LEGGE REGIONALE 02 aprile 2012, n. 5 -Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero - ( B.U. 12 aprile 2012, n. 35 )
REGOLAMENTO REGIONALE 07 agosto 2013, n. 4 Disposizioni di attuazione della Legge Regionale 2 Aprile 2012, n. 5 (disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero) (B.U. 05 settembre 2013, n. 70 )
Ai fini della presente legge per sport s’intende qualunque forma di attività fisica e motoria esercitata in forma individuale o collettiva in particolare finalizzata al miglioramento delle condizioni psicofisiche e alla leale competitività. Si intende per sport di cittadinanza qualsiasi forma di attività motoria con finalità ludico-ricreative svolta in favore delle persone di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivo, oltre al miglioramento degli stili di vita e delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo della vita di relazione per favorire l’integrazione sociale degli individui.
1. Nel rispetto della normativa statale vigente in materia di impiantistica sportiva, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività ginniche, di formazione fisica e sportiva e di attività motorie esercitate a scopo non agonistico sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 24. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento:
a) gli impianti ove è svolta attività sportiva disciplinata dalle Federazioni sportive nazionali, organi del CONI, non gestiti da soggetti che svolgono attività di impresa;
b) gli impianti ove è svolta attività sportiva da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli enti di promozione sportiva, tenute a esercitare la loro attività nel rispetto degli Statuti o delle norme degli enti a cui sono affiliate;
c) gli impianti sportivi scolastici;
d) gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori.
2. L’apertura e l’esercizio degli impianti indicati al comma 1 sono subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare al SUAP del Comune territorialmente competente ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione, da inviare al Comune entro sessanta giorni dalla cessazione medesima.
MODULISTICA SCIA PER ATTIVITA' DI CUI AL COMMA 1 , art. 16, lettere a) - b) a cui non si applica il Regolamento.
1. Sono soggetti al rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 5/2012 e al presente regolamento gli impianti in cui sia presente anche un solo spazio appositamente attrezzato e deputato all'esercizio di qualunque forma di attività fisica e motoria finalizzata al raggiungimento del benessere psicofisico degli utenti.
2. L'impianto è l'insieme di uno o più sale o spazi attrezzati per attività motorie, che hanno in comune i servizi di supporto e accessori. Sono escluse le piscine a uso natatorio, oggetto di apposita disciplina.
3. La sala di attività motoria è un locale destinato a consentire la pratica di attività motorie, così come definite dal comma 1.
4. I servizi di supporto sono ambienti direttamente funzionali alle attività motorie e alla presenza degli utenti, quali spogliatoi, servizi igienici, locali di pronto soccorso.
5. Gli spazi o servizi accessori sono spazi o servizi, non direttamente funzionali alle attività motorie, accessibili agli utenti o dagli stessi fruibili, quali solarium, bar, sauna.
6. La via d'uscita è il percorso senza ostacoli che consente il deflusso degli utenti e del personale dagli spazi dedicati all'attività motoria verso una zona esterna.
7. Le strutture pressostatiche sono coperture di spazi destinati alle attività motorie, sostenute unicamente da aria immessa a pressione.
8. La capienza è il massimo affollamento ipotizzabile.
9. Sono attrezzature:
a) i piccoli attrezzi o gli attrezzi mobili per attività ginniche a corpo libero e aerobica in genere;
b) le macchine e attrezzature per l'allenamento dell'apparato cardiovascolare;
c) le macchine e attrezzature fisse per l'allenamento dell'apparato muscolare;
d) ogni altro strumento necessario allo svolgimento dell'attività fisica e motoria.
1. L'apertura e l'esercizio di un impianto sono subordinati alla presentazione, da parte del titolare, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 16, comma 2, della l.r. 5/2012 al Comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
2. Nella SCIA sono indicati:
a) la cittadinanza, le altre generalità e i dati fiscali del richiedente;
b) la denominazione e l'indirizzo dell'impianto che si intende attivare;
c) l'indicazione della capienza e delle attività svolte;
d) l'indicazione del numero e della superficie delle sale o spazi attrezzati per lo svolgimento dell'attività motoria;
e) le generalità e i titoli professionali del direttore tecnico e del responsabile sanitario.
3. Alla SCIA è allegata la seguente documentazione:
a) copia di polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale verso terzi;
b) planimetria generale, piante e sezioni con l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto e della destinazione di ciascun locale;
c) dichiarazione di conformità alla normativa vigente degli impianti tecnologici, in particolare termici, elettrici e dell'aria;
d) relazione tecnica descrittiva, redatta da un professionista abilitato, dalla quale risulti la conformità dell'impianto ai requisiti previsti dal presente regolamento, nonché il calcolo della capienza secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;
e) certificato di idoneità statica relativo alle strutture portanti, riferito alle attività previste nell'impianto, redatto da tecnico abilitato;
f) valutazione di impatto acustico, da cui risulti il rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di inquinamento acustico;
g) parere dell'autorità sanitaria di vigilanza in merito ai requisiti igienici degli ambienti;
h) dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del direttore tecnico.
4. Ogni modifica dei requisiti dell'impianto deve essere tempestivamente comunicata al Comune a mezzo posta certificata.
5. La SCIA deve essere affissa in maniere visibile nella zona di accesso all'impianto.
La normativa sopra indicata è disponibile sul sito Regionale
DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi. (GU Serie Generale n.85 del 11-04-1996 - Suppl. Ordinario n. 61) scarica
Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31 lettera a) della legge del 5 agosto 1978, n. 457, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.
I suddetti complessi o impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni.
MODULISTICA REGIONE MARCHE