Regolamento prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo

Presupposti legislativi

Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “ Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

Direttiva MIUR n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

Direttiva MIUR n.104 del 30 novembre 2007 recante” Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

D.P.R. 249/1998 recante lo “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

DPR n. 235/2007 recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Legge 29 maggio 2017 n. 71;

Artt.3-33-34 Cost. italiana;

Artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;

Artt. 2043-2047-2048 Codice civile.

Premessa

Il bullismo è una devianza collegata principalmente al mondo della scuola ed è caratterizzata da condotte di prevaricazione su vittime designate appartenenti al gruppo dei pari.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo:

  • la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione, specie se reiterata;

  • l’intenzione di nuocere;

  • la finalità di umiliare la vittima provocandone l’isolamento.

Quando il bullismo è on line si parla di cyberbullismo.

Il mondo digitale e virtuale è fonte di crescita culturale e sociale ma nasconde una serie di insidie che mettono a rischio il senso della legalità, pertanto, la scuola è chiamata a prevenire e a contrastare tale fenomeno.

Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” in vigore dal 18.06.2017. L’obiettivo della legge n. 71 è quello di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.

La legge definisce il cyberbullismo in questo modo: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

In concreto sono tipologie qualificate come cyberbullismo:

  • Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

  • Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.

  • Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

  • Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog,forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,… di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

  • Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

  • Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

  • Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.

  • Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.