B & B - ART. 34 L.R. 9/2006

Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali dei Bed and Breakfast (art. 34 L.R. 9/2006)

L e recenti modifiche apportate dall’Assemblea Legislativa al Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo hanno provveduto ad aggiornare numerose disposizioni di legge che necessitavano di un adeguamento sia per allinearsi al quadro normativo italiano ed europeo, sia per rispondere alle nuove tendenze del mercato turistico che, più di ogni altro settore, subisce mutamenti e spinte di rinnovamento dettate dalla domanda turistica nazionale ed internazionale.

Per l'attività di B&B, l’art.34 è stato modificato prevedendo la possibilità di svolgere l’attività non solo in forma occasionale , ma anche imprenditoriale permettendo nel secondo caso di aumentare la capacità ricettiva fino a sei camere e dodici posti letto. E’ stato inoltre disposto che i titolari siano tenuti alla frequenza di un corso concernente la disciplina igienico sanitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della pertinente normativa statale ed europea.

Con DGR n. 70 del 31 gennaio 2022 sono stati approvati gli standard obbligatori minimi e i requisiti funzionali relativi ai Bed and breakfast in attuazione dell’ articolo 34, comma 3 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 relativa a: “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” così come riportato nell’ allegato “A”. Sono stati inoltre definiti i requisiti del corso di frequenza obbligatorio per i gestori di Bed and breakfast e indicati nell’ allegato “ B ” . E' stata revocata la D.G.R. n.378 del 19/04/2007 che indicava i precedenti standard.

scarica ALLEGATO A

scarica ALLEGATO B

Questura credenziali