Organi Collegiali

Assemblea d'Istituto dei genitori

  1. I genitori degli allievi hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico dei 16 aprile 1994, n.297.

  2. Le assemblee dei genitori si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.

  3. L'assemblea dei genitori può essere di classe o d’istituto. I rappresentanti dei genitori di classe possono esprimere un Comitato dei genitori d’istituto di cui fanno parte, di diritto, anche i rappresentanti dei genitori del Consiglio d’istituto.

  4. Le assemblee dei genitori possono essere convocate su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe; nel caso dell’assemblea d’istituto, dal Presidente eletto dell’assemblea o dalla maggioranza del Comitato dei genitori oppure da trecento genitori.

  5. L’assemblea può essere effettuata previo richiesta autorizzata dal Dirigente scolastico per l'utilizzo dei locali, da parte del Presidente, con un preavviso di sette giorni lavorativi.

  6. Il Presidente comunica al Dirigente l’ordine del giorno dell’assemblea e provvede ad avvisare e a comunicare con le famiglie degli studenti iscritti.

  7. L’autorizzazione alla riunione di un’assemblea d’istituto dei genitori da parte del Dirigente deve essere affissa all’Albo.

  8. L’assemblea dei genitori, in relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, può articolarsi in assemblee di classi parallele.

  9. All’assemblea d’istituto possono partecipare con diritto di parola, ma non di voto, il Dirigente Scolastico e i docenti dell’istituto.

  10. Le assemblee di istituto in cui la presenza dei genitori risulta il 50%+1 degli aventi diritto, possono esprimere pareri di indirizzo a maggioranza semplice.

  11. Il Presidente nomina un segretario che redige il verbale dell’assemblea; il verbale deve essere inviato in copia al Dirigente scolastico.