68 del 2008: Mi trovo nella situazione di legalmente separata. Al mio ex marito (attualmente senza fisso lavoro) hanno ritirato la patente,

ma ciò nonostante guida ancora liberamente la macchina. Mi chiedo in caso di incidente da lui provocato, se io e i miei due figli maggiorenni

dobbiamo rispondere dei danni provocati (vista la situazione in cui l'assicurazione non risponderebbe perchè non in regola con la patente).

In caso affermativo come posso fare per tutelare me e i miei figli da eventuali oneri di risarcimento?. Può essere utile informare le

autorità giudiziali a tutela sua e nostra? Il divorzio potrebbe risolvere il problema?

Ringrazio e chiedo cortesemente di non pubblicare il mio nome.

Gentile Signora,

devo innanzitutto precisare che le assicurazioni invocano qualsiasi pretesto per non pagare, ma alla fine, ove costrette dal Giudice, devono pagare.

Perche' il Giudice esoneri l'assicurazione dal risarcimento, è necessario che la Società dimostri un collegamento causale tra il fatto da lei invocato, e l'incidente: in tale senso possono assumere rilevanza, ad esempio, la dimostrazione di un guasto ai freni, unitamente alla dimostrazione che, in assenza di tale guasto, l'incidente non si sarebbe verificato.

Non possono invece assumere rilevanza - se non indiziaria - le carenze di tipo puramente burocratico, quali, ad esempio, l'omessa revisione periodica obbligatoria, o il ritiro della patente.

Tali indizi possono senz'altro indurre il giudice a voler indagare i motivi della carenza burocratica, ma non lo inducono certo ad automatismi come: patente scaduta o revocata=colpa e/o mancata copertura assicurativa.

Ciò premesso, secondo quanto previsto dall'art. 2054 del codice civile, e dall'art. 91 del Codice della Strada, l'unico soggetto (oltre all'assicurazione, quando vi sia copertura) che è responsabile in solido con il conducente del veicolo per i danni da esso causati, è il proprietario (o l'usufruttuario, o l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario, in caso di locazione finanziaria, comunemente conosciuta come leasing).

Tali qualità devono tutte risultare dalla carta di circolazione e dal PRA.

Ciò vale anche per le sanzioni amministrative.

Quindi, per rispondere alla Sua domanda, se Lei non è comproprietaria del veicolo (o una delle altre qualita' sopra indicate), non avrà alcuna responsabilità.

Purtroppo però non sono in grado di sapere se Lei è comproprietaria: ciò dipende dal regime patrimoniale matrimoniale da Voi scelto e dalla data di acquisto del veicolo: se avevate la separazione dei beni e l'ha acquistata solo Suo marito, ne è esclusivo proprietario lui.

Se avevate la comunione dei beni, e Suo marito l'ha acquistata dopo il matrimonio e prima della separazione, è di proprietà comune; salvo ovviamente eventuali pattuizioni in sede di separazione, con cui si preveda che l'auto sia assegnata esclusivamente a lui.

Problemi potrebbe invece presentarsi, in questo caso anche per i Suoi figli, solo in qualità di eredi, nel malaugurato caso di decesso di Suo marito dopo avere causato un incidente senza copertura assicurativa, perche' ovviamente - ciascuno per la quota di propria spettanza - erediterebbe da un asse ereditario fortemente eroso da tale debito (se invece non ha nulla, è possibile liberarsi del solo debito mediante la rinuncia all'eredità).

Distinti saluti.

Avv. Massimiliano Bertazzo