61 del 2008: Il mio vicino anni fa ha piantato un pino che oggi ha raggiunto la ragguardevole altezza di una quindicina di metri...

Le chiedo questa pianta dista 1,70 mt. da un camminamento pubblico e 2,70 dal mio confine,in pratica tra la mia proprietà e il pino nonostante in mezzo ci sia un camminamento pubblico ci sono solo 2,70. Posso chiedere l'abbattimento? Devo e posso far intervenire il Comune? (vedi camminamento)

Le sarei grato se mi rispondesse, (nel sito chiaramente). In attesa di leggerla cordiali saluti.

Egregio Signore,

l'art. 892 del codice civile prevede che i pini non possano essere piantati a distanza di meno di tre metri dal confine (salvo diversa distanza prevista da regolamenti o usi locali, sulla cui esistenza e contenuto può informarsi in Comune).

La distanza si misura dal confine alla base esterna del tronco dell'albero.

Siccome la ragione di questa norma è evitare che il vicino veda la pianta, nonchè subisca la conseguente diminuzione di aria, luce, soleggiamento e panoramicità (Cass. 12956/00), mi sembra assolutamente irrilevante che tra i due confini vi sia un camminamento pubblico.

Può pertanto chiedere - ai sensi dell'art. 894 del codice civile - l'estirpazione della pianta.

Poichè è competente il Giudice di Pace, volendo può chiedere al Giudice stesso, l'autorizzazione a stare in giudizio senza l'assistenza di un avvocato.

Tenga presente però che il diritto di mantenere piante a distanze non regolamentari ha natura di servitù, e come tale è soggetto ad usucapione, ventennale.

Poichè Lei nel quesito non indica il numero di anni da quando è avvenuto il piantamento del pino, non posso dirLe se sia già avvenuto.

Distinti saluti.

Avv. Massimiliano Bertazzo