Vendita preziosi

Vendita di preziosi


La DOMANDA può essere presentata direttamente al Questore, seguendo quanto riportato in calce, oppure al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) del Comune per il tramite della Camera di Commercio territorialmente competente, allegandola ad una pratica di Comunicazione Unica. La licenza è richiesta per coloro che commerciano, fabbricano o fanno intermediazione di oggetti preziosi tanto se lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente secondo l’art. 127 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Più precisamente, è necessario adempiere ai seguenti obblighi:

  1. Obbligo per i fabbricanti, i commercianti e i mediatori di oggetti preziosi di ottenere l’autorizzazione del Questore territorialmente competente prevista dall’articolo 127 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) di cui al R.d. 18 giugno 1931, n.773, che viene rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.

  2. Obbligo per gli esercenti, previsto dagli artt. 126 e 128 del medesimo Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di tenere un registro delle operazioni giornaliere relative alle cose antiche o usate (nel cui ambito vanno ricompresi anche i preziosi usati; cfr. art. 247 del R. d. 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l’esecuzione del TULPS). Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ad ogni loro richiesta.

  3. Obbligo di indicare i locali in cui si intende esercitare l’attività di interesse.

Se utilizzerai un magazzino la questura sarà tenuta a verificare che sussista il regime di sicurezze obbligatorie (vetri, grate, allarmi, casseforti, etc).

Licenza in materia di oggetti preziosi Devono essere in possesso di questa licenza coloro che commerciano, fabbricano o fanno intermediazione di oggetti preziosi.