L’agenzia d’affari è un’agenzia pubblica disciplinata dall’art. 115 del Tulps. Questa è un’impresa che si offre come intermediazione nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta (ad esempio veicoli usati, servizi pubblicitari, visure catastali e ipotecarie, consultazione pubblici registri, infortunistica stradale, servizi funebri, prevendita biglietti, trasporti e spedizionieri). La competenza per tali attività è del Comune del luogo in cui si svolge l'attività con eccezione di alcune tipologie che la legge attribuisce alla competenza di altre Amministrazioni.
Ad esempio sono sottratte dall'applicazione dell'ar. 115 del TULPS quelle attività che sono soggette a una specifica disciplina di settore (ad esempio agenzie pratiche automobilistiche – Legge n. 264/1991 come modificata, agenzie di viaggio - L.R. n.9/2006, agenzie funebri (contestualmente al rilascio autorizzazione), agenzie immobiliari (di competenza della Camera di Commercio). Le agenzie d'affari matrimoniali, recupero crediti, pubblici incanti e pubbliche relazioni sono di competenza della Questura.
Per aprire l'attività di agenzia d'affari occorre che il locale abbia la destinazione ad uso ufficio o negozio.
Occorre presentare la comunicazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera f) D.L.6/2012 al SUAP tramite procedimento semplificato STAR-WEB COMUNICA, compilando l’apposito modulo; allegando i documenti indicati nello stesso. L'interessato può nominare un rappresentate nell'esercizio dell'attività previa accettazione espressa (scritta) dello stesso.
L’attività potrà essere iniziata ALLA DATA DELL'AVVENUTA ACCETTAZIONE VISIBILE NELLA RICEVUTA RILASCIATA DA PARTE DELLA C.C.I.A.A., ai sensi del D.P.R. 160/2010.
La comunicazione sostituisce l’autorizzazione e vale esclusivamente per i locali in essa indicati.
Al momento dell'inizio dell'attività il richiedente deve essere munito del Registro degli Affari, e della tabella delle operazioni che si intende svolgere con le relative tariffe, entrambe vidimati dall'Ufficio preposto.
LA MODULISTICA SOTTO RIPORTATA, obbligatoria per l'esercizio dell'attività, contiene anche il modello per l'auto-vidimazione del registro degli affari.
Art. 115 R.D. 18/06/1931, n° 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"
Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. R.D. 06/05/1940 n. 635
D.lgs 31/03/1998 n. 112 D.P.R. 2/05/2001, n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento delle attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
D.L. N.6 DEL 06/02/2012 convertito.
La scheda anagrafica è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo.
• agenzie di affari MODULO + Scheda anagrafica obbligatoria (reperibile al link indicato alla voce modulistica Servizi - altre attività)
I moduli approvati contengono in allegato le specifiche tecniche (XML) al fine di consentire l’interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni.
Si ricorda che la scheda anagrafica, approvata con l'Accordo del 4 maggio 2017, è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo.
MODULO RICHIESTA VIDIMAZIONE REGISTRO