AGENZIE FUNEBRI

Attività funebre

L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività funebre di cui all’articolo 7 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 3, è rilasciata dal Comune alle imprese di cui al comma 2, del medesimo articolo 7, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 15 del regolamento 09 febbraio 2009, n. 3. L’autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d’affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre nel rispetto della normativa specifica e all'idoneità della rimessa.

I soggetti che esercitano l’attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese. I Comuni, con regolamento, possono dettare ulteriori norme per lo svolgimento dell’attività funebre, senza oneri a carico dei soggetti autorizzati a detta attività.

Normative di riferimento

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2005, n. 3, Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali (B.U. 10 febbraio 2005, n. 14).

REGOLAMENTO REGIONALE 09 febbraio 2009, n. 3 -Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (B.U. 19 febbraio 2009, n. 17).

DGR n. 1397 del 7/9/2009 "Attuazione regolamento 3/09 in materia di attività funebri e cimiteriali".

vedi pagina sito regionale: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Polizia-Mortuaria-e-Attività-funebre

MODULISTICA:

DOMANDA NUOVA AGENZIA FUNEBRE

DOMANDA MODIFICA AGENZIA FUNEBRE ESISTENTE (TRASFERIMENTO LOCALI)


Requisiti dei soggetti esercenti l’attività funebre

1. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui all'articolo 14, comma 1, L.R. 3/2005 sono richiesti i seguenti requisiti:

a) sede commerciale idonea al disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita delle casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;

b) direttore tecnico responsabile in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 4, che può essere il titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività funebre o persona da esso nominata;

c) operatori funebri o necrofori in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 4;

d) almeno un’auto funebre e adeguata autorimessa conformi al d.p.r. 285/1990.

2. Per l’apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l’attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari in possesso dei requisiti formativi previsti per il direttore tecnico.

3. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), ART. 15 REG. REG. 3/2009, si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l’espletamento dell’attività.

4. La qualificazione professionale degli addetti avviene attraverso la frequenza a specifici corsi di formazione della durata di almeno 24 ore, con esame finale e rilascio di un attestato di abilitazione all'esercizio della professione e all'iscrizione nel registro regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. Fatte salve le condizioni ostative al rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività funebre prescritte dalla normativa nazionale vigente, l’attività funebre non può essere esercitata da chi ha riportato: a) condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale; b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni; c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio; d) condanna alla pena accessoria dell’interdizione dall'esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione; e) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

6. Le condizioni di cui al comma 5 riguardano il titolare dell’autorizzazione, il direttore tecnico, il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.