere sulle risorse di cui al comma 9.

5. A ciascun operatore dell’Unità è corrisposto, per ogni giorno di attività effettivamente prestato, un premio di solidarietà forfettario di 100 euro, che non concorre alla formazione del reddito. Sono considerati giorni di attività effettivamente prestata sia il giorno impiegato per le fasi preparatorie presso la sede di convocazione e di viaggio verso la sede regionale assegnata, che il giorno impiegato per il viaggio di ritorno per raggiungere il proprio domicilio.

6. Le Regioni provvedono al rimborso delle spese documentate del viaggio di andata tra il domicilio degli operatori di cui al comma 1 e la città di Roma, sede di convocazione degli stessi da parte del Dipartimento della protezione civile, nonché del viaggio di trasferimento fino alla sede regionale assegnata e di quello di ritorno presso il proprio domicilio al termine del periodo di attività. Non sono ammesse a rimborso le spese sostenute per l’uso del mezzo proprio. Il rimborso non è altresì erogato qualora il trasporto sia stato assicurato dal Dipartimento della protezione civile anche attraverso le strutture operative di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018 o soggetti privati.

Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 9.

7. L’Unità opera fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

8. Il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a stipulare idonea polizza assicurativa in favore degli operatori a copertura dell’attività prestata ai sensi della presente ordinanza.

9. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle somme stanziate per l’emergenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.