CREATIVI - TESSERINO

ART. 43-BIS L.R. 27/2009

Sono creativi i soggetti che vendono, propongono od espongono in modo saltuario ed occasionale prodotti di propria invenzione, senza l’autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42 della L.R.27/2009, purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della suddetta legge. Essi possono operare nei mercati indicati all’articolo 33, comma 1, lettere h) ed i). Per l’esposizione dei prezzi si applica quanto previsto all’articolo 56 LR 27/2009.

I CREATIVI devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo di regione per residenti in altre regioni. Il tesserino identificativo è rilasciato per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l’attività il creativo deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

I creativi possono operare sia nei mercati o fiere allo scopo istituiti dal Comune oppure nei mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo e degli hobbisti. Il Comune, nel regolamento di cui all'articolo 35 della I.r. 27/2009, può riservare posteggi ai creativi in altre fiere o mercati. Per l’esposizione dei prezzi si applica quanto previsto all’articolo 56 L.R. n.27/2009.

Il tesserino identificativo è rilasciato per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l’attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo. I Comuni che organizzano le manifestazioni di prima dell’assegnazione del posteggio che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza a edizioni precedenti, devono procedere alla vidimazione del tesserino mediante l’apposizione di timbro e data in uno degli appositi spazi anche quando la gestione della manifestazione è affidata a soggetti diversi.

I creativi autorizzati, al pari degli hobbisti possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l’anno. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.

La mancanza del tesserino o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 45, comma 1, L.R. n.27/2009. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prezzo unitario superiore a euro 250,00, si applica la sanzione di cui all’articolo 45, comma 2 L.R. n.27/2009.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

  • la Giunta Regionale con DGR n. 572 del 07/05/2018 ha approvato la definizione delle caratteristiche del tesserino dei Creativi e le modalità del rilascio e di restituzione.

  • LEGGE REGIONALE 10 novembre 2009, n. 27 -Testo unico in materia di commercio ( B.U. 13 novembre 2009, n. 106 )

La domanda è corredata da una foto tessera e due marche da bollo ( una su istanza e una per rilascio)

Modulistica


1. Sono considerati creativi ai sensi dell'articolo 43bis, comma 1, della I.r. 27/2009 gli operatori non professionali, anche provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea, che vendono, propongono od espongono in modo saltuario ed occasionale prodotti di propria invenzione, senza l'autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42 purché in possesso dei requisiti di cui all'art. punto 2,

2. I creativi possono operare sia nei mercati o fiere allo scopo istituiti dal Comune oppure nei mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo e degli hobbisti. Il Comune, nel regolamento di cui all'articolo 35 della I.r. 27/2009, può riservare posteggi ai creativi in altre fiere o mercati.

3. Per esercitare l'attività di creativo l'operatore non professionale deve essere munito di un tesserino di riconoscimento. Il tesserino ha validità annuale, previa vidimazione del Comune che lo ha rilasciato, per un massimo di cinque anni.

4. Il tesserino deve contenere il logo della Regione, le generalità e la fotografia dell'operatore, gli spazi per la vidimazione annuale del Comune che lo ha rilasciato e per la vidimazione delle partecipazioni annuali, la firma del responsabile del Comune e la data di rilascio.

5. Per ottenere il rilascio del tesserino l'operatore fa istanza al Comune dove intende avviare l'attività.

L'istanza deve contenere: (utilizzare modello regionale predisposto)

a) dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale o partita IVA del richiedente;

b) dichiarazione della qualità di operatore non professionale;

c) esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica;

d) fotografia;

e) dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 8 della I.r. 27/2009.

f) Elenco dei Prodotti di invenzione che sono oggetto di vendita, esposizione e proposta al pubblico

6. Il Comune rilascia il tesserino entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

7. AI termine dei cinque anni di validità del tesserino, l'operatore lo deve restituire al Comune che lo ha rilasciato.

8. In caso di perdita dei requisiti morali o di perdita della qualifica di non professionale, il Comune che ha rilasciato il tesserino di riconoscimento provvede alla revoca nel rispetto delle modalità previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche e lo comunica ai Comuni che hanno apposto le vidimazioni di competenza.

9. In caso di smarrimento del tesserino l'operatore fa istanza di duplicato al Comune che lo ha rilasciato con le modalità di cui al comma 5, allegando una dichiarazione contenente l'indicazione delle manifestazioni cui ha partecipato e la denuncia di smarrimento.