62 del 2008: ho comprato un abito da sposa...

L’anno scorso nel mese di novembre, ho comprato un abito da sposa (per il mio matrimonio che si è celebrato il 20/06/2008 ultimo scorso) presso un negozio a Milano. Il vestito che mi hanno consegnato presentava un grosso difetto sartoriale di cucitura bottoni che ha compromesso non solo i miei movimenti per tutto l’arco della giornata, ma anche gran parte dell’album fotografico (in tutte le foto fatte al ristorante, infatti, si vede l’intimo della sposa IO e le foto non hanno avuto lo stesso effetto!). Ho chiesto (tramite RR allegando anche CD con foto del matrimonio) il risarcimento sia per le riparazioni sbagliate sia per i danni morali a me causati da quell’errore. Per un totale complessivo di 500 euro.

La titolare del negozio può non rispondermi? E’ obbligata a risarcirmi?

Grazie in anticipo.

Cordiali saluti.

Gentile Signora,

l'acquisto dell'abito da sposa deve essere inquadrato come qualsiasi altra compravendita, e quindi tenendo conto delle garanzie attribuite al compratore dal codice civile, nonchè, in questo caso, del Codice del Consumo.

Come in ogni compravendita, il venditore è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta (art. 1490 c.c.); il compratore, nel caso vi siano vizi, può chiedere a sua scelta la risoluzione del contratto (e la conseguente restituzione del prezzo) o la riduzione del prezzo (art. 1492 c.c.), oltre, ovviamente, in entrambi i casi, al risarcimento del danno (art. 1494 c.c.).

In casi come questo si tratta per lo più di mancanza di qualità (art. 1497 c.c.), per cui in realtà può chiedere solo la riduzione del prezzo.

Però, purtroppo per Lei, l'art. 1495 c.c. prevede che "il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta", dove per denunzia si intende la contestazione dei vizi al venditore; ovviamente è Suo l'onere di provare di avere fatto la denunzia nei termini previsti.

Anche considerando le più favorevoli norme sulla compravendita del consumatore, non cambia molto: infatti l'unico reale vantaggio, relativamente al Suo caso, è il maggior termine previsto dall'art. 132 del Codice del Consumo per denunciare i vizi: due mesi dalla scoperta.

Quanto al danno morale Le devo dire che, nonostante negli ultimi tempi alcuni Giudici di Pace abbiano stabilito risarcimenti anche per cose di questo tipo, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, proprio in data 11/11/08, con la sentenza n. 26972, ha confermato invece l'irrisarcibilità del danno morale, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o quando sia riconducibile alla lesione di un diritto inviolabile della persona, di rango costituzionale.

Per rispondere quindi alle Sue domande, la titolare del negozio può ben non rispondere, e Lei, se ha denunciato i vizi in tempo (entro 2 mesi), può ottenere la restituzione di una parte del prezzo pagato.

Ovviamente, essendo la causa di competenza del Giudice di Pace, se contiene le Sue pretese nel limite di € 516,00, può chiedere al Giudice di autorizzarLa a stare in giudizio personalmente, senza difensore, e può provare a chiedere anche il danno morale (visto che comunque, nonostante l'indirizzo contrario della Cassazione, molti di loro lo riconoscono).

Distinti saluti.

Avv. Massimiliano Bertazzo