DIRITTO DI RIVALSA

La rivalsa rappresenta una facoltà che le Imprese Assicuratrici si riservano il diritto di esercitare. Sostanzialmente è la possibilità, dopo aver risarcito il danneggiato, di chiedere la restituzione, delle somme anticipate, al proprio cliente.

Questi casi naturalmente vengono ben specificati nel Contratto di assicurazione (polizza) e, in genere, riguardano quelle situazioni in cui, per qualche motivo, non si è in regola.

L’Assicurazione obbligatoria per l’R.C.A. copre gli eventuali danni causati dal conducente che abbia provocato un incidente. Le Imprese Assicuratrici, normalmente, non hanno difficoltà ad assolvere a questo obbligo a condizione che si fosse autorizzati a circolare e non ci si fosse posti fuori legge, per così dire.

In caso contrario l’Impresa Assicuratrice è comunque tenuta a risarcire i danni causati dal conducente, salvo poi chiedergli i soldi indietro.

Ricordiamo che l’acronimo R.C.A. sta per Responsabilità Civile Auto, ossia la copertura dei danni causati a persone, cose e animali e che tale obbligo ricade sul conducente che ha causato il danno, in prima persona, e sul proprietario (se persona diversa), a meno che, questi, non provi che il veicolo circolava senza il suo consenso (ad esempio in caso di furto).                    Questo significa che se, si presta il veicolo ad un amico, per esempio, siamo responsabili in solido per gli eventuali danni da lui commessi.

A questo punto appare chiaro che se l’Impresa Assicuratrice decidesse di esercitare il diritto di rivalsa ne andremmo di mezzo anche noi, per aver semplicemente prestato il veicolo.

 

In quali casi l’Impresa Assicuratrice può esercitare il DIRITTO di RIVALSA?

Qui di seguito gli esempi più comuni:

guida con patente scaduta di validità

-guida di veicolo con revisione scaduta

-guida senza patente (mai conseguita, sospesa, revocata, ecc..)

-guida di un veicolo con patente sbagliata (con la B guido un motociclo o un mezzo pesante)

-guida di un veicolo troppo potente (neopatentato per il primo anno)

-veicolo modificato (motore elaborato, per esempio)

-veicolo sovraccarico o con persone in sovrannumero

-trasporto non autorizzato o senza rispettare le norme di sicurezza

-conducente in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti

 

Con la stessa logica, anche in caso di incidente con ragione, il risarcimento ottenuto può essere di entità ben inferiore rispetto ai danni fisici riportati. Un esempio potrebbe essere il caso in cui non si rispettino le regole in materia di uso dei dispositivi di sicurezza come il mancato uso delle cinture  che può far sì che si riportino danni maggiori rispetto a quelli che si subirebbero usandole.

 

In alcuni casi, tuttavia, le Imprese Assicuratrici, all’atto della firma del Contratto (Polizza), possono proporre al cliente, dietro al pagamento di un premio un po’ più alto, la rinuncia alla rivalsa.

Questo vuol dire che, nel caso, si verificasse un incidente mentre ci si trovava nelle condizioni su elencate (tutte o in parte), risarcirebbero regolarmente i danneggiati senza chiederci nulla in cambio. Considerando che, soprattutto in caso di danni a persone, specie se gravi, si tratterebbe di cifre ingenti che una persona normale avrebbe non poche difficoltà a trovare, ci sentiamo di consigliare di prendere in grande considerazione questa possibilità.

Con questo non vogliamo certo avallare determinati comportamenti, soprattutto per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti.