Regolamento prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo

Principi e procedimenti in materia di sanzioni

Le sanzioni tengono conto della situazione personale e di contesto e delle conseguenze della violazione.

  • La responsabilità disciplinare è personale.
  • Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni; in caso di sanzioni che prevedano l’allontanamento dalla comunità scolastica le ragioni dovranno essere esposte per iscritto. Tale obbligo è riferito anche al caso di studenti maggiorenni.
  • La volontarietà, intesa come dolo, e il grado di colpa nell’inosservanza delle disposizioni sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e il tipo di sanzione da applicare.
  1. Le sanzioni proporzionate alla gravità dell’infrazione, sono sempre temporanee, finalizzate all’educazione e alla formazione dello studente e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
  2. Possono essere erogate, come opzioni, le seguenti sanzioni disciplinari:
    • ammonizione scritta (nota disciplinare);
    • allontanamento temporaneo dall’aula;
    • allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica;
  3. - Nei casi più gravi:
    • allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell’anno scolastico
    • esclusione dallo scrutinio finale
    • non ammissione agli Esami di Stato.
    • eventuale risarcimento del danno.
  4. Può essere offerto dall’Organo competente la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.
  5. Per ogni genere di infrazione , anche in aggiunta ad altri provvedimenti disciplinari, possono essere disposte sanzioni compensative come:
    • attività in favore della comunità scolastica
    • sanzioni restitutive e riparative (attività volte a riparare l’offesa o il danno arrecato in favore ed in accordo della persona offesa).
    • Solo in presenza di fatti gravissimi e tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale, si procede con un allontanamento superiore a 15 giorni e comunque adeguato alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
  6. in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria, può essere previsto un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.