NCC -NOLEGGIO CON CONDUCENTE

LE ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A BANDO PUBBLICO - LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE SOLO A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE DI BANDO PUBBLICO

ATTUALMENTE NON SONO DISPONIBILI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI

1.Possono essere intestatari della licenza per il servizio esclusivamente le persone fisiche in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali, come di seguito meglio indicati, fatta salva la possibilità di esercitare l’attività nelle forme previste dall’art. 7 e 8 della L. n. 21/92 e dall’art. 5 del Regolamento Unione e fermo restando, in ogni caso, il divieto di cumulo delle autorizzazioni previste dall’art. 8 della L. n. 21/1992.

2. I requisiti necessari da possedere, sono i seguenti:

a)- essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato facente parte dell’Unione Europea, ovvero di altro Stato, in possesso dei requisiti di legge e a condizione di reciprocità. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 25 Luglio 1998, n.286, e dell’art. 39 del DPR 31 Agosto 1999, n. 349, sono soggetti idonei alla titolarità di Autorizzazione e/o Licenza anche i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;

b)- godimento dei diritti civili e politici;

C)- essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 5 del Regolamento Unione punto 2.3 come sotto meglio specificati:

non essere incorso in condanne a pene comportanti l’interdizione da una professione o ad un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e ss. del c.p.;

non essere incorso in provvedimenti ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;

non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione disposti dall’Unione Pian del Bruscolo o da altri Comuni;

non essere incorso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;

d)- essere in possesso dei titoli obbligatoriamente previsti per la guida del veicolo, secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992);

e) non essere affetti da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio;

f)  per le imprese già esercenti l’attività l’iscrizione al REA presso la Camera di Commercio o per le imprese artigiane all’apposito Albo previsto dalla L. n. 443/1985;

g) essere in possesso dell’abilitazione al fine dell’ iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, di cui all’art. 6 della L. n. 21/92, ed all’art. 3 della L.R. n.10/1998 presso una sede provinciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in analogo elenco di uno degli Stati della U.E. 

h) di non aver trasferito altra autorizzazione/licenza della stessa tipologia per cui si concorre nei cinque anni precedenti la data del presente bando;

i) la dichiarazione relativa al tipo ed alle caratteristiche, compreso il numero di posti utili, del veicolo che il richiedente intende destinare al servizio.

l) non essere titolare di licenza per servizio taxi.


LE ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A BANDO PUBBLICO - LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE SOLO A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE DI BANDO PUBBLICO

ATTUALMENTE NON SONO DISPONIBILI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI

Legge n. 21 del 15/01/1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"  

Art . 86 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada" come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n° 102 e succ. mod.;

 Legge Regionale n. 10 del 06 aprile 1998, emanata in attuazione della L. 21/1992; 

OBBLIGO DI ISCRIZIONE NEL Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, presso la Camera di Commercio di Pesaro


L’autorizzazione può essere trasferita, a persona designata dal  titolare, quando questi :

a. sia in possesso di licenza da cinque anni;

b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per mala a, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del  titolare, l’autorizzazione può essere trasferita ad un erede appartenente al suo nucleo familiare in possesso dei requisiti  ovvero, entro due anni, ad altri, designato  dagli eredi  e appartenente  al nucleo familiare del  titolare, iscritto  nel ruolo e in possesso dei requisiti  prescritti .

Al   titolare  che  ha  trasferito  l’autorizzazione  non  può  esserne  attribuita  altra  se  non  dopo  cinque  anni  dal  trasferimento  della prima.


Possono essere intestatari della licenza per il servizio esclusivamente le persone fisiche in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali, come sopra meglio indicati, fatta salva la possibilità di esercitare l’attività nelle forme previste dall’art. 7 e 8 della L. n. 21/92 e dall’art. 5 del Regolamento Unione e fermo restando, in ogni caso, il divieto di cumulo delle autorizzazioni previste dall’art. 8 della L. n. 21/1992.



LE ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A BANDO PUBBLICO - LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE SOLO A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE DI BANDO PUBBLICO

ATTUALMENTE NON SONO DISPONIBILI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI

Legge n. 21 del 15/01/1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"  

Art . 86 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada" come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n° 102 e succ. mod.;

 Legge Regionale n. 10 del 06 aprile 1998, emanata in attuazione della L. 21/1992; 

OBBLIGO DI ISCRIZIONE NEL Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, presso la Camera di Commercio di Pesaro