Come pubblicare online

3. Come pubblicare on line

a. In presenza di una liberatoria esplicita. - Occorre tenere comunque presente che la liberatoria può tutelare rispetto alla pubblicazione dei dati personali dell’intervistato ma non rispetto a dati personali di terzi menzionati nel corso dell’intervista. In questo caso, pur essendoci una responsabilità primaria dell’intervistato non è da escludersi la responsabilità di chi ha diffuso i dati sul web. Il Garante si è espresso in materia con riferimento all’attività dei giornalisti il 6 maggio 2004.

La deindicizzazione dei nomi di terzi dai motori di ricerca e l’accessibilità dei materiali in un’area con accesso previa registrazione e password potrebbe essere un accorgimento adeguato.

b. In assenza di una liberatoria esplicita. - È questo il caso di numerose raccolte di fonti orali realizzate in passato, in anni in cui la normativa per la tutela dei dati personali era meno stringente e in cui la possibilità dell’accesso on line neppure si prospettava.

In questi casi la situazione è indubbiamente più complessa e presenta qualche rischio, soprattutto alla luce del fatto che la normativa italiana prevede una tutela anche nei confronti delle persone decedute.

Le possibilità in questi casi sono:

escludere dalla pubblicazione queste interviste, con evidente pregiudizio per i ricercatori;

pubblicare solo parti di interviste già apparse in altro modo (a stampa, in documentari, in dvd didattici e simili);

pubblicare la trascrizione delle interviste minimizzando i dati identificativi delle persone, ma con l’accortezza di renderle non identificabili anche attraverso l’uso di altre informazioni. Per esempio, l’unico maestro elementare di un determinato paesino con un numero relativamente modesto di abitanti in un certo anno potrebbe essere facilmente individuabile;

pubblicare l’indicizzazione delle interviste effettuata mediante un thesaurus di parole chiave, omettendo i nomi delle persone.

creare un accesso alle risorse orali dietro autenticazione, per finalità esclusive di ricerca e di didattica;

ribadire la disponibilità alla rimozione del dato dietro esplicita richiesta (e nel caso di interesse giuridicamente rilevante).

Va rammentato che tutto questo non vale se si parla di personalità pubbliche in ogni campo, le cui vicissitudini personali, opinioni, fede religiosa ecc. sono ben note e neppure quando i dati personali siano inoppugnabilmente pertinenti e indispensabili per la ricerca (articolo 11, comma 4 delle Regole citate: “Al momento della diffusione dei dati il principio della pertinenza è valutato dall’utente con particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti, anziché ai documenti nel loro complesso. L’utente può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone”).