VENDITE STRAORDINARIE

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Vendite di liquidazione – art 49 Legge 22/2021 

Le vendite di liquidazione sono effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al SUAP competente per territorio da effettuare almeno quindici giorni prima dell'inizio delle stesse specificando i motivi, la data di inizio, la durata e l'inventario delle merci poste in liquidazione al fine di collocare sul mercato in breve tempo tutte le merci a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda o dell'unità locale, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le dodici settimane. 

Durante le vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Detto divieto riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito. 


Regolamento regionale del 7 giugno 2022, n. 4 - Disciplina dell’attività di commercio in sede fissa, in attuazione dell’art.16 della L.R. 22/2021 - Approvato con DGR n. 674 del 06 giugno 2022 (vedi articolo 27)

Le vendite di liquidazione non sono soggette ad autorizzazioni preventive n´e a limitazioni di tipo quantitativo e/o qualitativo o temporale ma alla sola comunicazione da effettuare almeno 15 giorni prima dell’inizio.

In caso di vendita di liquidazione per cessazione dell’attività commerciale, l’esercente non può richiedere l’apertura per la medesima attività nello stesso locale se non sono decorsi 180 giorni dalla data della cessazione medesima. Nel caso di trasformazione o rinnovo dei locali al termine del periodo di vendita di liquidazione, `e obbligatoria la chiusura per un periodo di quindici giorni.


VENDITE SOTTOCOSTO


TEMPORARY SHOP     

VENDITE PROMOZIONALI  MODULO

Vendite promozionali – art. 51 Legge 22/2021

Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina. Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale. Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all'interno dell'esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina, in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l'indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta.  Lo svolgimento delle vendite promozionali non è soggetto ad autorizzazioni preventive né a limitazioni di tipo quantitativo.  

Lo svolgimento delle vendite promozionali non `e soggetto ad autorizzazioni preventive ne a limitazioni di tipo quantitativo e/o qualitativo o temporale.



saldi di fine stagione, nel rispetto di quanto previsto all’art. 50 della LR 22/2021, non sono soggetti ad autorizzazioni preventive n´e a limitazioni di tipo quantitativo e/o qualitativo.

 La DGR è scaricabile sul sito istituzionale della Regione Marche alla sezione Norme Marche, (www.norme.marche.it  oppure in www.commercio.marche.it ). 


 La DGR è scaricabile sul sito istituzionale della Regione Marche alla sezione Norme Marche, (www.norme.marche.it  oppure in www.commercio.marche.it ).