Con la patente italiana si può guidare anche all’estero?
Certo che sì; bisogna prestare comunque attenzione al paese in cui si vuole andare.
La nostra patente sicuramente è valida e accettata in tutti i Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (ad es. la Svizzera) e di tutti gli altri Paesi europei, eccezion fatta per la Russia. Per guidare nei Paesi extra europei è, di norma, necessario possedere la Patente Internazionale (permesso internazionale di guida) che deve, comunque, essere abbinata alla propria patente che, naturalmente, non deve essere scaduta di validità. In Algeria e Turchia è, tuttavia, sufficiente la nostra patente, senza quella internazionale.
La patente internazionale viene rilasciata dalla motorizzazione previa consegna di 2 fototessere identiche di cui una autenticata all’anagrafe, di una marca da bollo da 16 euro e il pagamento di 2 bollettini postali.
Considerando che dalla presentazione dell’istanza al momento del rilascio del documento passa del tempo che può variare di motorizzazione in motorizzazione e a seconda del periodo dell’anno (in estate aumenta la richiesta), è bene attivarsi con un po’ di anticipo rispetto alla data di partenza. Mediamente l’attesa oscilla tra le 2 e le 4 settimane.
La durata di validità della patente internazionale varia a seconda della “Convenzione” cui il Paese in cui si vorrà guidare ha aderito.
La Convenzione di Ginevra ha durata di 1 anno
La Convenzione di Vienna ha durata di 3 anni
Qui di seguito l’elenco dei paesi aderenti alle ciascuna Convenzione
Convenzione di Ginevra del 1949: Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Barbados, Belgio, Benin, Botswana, Bulgaria, Cambogia, Canada, Cile, Cina, Cipro, Congo, Costa d’Avorio, Cuba, Danimarca, Ecuador, Egitto, Fiji, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Grecia, Guatemala, Haiti,India, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Jamaica, Kirghizistan, Laos, Lesotho, Libano, Lussemburgo, Madagascar, Malawi, Malesia, Mali, Malta, Marocco, Monaco, Namibia, Niger, Norvegia,Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Polonia,Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Araba Siriana, Repubblica Ceca, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica di Corea, Repubblica Dominicana, Romania, Ruanda, San Marino, Santa Sede, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Uganda, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zaire, Zimbawe.
(l’elenco è aggiornato al 04.04.2003) legge n. 1049 del 19.05.1952 – g.u. 187 del 13.08.1952.
Convenzione di Vienna del 1968: Austria, Bahamas, Bahrein, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Cile, Corea, Costa d’Avorio, Costarica, Croazia, Cuba, Danimarca, Ecuador,Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Gran Bretagna, Grecia, Guyana, Kazakistan, Kuwait,Indonesia, Iran, Israele, Lituania,Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Moldavia, Mongolia, Niger, Norvegia, Pakistan, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica Centrafricana, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Santa Sede, Senegal, Seichelles, Spagna, SudAfrica, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Zaire.
Richiedi la Tua Patente Internazionale
Per quanto riguarda la circolazione negli Stati Uniti bisogna considerare che ogni Stato ha una propria legislazione, in merito proprio alla necessità della patente internazionale. A tal fine è particolarmente utile leggere la circolare al link sottostante.
Ad ogni modo, per non correre rischi ed essere informati con reale certezza su quali documenti siano necessari per guidare all’estero, si può consultare il sito viaggiare sicuri, selezionando il Paese in cui ci si recherà.
Tuttavia è sempre consigliabile portare con sé la patente internazionale, relativa alla convenzione di Ginevra (1 anno di validità)
circolare 6 maggio 2015 prot.n.10815
Prima della partenza, tuttavia, è opportuno informarsi presso l’Uffico Consolare del Paese in cui ci si recherà se è necessaria la patente internazionale o se è sufficiente la traduzione della patente italiana e quale sia la Convenzione giusta (Vienna o Ginevra).
Naturalmente va specificato che il permesso internazionale di guida (patente internazionale) è valido se ci si reca in un altro stato per un tempo limitato, per lavoro o turismo, ad esempio.
Cosa ben diversa è se si prende la residenza in un altro Paese.
Bisogna anche distinguere il tipo di Paese in cui ci si trova:
Guida per un tempo limitato:
-Paese aderente all’Unione Europea: sufficiente la patente italiana
-Paese extra UE firmatario di accordo di reciprocità con l’Italia in materia di conversione di patenti di guida: patente internazionale accompagnata a quella italiana in corso di validità
-Paese extra UE non firmatario di alcun accordo con l’italia: occorre contattare la rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel luogo ove si desidera guidare o con quella estera corrispondente in Italia, per conoscere quali siano i documenti necessari. Nello specifico, i titolari di patente italiana residenti o dimoranti per un periodo di almeno 6 mesi, possono ottenere dalle autorità diplomatico-consolari italiane la conferma della validità della stessa (scaduta da non più di tre anni) e non rientrante nei casi previsti all’art. 119, codice della strada (conducenti affetti da diabete o la cui idoneità psicofisica deve essere certificata da commissioni mediche).
Guida con residenza:
-Paese aderente all’Unione Europea, ci sono 3 possibilità:
convertire la patente italiana in una del paese di residenza
ottenere il riconoscimento della patente italiana che verrà conservata
conservare la patente italiana senza fare nulla
-Paese extra UE firmatario di accordo di reciprocità con l’Italia in materia di conversione di patenti:
E’ possibile e obbligatorio ottenere la conversione della patente in quella del paese in cui ci si trova. Si ha tempo un anno dal momento dell’acquisizione della residenza durante il quale si può guidare con la patente italiana; scaduto tale termine non sarà più possibile farlo, se non dopo la conversione.
La conversione è una semplice pratica amministrativa da espletare presso le autorità competenti (in Italia è la motorizzazione) che non prevede alcun obbligo di sostenere esami di teoria e guida: la nuova patente ci verrà rilasciata come semplice duplicato della nostra.
L’originaria patente italiana verrà, a questo punto, revocata, ossia cancellata; niente paura, nel momento in cui si tornasse a vivere in Italia si potrebbe tranquillamente fare all’inverso e ri-convertire la patente straniera in italiana, sempre senza alcun obbligo di sostenere esami.
–Paese extra UE non firmatario:
In questi Paesi non e’ possibile convertire o riconoscere la patente italiana. Si dovrà, pertanto, conseguirne una nuova nel paese di residenza.
Qui di seguito l’elenco degli Stati firmatari dell’accordo con l’Italia in materia di conversione delle patenti:
attualmente la conversione è permessa a tutti i cittadini di:
Albania (valido fino al 25 dicembre 2019)
Algeria
Argentina
Brasile (valido fino al 13 gennaio 2023)
El Salvador (valido fino al 4 agosto 2021)
Filippine
Giappone
Israele (valido fino al 10 novembre 2018)
Libano
Macedonia
Marocco
Moldova
Principato di Monaco
Repubblica di Corea
Repubblica di San Marino
Sri Lanka (valido fino al 4 marzo 2022)
Svizzera (valido fino 11 giugno 2021)
Taiwan
Tunisia
Turchia
Ucraina (valido fino al 29 maggio 2021)
Uruguay (valido fino al 17 maggio 2020)
Attualmente la conversione è permessa solo ad alcune categorie di cittadini dei seguenti Paesi:
* Canada (personale diplomatico e consolare)
* Cile (personale diplomatico e loro familiari)
* Stati Uniti (personale diplomatico e consolare e loro familiari)
* Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)