Giurisprudenza costituzionale

Sezione a cura di: Viviana Di Capua, Ilde Forgione e Matteo Gnes

Corte costituzionale, ordinanza 14 gennaio 2021, n. 4

(sospende, a seguito di impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, l’efficacia della legge della Regione Valle d’Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 con la quale si consente lo svolgimento di determinate attività sociali ed economiche, anche in deroga ai divieti stabiliti dalla normativa statale in materia di contrasto alla pandemia da Covid-19. Infatti la normativa regionale, sovrapponendosi alla normativa statale, dettata nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di profilassi internazionale, espone di per sé stessa al concreto e attuale rischio che il contagio possa accelerare di intensità, per il fatto di consentire misure che possono caratterizzarsi per minor rigore; tenendo conto che le modalità di diffusione del virus Covid-19 rendono qualunque aggravamento del rischio, anche su base locale, idoneo a compromettere, in modo irreparabile, la salute delle persone e l’interesse pubblico ad una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia, peraltro non preclusiva di diversificazioni regionali nel quadro di una leale collaborazione)


Corte costituzionale, sentenza, 12 marzo 2021, n. 37

(dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, e 4, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Valle d’Aosta n. 11/2020, con riferimento all’art. 117, comma 2, lettera q), Cost., in quanto tali disposizioni surrogano la sequenza di regolazione disegnata dal legislatore statale appositamente per la lotta contro il Covid-19, imponendone una autonoma e alternativa, che fa invece capo alle previsioni legislative regionali e alle ordinanze del Presidente della Giunta)