AUTORIMESSE

DESCRIZIONE

L'attività di “rimessa di veicoli” è la gestione di locali o spazi all'aperto, appositamente adibiti ed attrezzati, per la temporanea custodia, dietro compenso, di vetture, motocicli, biciclette, roulottes o caravans; è un'attività privata gestita in forma imprenditoriale.

La rimessa di veicoli può anche consistere in un “parcheggio a pagamento”, al coperto o a cielo libero: il parcheggio a pagamento è un servizio pubblico, che viene dato in concessione ed ha ad oggetto il suolo pubblico, ovvero, il luogo in cui chiunque può effettuare una sosta, anche solo di alcune ore nell'arco della giornata, con l’obbligo, da parte del gestore di rilasciare uno scontrino dietro il pagamento di un corrispettivo; l’attività può essere gestita direttamente dal comune o affidata dallo stesso ai privati, mediante rilascio di un’apposita concessione di servizi pubblici, nella quale sono individuate le aree da adibire a parcheggio a pagamento e le relative tariffe.

Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo ospitato. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.

L'attività è iscrivibile all'Albo delle imprese Artigiane.


D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480. Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.


Requisiti

Per poter svolgere l’attività è necessario che il titolare (in caso di impresa individuale) o il legale rappresentante e gli altri soggetti elencati al l’art. 2 del DPR 3.6.1998 n. 252 (nel caso di associazioni, società, consorzi):

  1. sia in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931 (TULPS – Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza)

  2. non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione per l’esercizio dell’attività di cui la legge antimafia d lgs 6 settembre 2011, n.159

  3. Requisiti dei locali idonei - Per i locali sede dell’attività devono essere dichiarati/accertati i seguenti requisiti:

  • disponibilità;

  • rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d’uso dei locali ed ai regolamenti edilizi (con numero e data della Dichiarazione di Abitabilità o Agibilità e della Dichiarazione di Conformità dell’ultimo intervento edilizio oppure allegare un’asseverazione a firma di un tecnico abilitato corredata dei relativi elaborati)

  • rispetto delle norme di polizia urbana, igienico sanitarie e di prevenzione incendi

Se i locali ospitano più di nove automezzi dev’essere dimostrata la regolarità alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M 92 del 16.02.1982 come modificato dal dpr 151.

Requisiti dell’area

Se l'attività viene svolta in luogo aperto la destinazione urbanistica dell'area deve consentire l'utilizzo della stessa a parcheggio (L’area recintata con accesso regolamentato deve essere dichiarata in catasto come unità immobiliare urbana di categoria D/8)

Procedimento

Per l’apertura, trasferimento (di proprietà o della gestione) dell’impresa, trasferimento di sede, ampliamento o riduzione, accorpamento, concentrazione di superfici di vendita occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), esclusivamente in via telematica, al comune/SUAP nel quale si svolge l'attività (SCIA contestuale a COMUNICAZIONE UNICA C.C.I.A.A.) completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio della documentazione, delle attestazioni e degli elaborato tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto dall’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dall’articolo 5 del DPR 7 settembre 2010 n. 160 (Regolamento SUAP);

La presentazione della SCIA corredata dalla ricevuta rilasciata dalla C.C.I.A.A. (pratica contestuale a comunica) consente di iniziare l’attività.

Cosa fare in caso di variazioni societarie

Nel caso si sia verificata una variazione societaria, ovvero sia avvenuta una trasformazione della Società, si deve comunicarlo al Comune, utilizzando l'apposito modulo (vedi modulistica), che deve contenere:

l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti indicati dal d lgs 6 settembre 2011, n.159 (antimafia);

l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11, 12, 131 del Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931 (TULPS Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza)

Documentazione

Ai moduli devono essere allegati i seguenti documenti

planimetria dei locali sede della rimessa, in scala 1:100 o 1:200, firmata da un tecnico abilitato;

planimetria dell’area in scala 1:100 o 1:200, firmata da un tecnico abilitato;

in mancanza del certificato di agibilità/abitabilità occorre idonea asseverazione a firma di un tecnico abilitato, corredata dai relativi elaborati tecnici;

copia del documento d’identità in corso di validità di tutti i firmatari della SCIA e delle altre dichiarazioni ad essa allegate se privi di firma digitale o equivalente;

in caso la SCIA sia presentata da un soggetto diverso dal titolare dell’attività commerciale, serve la procura (ai sensi dell’art. 1392 cc) per l’incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della SCIA;

Allegato A: dichiarazione del rappresentante (in caso di nomina di un rappresentante per la sede in oggetto);

Allegato B: dichiarazione antimafia di altre persone componenti la società;

Allegato C: dichiarazione del possesso permesso/carta di soggiorno in corso di validità (per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea e residenti in Italia)

copia del permesso di soggiorno;

In caso di subingresso: certificazione notarile o copia dell’atto notarile di subingresso registrato

In caso di variazione societaria: certificazione notarile o verbale di assemblea dei soci

Normativa

D lgs 6 settembre 2011, n.159- Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere

Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

DPR 3 giugno1998 n. 252 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa

DPR 19 dicembre 2001 n. 480 - Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.

TULPS Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931


PROCEDIMENTO PER L’AVVIO DELL’ATTIVITA’

L'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli è subordinato a SEGNALAZIONE CERTIFICATA d’inizio attività (SCIA) da presentarsi, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune/SUAP nel quale si svolge l'attività (SCIA contestuale a COMUNICAZIONE UNICA C.C.I.A.A.).

Requisiti personali:

D.lgs n.59/2010 art. 71

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 artt. 11 e 92

Requisiti Locali

Conformità edilizia urbanistica e prevenzione incendi.

D.P.R. 1-8-2011 n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 2011, n. 221).

L’art.2 del DPR 480/2001 prevede che: Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.

L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche. Tali modalità e il modello di ricevuta di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


D.LGS 222/2016 - TABELLA A - SEZIONE I - Attività commerciali e assimilabili

(Le attività di cui alla presente sottosezione e a quelle successive, riconducibili alla nozione di “industria insalubre” di cui all’articolo 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie - R.D. n. 1265/1934 - e relativi provvedimenti attuativi, sono assoggettate anche alla comunicazione al Sindaco, da effettuare quindici giorni prima dell’avvio dell’attività.)