Riuso e valorizzazione di archivi orali del passato

1. Riuso e valorizzazione di archivi orali del passato

Si suppone che le fonti orali registrate dai ricercatori dagli anni Sessanta fino ai primissimi anni del 2000, cioè prima della legge sulla privacy, si basino su un consenso presunto all’intervista: i dati di contesto (documenti editi, materiali di corredo, corrispondenza tra ricercatore e informatori, appunti di campo) possono fornire indicazioni su come gli informatori sono stati reclutati, come sono stati registrati, quale modalità è stata adottata nell’intervista (libera, strutturata, semi-strutturata). Molti di questi archivi sono associati a pubblicazioni (pertanto parte di questa documentazione orale ha già subìto un processo di diffusione).

Non è infrequente la presenza, negli archivi di istituti ed enti, di raccolte di interviste prive di qualsiasi liberatoria, perché il deposito è avvenuto in passato e l’intervistatore è deceduto. Al contrario, il rapporto tra intervistatore ed ente di ricerca deve essere disciplinato da una scrittura anche quando un corpus di registrazioni viene versato nell’archivio di un istituto di conservazione/consultazione in un periodo successivo alla registrazione, come nel caso in cui un ricercatore o i suoi eredi decidano di donare o lasciare in deposito una raccolta di supporti audiovisivi contenenti pregresse interviste; in casi come questo il ricercatore o il proprietario della raccolta deve rilasciare all’istituto una liberatoria in cui gli cede tutti diritti di sfruttamento delle interviste. In caso contrario, come specificato all’art. 71 ter, l’istituto può consentire solamente la consultazione privata in sede a scopo di studio o ricerca. In casi come questi è necessario cercare gli eredi perché la tutela dei diritti ha una durata di 70 anni dopo il decesso dell’autore.

Se la cosiddetta “ricerca diligente” non dovesse dare frutti, caso peraltro abbastanza raro, è possibile usufruire della normativa sulle opere orfane (art. 69 bis) che autorizza archivi, biblioteche, istituti di istruzione ecc. a pubblicare le opere orfane per fini culturali e di istruzione connessi con la loro missione di interesse pubblico. Tuttavia, poiché la legge (art. 69-quinquies) prevede un equo compenso per il titolare che volesse decidere di porre fine allo status di opera orfana, di fatto esiste sempre la remota possibilità che un erede dell’autore delle interviste o un altro titolare possa accampare rivendicazioni in seguito, ma l’entità del compenso viene negoziata con le organizzazioni di categoria o stabilita in sede giudiziaria tenendo conto dell’utilizzo per fini culturali e di interesse pubblico e soprattutto non commerciale che l’istituto ha fatto delle interviste. Inoltre, in un’eventuale sede contenziosa, si tiene conto delle ricerche diligenti effettuate secondo le indicazioni fornite dalla legge.

Legge 22 aprile 1941, n. 633: Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 69-bis

1. Le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei, accessibili al pubblico, nonché gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico hanno la facoltà di utilizzare le opere orfane di cui all'articolo 69-quater, contenute nelle loro collezioni, con le seguenti modalità:

a) riproduzione dell'opera orfana ai fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro;

b) messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Le opere orfane possono essere utilizzate dalle organizzazioni di cui al comma 1 unicamente per scopi connessi alla loro missione di interesse pubblico, in particolare la conservazione, il restauro e la concessione dell'accesso a fini culturali e formativi di opere e fonogrammi contenuti nelle proprie collezioni.

3. I ricavi eventualmente generati nel corso degli utilizzi di cui al comma 2 sono impiegati per coprire i costi per la digitalizzazione delle opere orfane e per la messa a disposizione del pubblico delle stesse.

4. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono indicare, in qualsiasi utilizzo dell'opera orfana, nelle formule d'uso, il nome degli autori e degli altri titolari dei diritti che sono stati individuati.

5. Le organizzazioni di cui al comma 1, nell'adempimento della propria missione di interesse pubblico, hanno la facoltà di concludere accordi volti alla valorizzazione e fruizione delle opere orfane attraverso gli utilizzi di cui al comma 1. Tali accordi non possono imporre ai beneficiari dell'eccezione di cui al presente articolo alcuna restrizione sull'utilizzo di opere orfane e non possono conferire alla controparte contrattuale alcun diritto di utilizzazione delle opere orfane o di controllo dell'utilizzo da parte dei beneficiari. Gli accordi non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari dei diritti.

Art. 69-quater

1. Un'opera o un fonogramma, come individuati dall'articolo 69-ter, sono considerati orfani se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro siano stati individuati, nessuno di loro è stato rintracciato, al termine di una ricerca diligente svolta e registrata conformemente al presente articolo.

2. La ricerca diligente è svolta anteriormente all'utilizzo dell'opera o del fonogramma dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, secondo i principi di buona fede e correttezza professionale. La ricerca è svolta consultando fonti di informazione appropriate e comunque quelle previste dall'articolo 69-septies per ciascuna categoria di opere o di fonogrammi. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le associazioni dei titolari dei diritti e degli utilizzatori maggiormente rappresentative, possono essere individuate ulteriori fonti di informazione che devono essere consultate, per ciascuna categoria di opere o fonogrammi, nel corso della ricerca diligente.

3. Se, nel corso di una ricerca svolta in Italia, emergono motivi per ritenere che informazioni pertinenti sui titolari dei diritti debbano essere recuperate in altri Paesi, si procede alla consultazione anche delle fonti di informazioni disponibili in tali Paesi.

4. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, l'inizio della ricerca diligente e gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma possano essere considerati orfani, nonché gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma non possano essere considerati orfani. Tali informazioni devono includere gli estremi identificativi delle opere o dei fonogrammi e i riferimenti per contattare l'organizzazione interessata. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano, altresì, qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi da loro utilizzati. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, è costituita una banca dati delle ricerche condotte dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1.

5. Le opere e i fonogrammi sono considerate orfane se la ricerca diligente, svolta dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, è conclusa decorso il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione, su un'apposita pagina del sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'esito della consultazione delle fonti senza che la titolarità sia stata rivendicata da alcuno. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica all'organizzazione che ha effettuato la ricerca l'eventuale rivendicazione dell'opera da parte di uno o più titolari.

6. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo gli utilizzi delle opere orfane, anche laddove la ricerca sia stata effettuata da altri. Il decreto di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo di comunicazione di ulteriori informazioni a carico delle organizzazioni.

7. Ove vi sia più di un titolare dei diritti su un'opera o su un fonogramma e non tutti i titolari siano stati individuati oppure, anche quando individuati, non siano stati rintracciati, al termine di una ricerca diligente svolta ai sensi del presente articolo, l'opera o il fonogramma possono essere utilizzati secondo i termini e nei limiti delle autorizzazioni concesse dai titolari dei diritti identificati e rintracciati.

8. La ricerca diligente è svolta nello Stato membro dell'Unione europea di prima pubblicazione o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione dell'emissione. Per le opere cinematografiche o audiovisive il cui produttore ha sede o risiede abitualmente in uno Stato membro dell'Unione Europea, la ricerca diligente è svolta nello Stato membro dell'Unione europea in cui sia stabilita la sua sede principale o la sua abituale residenza. Nel caso di opere cinematografiche o audiovisive coprodotte da produttori aventi sedi in Stati membri dell'Unione europea diversi, la ricerca diligente deve essere svolta in ciascuno degli Stati membri in questione.

9. Nel caso di cui all'articolo 69-ter, comma 2, la ricerca diligente è effettuata nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilita l'organizzazione che ha reso l'opera o il fonogramma pubblicamente accessibile.

10. In tutti casi in cui la ricerca è effettuata in Italia, si applicano le procedure di cui al presente articolo. Laddove la ricerca è effettuata da titolati soggetti italiani in un altro Stato membro dell'Unione europea, la ricerca diligente è svolta seguendo le procedure e consultando le fonti di informazione prescritte dalla legislazione nazionale di tale Stato membro.

Pertanto, se ricercatori diversi, in tempi diversi, intendono riusare le fonti orali del passato con l’obiettivo di renderle accessibili a un pubblico ampio (dunque non solo con la finalità di produrre ricerca scientifica) i passi da compiere sono i seguenti:

ricercare gli aventi diritto (intervistatori, intervistati, terze parti);

fornire garanzie adeguate agli aventi diritto (principio di accountability), specificando chiaramente le finalità del progetto di ricerca di cui un certo archivio orale farebbe parte;

predisporre opportune e chiare liberatorie, che spieghino il valore del riuso dei dati di ricerca e della loro restituzione alla comunità anche dopo alcuni/molti anni.

In ogni caso, per utilizzare interviste prive di liberatorie è opportuno dimostrare che è stata compiuta una diligent search e una reasonable inquiry degli aventi diritto (e.g., avvisi a mezzo stampa, eventi pubblici, avvisi su siti internet) e che al termine di questa attività non è stato possibile recuperare gli aventi diritto, e dunque ottenere le liberatorie.