SERVIZIO NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE -Categoria: Polizia Amministrativa

Definizione

Si considera noleggio senza conducente quando, il locatore, dietro corrispettivo si obbliga a mettere a disposizione del locatario, il veicolo.

Se l'attività di noleggio senza conducente prevede nove o più veicoli, deve essere richiesto il Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi del D.M. del 16.02.1982 e succ. modif., inoltre i veicoli destinati a noleggio senza conducente devono essere muniti di carta di circolazione rilasciata dalla Direzione Compartimentale della Motorizzazione Civile ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 30 aprile 1992, n° 285. Normativa di riferimento: art. 84 del D.lgs 30 aprile 1992, n° 285; D.P.R. del 19 dicembre 2001, n° 481 “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente”.

Obbligo di comunicazione D.L. 113/2018 art. 17.

Per aprire l'attività occorre presentare al Comune SCIA di inizio attività compilando il modello indicando i dati della rimessa. Procedimento semplificato STARWEB- COMUNICA.

Istruzione per l'inizio attività

Compilare il MODELLO PREDISPOSTO (Modulo di SCIA) nel riquadro dei dati anagrafici e contrassegnare le caselle nelle parti che interessano, allegando i documenti richiesti, altrimenti la segnalazione di inizio attività non potrà produrre effetti.


IMMISSIONE/ DISMISSIONE MEZZI ( modifica parco veicoli)

MODULO SEGNALAZIONE: INSERIMENTO NUOVI VEICOLI, DISMISSIONE VEICOLI ( DA PRESENTARE AL SUAP ANCHE TRAMITE PEC COMUNE)

Riferimenti normativi

Normativa nazionale

D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172."

D.P.R. 19 dicembre 2001 n. 481 "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente."

D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Testo aggiornato del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada."

L. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi."

Ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada, "un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso".

Oltre all'attività di noleggio di auto e moto, si considerano anche le attività di noleggio di altri mezzi di locomozione come specificato nel Modulo di SCIA.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Chi può presentare l'istanza: Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata: Al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto oggetto dell'attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata: L'istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso COMUNICA STARWEB

Requisiti morali: per esercitare un'attività di noleggio senza conducente, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. e dalla normativa antimafia.

Maggiori informazioni sui requisiti morali antimafia e sui requisiti morali T.U.L.P.S. art. 11.

Disponibilità dei locali: avere la disponibilità della sede operativa in cui si intende esercitare l'attività ed eventualmente avere la disponibilità di una rimessa pubblica o privata, all'aperto o al chiuso.

Conformità dei locali: i locali dove si intende svolgere l'attività devono avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell'inquinamento acustico (impatto acustico) ed avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa.

Rispetto delle norme: l'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto dell'istanza e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.

Registro imprese: l'impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio