DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

NORMATIVE STATALI DI RIFERIMENTO E REGIME AMMINISTRATIVO    SEZIONE I - 8. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 

 

DEFINIZIONI

Impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione:il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai serbatoi dei carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;

Potenziamento dell’impianto: l’aggiunta di uno o più carburanti erogabili o di colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici non presenti nell’autorizzazione o concessione originaria;

Rete l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatto (GPL), metano, nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici o alimentati con idrogeno;

Self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l’erogazione automatica del carburante di cui l’utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l’assistenza di apposito personale;

Self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l’erogazione automatica del carburante usato direttamente dall’utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante a personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell’erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;

Impianto ad uso privato: l’impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento di mezzi, ad eccezione di quelli agricoli, di proprietà, in locazione e in uso al titolare dell'autorizzazione. L'impianto può anche essere dotato di infrastrutture di ricarica elettrica.

L'installazione di impianti ad uso privato è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio e gli impianti possono derogare alle caratteristiche tipologiche di cui all'articolo 95 L.R. 22/2021.  L'autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente. Gli impianti ad uso privato devono essere comunque sottoposti a collaudo di cui all'articolo 104 L.R.22/2021. 

 Impianto ad uso privato per trasporto pubblico locale: l’impianto ubicato all'interno di aree di proprietà pubblica o privata non aperte al pubblico, quali stabilimenti o depositi o aree appositamente attrezzate, destinato all'esclusivo rifornimento dei veicoli utilizzati per il trasporto pubblico e per i mezzi di servizio ausiliari dei soggetti che ivi esercitano tale attività e delle altre aziende di trasporto pubblico locale facenti parte delle società consortili di bacino firmatarie di contratti di servizio, nonché da parte delle amministrazioni comunali esercenti i servizi di trasporto in forma diretta. 



Normativa di riferimento

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2021, n. 22 - Disciplina dell’attività commerciale nella regione Marche 

Regolamento regionale del 27 ottobre 2022, n. 7 - Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: “Disciplina delle attività di distribuzione dei carburanti, in attuazione del Titolo IV della L.R. n. 22 del 5 agosto 2021 (Disciplina dell’attività commerciale nella Regione Marche)” - Approvato con DGR n. 1339 del 24 ottobre 2022 

DGR n. 1517 del 21.11.2022 - Individuazione dei criteri e delle modalità di corresponsione del rimborso dovuto ai componenti della Commissione di collaudo in attuazione dell’art. 104, comma 5 l.r. 22/2021. - Allegato A 

Gli impianti autostradali e stradali, compresi quelli ad uso privato, sono collaudati, prima di essere posti in esercizio, su richiesta degli interessati al Comune competente per territorio, da una commissione costituita da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane, da un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, da un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio e da un rappresentante comunale. 

COLLAUDO: Il rimborso forfettario delle spese ai componenti la commissione è a carico della ditta richiedente. Il relativo importo e le modalità di pagamento sono stabiliti dalla Giunta regionale  Allegato A  

modulo domanda   (MODULI REGIONALI)

 fac-simile perizia giurata

Modulistica Regionale


Obbligo Iscrizione all’anagrafe

Ai sensi della legge 124/2017, i titolari dell’autorizzazione degli impianti di distribuzione carburanti hanno l’obbligo di iscrizione all’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete. 

L’iscrizione all’anagrafe è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzatorio ai sensi del comma 107, articolo 1, l. 124/2017 e riguarda tutti gli impianti della rete ordinaria e autostradale anche se sono sottoposti a sospensione dell’attività sulla base della disciplina regionale. 

Sono invece esclusi gli impianti a uso privato, gli impianti marini e avio.