COMMERCIO ITINERANTE

Per la REGIONE MARCHE, si applica Legge Regionale 5 agosto 2021 n.22 Disciplina dell’attività commerciale nella regione Marche (B.U. 12 agosto 2021, n. 63) (in attesa del relativo regolamento attuativo continua ad applicarsi la normativa previgente come sotto riportata)


L’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto alla presentazione della SCIA al Comune/SUAP competente per il territorio nel quale l’esercente intende avviare l’attività.

La SCIA abilita l’operatore anche:

a) all'esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio nazionale nelle aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata;

b) alla partecipazione ai mercati e alle fiere in ambito nazionale;

c) alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

L’attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante sia su posteggio, è soggetta al possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC) previsti dalla normativa statale vigente

L'attività di vendita itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, senza esposizione della merce su banchi fissi. La sosta nello stesso spazio è permessa fino a un'ora, trascorsa la quale l'operatore commerciale è tenuto a spostarsi di almeno cinquecento metri e non può rioccupare la stessa area nell'arco della giornata.

La sosta nei posteggi isolati è effettuata nei tempi e nei modi previsti dal regolamento comunale ed è riservata ai produttori agricoli iscritti alla CCIAA come previsto dal D.Lgs 228/2001 .

Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B)

non alimentare:

(La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con il commercio su area pubblica, è soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10) del d.lgs 222/2016.

VEDI SCHEDA PROCEDIMENTI

MODULISTICA nuova 2022

Mod. 4 AP

SCHEDA AUTODICHIARAZIONE ( sempre obbligatoria)

per settore alimentare aggiungere: NIA SANITARIA + VERSAMENTO DIRITTI ASUR