Dal 24 marzo 2016 è entrata in vigore questa nuova normativa che inasprisce, e non di poco, alcune regole relative alle conseguenze penali degli incidenti stradali. Precedentemente si veniva puniti secondo le norme relative all‘omicidio colposo.
Occorre prestare molta attenzione a questo argomento in quanto sono previste sanzioni pesantissime con pene che variano, a seconda dei casi, da un minimo di 2 ad un massimo di 18 anni di reclusione.
Non staremo, qui, a spiegare nel dettaglio in base a quali casistiche vari la durata della pena ma quello che ci preme è mettere in evidenza un argomento dalle conseguenze veramente pesanti.
In quali casi si incorre in queste pene?
Le sanzioni relative all’omicidio stradale sono previste se si causa la morte di una o più persone nei seguenti casi:
-si causi per colpa, non rispettando le norme relative alla disciplina della
circolazione stradale, la morte di una persona
-guida in stato di ebbrezza alcolica
-guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope*
-eccesso di velocità:
1)su strade urbane superando il limite del doppio o, comunque, da 70 km/h
in poi
2)su strade extraurbane superando il limite di almeno 50 km/h
-passaggio col semaforo rosso
-inversione di marcia vicino ad un incrocio, curva o dosso stradale
-sorpasso con linea continua o di un veicolo fermo a dare precedenza pedoni sugli attraversamenti
-guida con patente sospesa o revocata o senza averla mai conseguita
-omissione di soccorso
-guida di un veicolo di proprietà senza l’assicurazione obbligatoria (rca)
*Il narcotest va a rilevare tracce di stupefacenti anche a distanza di parecchio tempo dal consumo. Il numero dei giorni varia a seconda del tipo di sostanza e della frequenza di assunzione. In ogni caso il rischio di incorrere nell’omicidio stradale, se si causasse un incidente grave, rimarrebbe a lungo.
Occorre prestare attenzione anche al concetto di lesioni gravi stradali
Fondamentalmente con questa espressione si intendono quelle lesioni, gravi o gravissime provocate con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
Le lesioni lievi e lievissime causate con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale continueranno invece ad essere regolate dalla precedente normativa, come anche e lesioni colpose ordinarie.
Sostanzialmente anche per le lesioni stradali gravi è stato introdotto un notevole inasprimento delle sanzioni, proprio con l’intento di reprimere in modo incisivo comportamenti evidentemente pericolosi per l’incolumità altrui troppo spesso messa a repentaglio da condotte di guida irresponsabili di alcuni conducenti. Comportamenti cui, con la vecchia normativa, non corrispondevano pene adeguatamente severe.
Come è intuibile le pene previste in caso di lesioni sono inferiori a quelle per l’omicidio stradale e variano da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 7 anni di reclusione.
Specifichiamo che, sia per l’omicidio che per le lesioni stradali, sono previste delle situazioni aggravanti che fanno aumentare la pena. Da qui si spiega l’esistenza del minimo e del massimo della pena stessa.
Le situazioni aggravanti sono quelle su elencate.
Va anche detto che è prevista un’attenuante, quale il concorso di colpa ossia, qualora venga accertata una parte di responsabilità da parte delle persona che ha subito le lesioni. In questo caso la pena è ridotta alla metà.
Nel caso si verifichi una coesistenza tra aggravanti e attenuanti, il calcolo della pena sarà così effettuato:
Il minimo di legge, maggiorato in base al tipo di aggravante, diminuito in base all’attenuante.
E’ anche prevista la Revoca della patente
Il soggetto non può conseguire una nuova patente prima 5 anni. Questo termine di tempo viene raddoppiato nel caso in cui ci sia stata precedentemente una condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica media o grave o in stato di alterazione per l’assunzione di stupefacenti. Ulteriore aumento ( fino ad un massimo di 12 anni) è previsto in caso di omissione di soccorso.
Se il conducente che ha commesso il fatto è il titolare di patente estera subirà un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per un periodo che sarà calcolato mediante gli stessi princìpi già descritti per la revoca della patente italiana.
In ogni caso dal Prefetto, è disposta in via provvisoria, in attesa di condanna, se del caso, per esempio se presenti elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione della patente di guida fino ad un massimo di 5 anni (prorogabile fino ad una massimo di 10 in caso di sentenza di condanna non definitiva).
In caso di conducente in possesso di patente estera, nelle medesime condizioni di evidente responsabilità, verrà disposta, l’inibizione provvisoria alla guida su territorio nazionale per lo stesso periodo che sarebbe previsto per la sospensione provvisoria.