C.Q.C. è un acronimo che deriva da Carta di Qualificazione del Conducente
La C.Q.C, infatti, è stata ideata e voluta proprio con l’intento di formare a tutto tondo i conducenti dei veicoli pesanti, autocarri o autobus, allo scopo di migliorarne la vita professionale. Considerando i rischi cui, continuamente, i conducenti professionali sono sottoposti, è di fondamentale importanza avere una formazione che vada oltre la “semplice” conoscenza derivante dall’aver conseguito la patente.
Lo scopo è proprio quello di prevenire gli incidenti stradali che possono essere causati da molteplici fattori che,trattandosi di professionisti, sono indipendenti dalle capacità di guida. Ma non solo: l’intento è anche quello di fornire al conducente quelle nozioni utili ad evitare errori e quindi sanzioni che possono anche essere piuttosto pesanti.
Il corso comprende una formazione approfondita su:
–tempi di guida e riposo
-uso cronotachigrafo digitale
-documenti per trasporto di merci o persone in italia,U.E. e fuori U.E.
-alimentazione e postura corrette al fine di evitare colpi di sonno alla guida, problemi fisici e malattie professionali*.
*Relativamente a questo ultimo punto, il docente sarà un medico del lavoro
Il corso prevede la frequenza di 130 ore di teoria e 10 di guida.
Naturalmente,a fine corso, è previsto un esame utile all’ottenimento di questa abilitazione. L’esame, a quiz, è diviso in 2 parti: la prima sulla parte comune, la seconda su quella specifica (a seconda della tipologia richiesta: merci o persone).
Per parte comune si intende l’insieme di quegli argomenti che sono uguali per entrambe le categorie: tempi di guida, uso cronotachigrafo, la parte del dottore, ecc..
La parte specifica chiaramente comprende la spiegazione dei documenti che si differenziano a seconda che si trasportino persone o merci, le cautele da osservare per mantenere in sicurezza ciò che viene trasportato (persone o merci che siano), ecc..
L’aspirante conducente dovrà sostenere, come prima prova, quella relativa alla parte comune e, se idoneo, avrà accesso alla parte specifica; la seconda prova, di norma, viene svolta in data successiva alla prima.
Una volta ottenuto un tipo di C.Q.C., il conducente, se in possesso della relativa patente, potrà conseguire anche l’altra categoria. Esempio:
Sono in possesso della patente C (Autocarri) e della C.Q.C. MERCI.
Conseguo la D (Autobus), posso ottenere anche la C.Q.C. PERSONE.
Per ottenere la seconda C.Q.C. sarà sufficiente seguire il corso ed affrontare l’esame solo relativamente alla parte specifica persone. Il corso, in questo caso, è così suddiviso: 35 h di teoria e 2,5 h di guida.
Questo documento è indispensabile per chiunque, di professione, conduca mezzi pesanti.
L’esempio classico è il trasporto merci effettuato in conto terzi o di persone in servizio pubblico (servizio di linea o occasionale-N.C.C), dove il lavoro svolto dal conducente è proprio quello di autista.
Queste tipologie rappresentano la maggioranza dei trasporti che vengono effettuati su strada.
I casi in cui non occorre la C.Q.C. sono piuttosto limitati:
-trasporto merci in conto proprio
-trasporto persone in servizio privato
Occorre precisare che il conducente non deve essere stato assunto con la qualifica di autista e la guida non deve rappresentare l’attività principale ma secondaria.
Un esempio potrebbe essere quello di una persona, assunta come muratore e NON come autista, che lavori nel campo dell’edilizia e che debba trasportare sul cantiere il materiale necessario, come ad esempio i mattoni. Nel caso in cui venga utilizzato un mezzo pesante (autocarro di massa a pieno carico superiore a 3,5 t), il conducente dovrà essere in possesso della sola patente C, senza la C.Q.C.
Naturalmente a livello europeo la C.Q.C. italiana viene riconosciuta, come la patente.
Inizialmente la C.Q.C era rappresentata da un documento fisico. Successivamente è stata integrata con la patente. Questo documento si chiama, infatti PATENTE-CQC.
In questo caso, sul retro della patente, sulla colonna di destra, in corrispondenza della categoria C, D, CE o DE, a seconda della categoria posseduta, viene indicato, col codice armonizzato 95, il possesso della C.Q.C. con l’indicazione di una data che indica la scadenza della C.Q.C. stessa.
Si specifica che per codice armonizzato si intende l’inserimento sulla patente di un codice che è uguale (in armonia) per tutti i Paesi dell’Unione Europea.
La Carta di Qualificazione del Conducente, infatti, ha una scadenza quinquennale e deve essere rinnovata seguendo un corso di formazione periodica obbligatoria di 35 ore presso Autoscuole Autorizzate. Non è previsto alcun esame.
Il corso è a frequenza obbligatoria ed è sottoposto a possibili controlli da parte della Motorizzazione o degli Organi di Polizia. E’ prevista, tuttavia, la possibilità di fare delle assenze:
-fino a 3 ore: nessun obbligo di recupero
-da 4 a 10 ore con l’obbligo di recuperare tutte le ore di assenza
Oltre le 10 ore di assenza il corso viene annullato.
Nel caso in cui il conducente non si sottoponga al rinnovo della sua C.Q.C. entro la scadenza, non potrà più svolgere la sua attività di autista. Tuttavia, per un tempo massimo di 2 anni dalla data di scadenza, c’è ancora la possibilità di seguire il corso di rinnovo per salvare la C.Q.C. e poter riprendere a lavorare.
Trascorsi questi ulteriori 2 anni senza che si sia effettuato il rinnovo, la nostra C.Q.C viene sottoposta a revisione: per poterla mantenere sarà necessario affrontare lo stesso esame previsto per il conseguimento e, nel caso non lo si superasse, si incorrerebbe nella revoca C.Q.C., ossia ci verrebbe cancellata.
E’ consigliabile, pertanto, rinnovarla anche nel caso in cui, non si svolga il lavoro di autista.
Va precisato che, una volta terminato il corso, si dovrà chiedere un duplicato patente presso la motorizzazione per inserire l’aggiornamento della C.Q.C con la scadenza spostata di altri 5 anni. Occorre fare molta attenzione a non confondere la scadenza della patente con quella della C.Q.C.
Considerando che le 2 abilitazioni sono fuse in un unico documento potrebbe capitare di sbagliarsi.
La data di scadenza della patente è indicata sul fronte del documento ed è in corrispondenza del punto 4b, posto a fianco della foto.
La patente, come è noto, viene rinnovata sottoponendosi a visita oculistica.
Quali vantaggi offre la C.Q.C.?
La C.Q.C. è un secondo contenitore di punti.
Questo significa che nel caso in cui il conducente, guidando un mezzo pesante, commetta delle infrazioni stradali che prevedano la decurtazione di punti, questi vengono tolti dalla C.Q.C. e non dalla patente da cui verrebbero detratti se la stessa persona violasse il Codice della Strada alla guida della propria autovettura.
Il funzionamento dei punti abbinati alla C.Q.C è identico a quanto previsto per la patente. L’unica differenza sta nelle ore previste per il corso di recupero: 20 ore, anziché le 12 necessarie per le patenti A e B o le 18 per le patenti superiori (C, CE, D, DE).
Ogni corso consente al conducente di recuperare un massimo di 9 punti (fino ad un massimo di 20).
Azzeramento del punteggio ed esame di revisione della CQC.
In caso di perdita totale del punteggio, il conducente dovrà sottoporsi ad un esame di revisione consistente in una prova teorica, che verte sull’intero programma del conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente, ed eseguito con le medesime modalità.In caso di superamento dell’esame verrà recuperato l’intero punteggio iniziale della CQC, ma non quello eventualmente perso sulla patente di guida. Parimenti se si sarà sostenuto un esame di revisione disposto sulla patente di guida, il recupero dell’intero punteggio non varrà per gli eventuali punti persi sulla CQC. In caso di revoca della patente di guida, disposta per il mancato superamento dell’esame di revisione, viene disposta la revoca anche della CQC. Questo per il motivo che la C.Q.C si abbina alla patente, pertanto, senza di essa cessa di esistere.