Organi Collegiali

Consiglio d'Istituto

  1. Il Consiglio di istituto è costituito da diciannove componenti: otto rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale non docente, quattro rappresentanti dei genitori, quattro rappresentanti degli alunni, il Dirigente scolastico.

  2. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal Collegio dei docenti; quelli del personale non docente dal corrispondente personale di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, dagli studenti.

  3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti psico-pedagogici e di orientamento.

  4. Il Consiglio di istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un Vicepresidente, con le stesse modalità del Presidente. In caso di impedimento di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.

  5. Il Consiglio di istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva, composta da un docente, da un non docente, da un genitore e da uno studente. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei servizi generali e amministrativi (di seguito DSGA), che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.

  6. Le riunioni del Consiglio e della Giunta hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

  7. Il Consiglio di istituto e la Giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

  8. Le funzioni di segretario del Consiglio di istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

  9. Il Consiglio di istituto delibera il Programma annuale e il Conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.

  10. Il Consiglio di istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nelle seguenti materie:

  • adozione del Regolamento interno;

  • acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;

  • adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

  • criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività extrascolastiche, con particolare riguardo alle attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione;

  • promozione di contatti con altre scuole, con università e con enti ed associazioni;

  • partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

  • criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi e del personale ai plessi.

11. La Giunta esecutiva predispone il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio, fermo restando il diritto d’iniziativa del Consiglio stesso.

12. La prima convocazione del Consiglio di istituto è disposta dal Dirigente scolastico. Le successive dal Presidente del Consiglio stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta esecutiva. L'atto di convocazione è disposto e comunicato con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno ventiquattro ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Gli argomenti indicati nell'ordine del giorno sono tassativi. Se l'organo collegiale delibera all'unanimità di tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l'organo collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso ordine del giorno.

13. Prima della discussione di un argomento all'ordine del giorno, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per la non discussione ("questione pregiudiziale"), oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'organo collegiale a maggioranza con votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'ordine del giorno al quale si riferisce.

14. Tutti i membri dell'organo collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. Il Presidente può sospendere il diritto di parola in caso di evidente non pertinenza degli argomenti trattati rispetto all’ordine del giorno, in caso di discussione protratta oltre il ragionevole lasso di tempo prevedibile o di degenerazione della discussione.

15. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce. Le votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete. Le deliberazioni possono essere adottate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. In caso di delibere finanziarie, le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza assoluta.

16. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416/74. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata prevista del Consiglio. I membri dell’organo collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. I componenti eletti dell'organo collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E’ ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'organo collegiale.