66 del 2008: Salve ho un grave problema con la muffa. Sono in affitto dal...

1 aprile 2008 con un regolare contratto 4+4 ,con una regolare caparra di 2000 euro e pago un affitto di 600 euro mensili, pero' ho riscontrato gia' da un paio di mesi (ottobre, novembre ) che ci sono delle infiltrazioni d'acqua, e muffa con un tremendo odore nella camera da letto con parquet e nel bagno con acquetta per terra.

ps. Dato il problema, il mobile dei vestiti tenuto alla dovuta distanza che e di 8-10 centimetri si e' impregnato di cattivo odore e di muffa ed il mobile era nuovo.

Io ho gia' avvertito il proprietario, e mi e' stato detto che il problema e' mio e lo devo risolvere io....

La casa e' nuova da costruzione e ha poco piu' di 2 anni,

VOLEVO CHIEDERLE

Se e' possibile avere il risarcimento danni dell'armadio, e far terminare in anticipo, preavviso dei 6 mesi (visto che si hanno dei problemi di salute documentabili)

PUO' CONTATTARMI ALLA MIA E MAIL

DISTINTI SALUTI

Egregio Signore,

troverà risposta alla parte della Sua domanda su chi debba provvedere alle riparazioni, leggendo la mia RISPOSTA n. 50.

Le rappresento inoltre:

    1. che l'art. 1577 del codice civile prevede che "quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore";

    2. che l'art. 1578, comma 1, del codice civile prevede che "se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi conosciuti o facilmente conoscibili";

    3. che l'art. 1578, comma 2, del codice civile prevede che "il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna";

    4. che l'art. 1581 del codice civile estende l'applicabilità di tali regole anche ai vizi sopravvenuti nel corso della locazione.

Poichè le infiltrazioni non erano certamente da Lei conosciute o facilmente conoscibili al momento del contratto (al contrario, visto che si tratta di immobile recente, poteva anzi fare affidamento sul fatto che non presentasse questo tipo di problemi), Lei ha diritto a chiedere al Giudice la risoluzione del contratto (cui consegue, di regola, anche il risarcimento del danno) o, in alternativa, a Sua scelta, la riduzione del canone.

Al fine di ottenere dal locatore l'esecuzione delle riparazioni necessarie ad eliminare il problema, ed il risarcimento del danno, deve provvedere al più presto ad inviargli una lettera raccomandata a.r. nella quale premette l'esposizione dei fatti (così come li ha esposti a me, e se possibile arricchiti di maggiori dettagli) come se il proprietario non sapesse nulla (anche se glielo ha già detto a voce), dandogli un termine (15 giorni dal ricevimento della raccomandata) per risolvere il problema e risarcire io danno, avvertendolo che in caso non provveda sarà costretto a rivolgersi ad un legale.

Eviti invece di dare disdette con termini inferiori ai 6 mesi per motivi di salute, poichè non è la procedura corretta: può ottenere lo stesso effetto (anzi anche migliore) seguendo le istruzioni sopra fornite, cioè avvisandolo della necessità di riparazioni e diffidandolo ad adempiere e poi chiedendo al Giudice la risoluzione del contratto, che è più favorevole ed è quanto previsto dalla legge.

Se ciononostante non otterrà nulla, Le consiglio di rivolgersi ad un mio Collega della Sua città.

Distinti saluti.

Avv. Massimiliano Bertazzo