C.A.P. è un acronimo che significa Certificato di Abilitazione Professionale.
Il C.A.P. può essere abbinato alla patente A o B e permette di trasportare persone svolgendo un servizio pubblico.
Col C.A.P. si può condurre un taxi ma non solo: si può anche svolgere il servizio di noleggio con conducente, detto N.C.C.
Il veicolo taxi viene definito autovettura in servizio da piazza; questo significa che il tassista aspetta il cliente o la chiamata all’aperto (per così dire: in piazza). Si tratta di un servizio indifferenziato e completamente pubblico e deve essere fornito a chiunque ne faccia richiesta, salvo i casi in cui sia possibile rifiutare la corsa (fuori servizio o veicolo già occupato, per esempio). Il veicolo adibito a N.C.C. svolge un servizio, sempre pubblico, definito da rimessa. Il motivo lo si deve al fatto che il veicolo deve stare al chiuso (dentro ad una rimessa) e il titolare attende la chiamata del proprio cliente presso la propria sede. Normalmente si tratta di un servizio più esclusivo e rivolto ad una clientela selezionata.
Per conseguire il C.A.P. è sufficiente superare un esame di teoria a quiz (dal 2019). Non occorre affrontare alcun esame di guida.
Presso un’autoscuola si potrà facilmente ottenere la giusta preparazione.
Normalmente i costi sono abbastanza contenuti ed è un buon modo per procurarsi un lavoro.
E’ importante precisare che si deve guidare un veicolo che sia classificato come “autovettura”, ossia che abbia al massimo 9 posti compreso il conducente.
Per i veicoli omologati per trasporto in numero superiore (autobus) occorre la patente D con C.Q.C.
Il C.A.P. ha una durata di validità pari a 5 anni, qualunque sia l’età del possessore.
A scadenza dovrà essere rinnovato sottoponendosi semplicemente a Visita Oculistica, presso qualsiasi Autoscuola esattamente come avviene per la patente.
Va precisato che i requisiti di visus necessari all’ottenimento e il rinnovo del C.A.P. sono identici a quelli previsti per le patenti superiori (C, D, CE, DE) ma diversi (maggiori) da quelli richiesti per la A o la B. Questo è il motivo per cui la sua validità è limitata a 5 anni.
Nel caso in cui il C.A.P. venga abbinato ad una patente A o B, dovrà, pertanto, essere rinnovato separatamente dalla patente stessa.
Se invece, il possessore del C.A.P. è titolare di patente superiore, non si dovrà preoccupare di rinnovarlo in quanto se si è idonei per la patente lo si è anche per il C.A.P. stesso, sul quale, in questo caso, non apparirà nemmeno la data di scadenza.
Il C.A.P. rinnovato viene sempre sostituito con un nuovo documento, presentando domanda all’Ufficio della Motorizzazione Civile.
La C.A.P. è un secondo contenitore di punti.
Questo significa che nel caso in cui il conducente commetta delle infrazioni stradali, durante la guida professionale, che prevedano la decurtazione di punti, questi vengono tolti dal C.A.P. e non dalla patente da cui verrebbero detratti se la stessa persona violasse il Codice della Strada alla guida della propria autovettura (ad uso privato).
Il funzionamento dei punti abbinati al C.A.P. è identico a quanto previsto per la patente. L’unica differenza sta nelle ore previste per il corso di recupero: 20 anziché le 12 necessarie per le patenti A e B o le 18 per le patenti superiori (C, CE, D, DE).
Ogni corso consente al conducente di recuperare un massimo di 9 punti (fino ad un massimo di 20).
Azzeramento del punteggio ed esame di revisione
In caso di perdita totale del punteggio, il titolare del C.A.P. dovrà sottoporsi ad un esame di revisione consistente in una prova teorica, che verte sull’intero programma del conseguimento del C.A.P. stesso, ed eseguito con le medesime modalità. In caso di superamento dell’esame verrà recuperato l’intero punteggio iniziale del C.A.P. (20 punti), ma non quello eventualmente perso sulla patente di guida. Parimenti se si sarà sostenuto un esame di revisione disposto sulla patente di guida, il recupero dell’intero punteggio non varrà per gli eventuali punti persi sul C.A.P.
In caso di revoca della patente di guida, disposta per il mancato superamento dell’esame di revisione, viene disposta la revoca anche del C.A.P. Questo per il motivo che il C.A.P. si abbina alla patente (infatti si definisce KA o KB in base alla categoria di patente posseduta), pertanto, senza di essa, cessa di esistere.