HOBBISTI - TESSERINO

DEFINIZIONE

Ai sensi dell’art. 43 L.R. n.27/2009 sono hobbisti i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di euro 250,00.

Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all’articolo 33, comma 1, lettere h) e i), senza l’autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42, purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4. Per l’esposizione dei prezzi si applica quanto previsto all’articolo 56 L.R. n.27/2009.

Gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo di regione per i residenti in altre regioni. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all’articolo 8 L.R. n.27/2009.

Il tesserino identificativo è rilasciato per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Nello stesso periodo non può essere rilasciato ad altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l’attività l’hobbista deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo. I Comuni che organizzano le manifestazioni di prima dell’assegnazione del posteggio che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza a edizioni precedenti, devono procedere alla vidimazione del tesserino mediante l’apposizione di timbro e data in uno degli appositi spazi anche quando la gestione della manifestazione è affidata a soggetti diversi.

Gli hobbisti autorizzati possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l’anno. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.

La mancanza del tesserino o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 45, comma 1, L.R. n.27/2009. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prezzo unitario superiore a euro 250,00, si applica la sanzione di cui all’articolo 45, comma 2 L.R. n.27/2009.

Il Comune rilascia il tesserino entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.


NORME DI RIFERIMENTO:

Per la REGIONE MARCHE, si applica Legge Regionale 5 agosto 2021 n.22 Disciplina dell’attività commerciale nella regione Marche (B.U. 12 agosto 2021, n. 63) (in attesa del relativo regolamento attuativo continua ad applicarsi la normativa previgente come sotto riportata)


  • LEGGE REGIONALE 10 novembre 2009, n. 27 Testo unico in materia di commercio (B.U. 13 novembre 2009, n. 106)

  • DGR Marche 17 maggio 2015 n.81

  • La domanda è corredata da una foto tessera e due marche da bollo ( una su istanza e una per rilascio)

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