a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.
E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Dunque al fine di garantire un integrazione sociale sin dalle prime fasi della vita si è creato:
Inserimento scolastico: al fine di integrare l'alunno con handicap è necessario che l'istituto scolastico provveda ad istituire un'unità multidisciplinare che provveda a realizzare la Diagnosi Funzionale dello studente e, a seguito di questa, a stilare il Profilo Dinamico dell'alunno e il Piano Educativo Individualizzato; monitorando con verifiche periodiche i progressi dello studente.
Trasporto: È affidato ai Comuni il servizio di trasporto degli alunni con disabilità da casa a scuola e viceversa, alla Provincia per le scuole superiori e per l'Università .Abbattimento barriere: È affidato ai Comuni per gli asili, le scuole materne, elementari e medie, e alle Province per le scuole superiori.
Assistenza scolastica: L'assistenza di base è affidata alle scuole che affidano il compito a collaboratori scolastici. L'assistenza specialistica, l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, compete ai Comuni per gli asili nido, le scuole materne, elementari e medie; compete alle Province per le scuole superiori, compete alla ASL quando si richiede personale paramedico o psicolosiciale.
Istruzione in ospedale / a domicilio: Negli ospedali vengono istituite sezioni distaccate di classi ordinarie cui sono ammessi i piccoli ricoverati, anche i regime di day hospital, che versino in situazione di handicap.
A tali classi sono ammessi anche alunni non disabili con degenze superiori ai 30 giorni.
La legge n.68 del 1999 all'articolo 2 prevede e regolamenta il collocamento mirato, ovvero quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto di lavoro adatto.
La stessa legge indica all'articolo 1 quali sono le categorie di soggetti a cui è riservata una quota di assunzioni obbligatorie e, all'articolo 3, i vincoli imposti ai datori di lavoro sul numero di soggetti appartenenti alle categorie protette da includere nell'organico.
Due ore di permesso giornaliero: spettanti alla madre o al padre di un bambino disabile fino al compimento del terzo anno di età . Le ore di permesso si riducono ad una nel caso in cui l'orario di lavoro del genitore sia inferiore alle sei ore. Tali ore di permesso sono retribuite per intero.
Tre giorni di permesso mensili: spettanti sempre alla madre o al padre nel periodo successivo al compimento del terzo anno di età da parte del figlio. I tre giorni di permesso si estendono anche dopo la maggiore età . Questi tre giorni possono essere concessi anche ai parenti ed affini entro il terzo grado, a condizione che l'assistenza sia prestata in via esclusiva e continuativa. Tali giorni di permesso sono retribuiti per intero.
Congedo parentale prolungato: della durata di 10 o 11 mesi, spettante a tutti i genitori durante i primi otto anni di vita del proprio figlio.Qualora però il figlio versi in condizione di handicap grave accertata dalla competente commissione ASL e non si trovi ricoverato presso istituti specializzati, la durata del congedo può essere prolungata fino a tre anni. Per tutta la durata del periodo di congedo è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione spettante.
Congedo retribuito di due anni: anche frazionabile, spettante alternativamente ad uno dei genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con il soggetto con handicap che necessita di essere assistito in maniera continuativa.
È garantita la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto agli elettori non vedenti o con disabilità di tipo fisico che impedisca l'uso delle mani, attraverso la pratica del voto assistito.
Dal 2009 la legge ha previsto anche l'istituzione della pratica del voto a domicilio per tutte le persone intrasportabili.
Spese deducibili, ovvero quelle per cui è possibile sottrarre dal reddito complessivo la spesa ammessa:
spese mediche generiche in caso di grave e persistente invalidità ;
spese mediche e paramediche in caso di ricovero del portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero;
spesa sostenuta per i contributi versati ad addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale fino all'importo massimo di 2.100 Euro
Spese detraibili,ovvero con detrazione pari al 19% dell'imposta sulla spesa :detrazione d'imposta di 1.350,00 (sopra i 3 anni) o 1.620,00 (sotto i 3 anni) euro per figlio disabile a carico;
dal 1° gennaio 2007, detrazione del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su una spesa totale non superiore ai 2.100,00 euro e per redditi complessivi non superiori ai 40.000,00 euro;
detrazione irpef del 19% su spese per: trasporto in ambulanza, acquisto di poltrone per inabili e non deambulanti, acquisto di arti artificiali, interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, trasformazione dell'ascensore per renderlo accessibile alla carrozzella, acquisto di sussidi tecnici e/o informatici, mezzi necessaria all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento;
dal 2002, detrazione irpef del 19% per le spese di interpretariato sostenute dai sordomuti;
detrazione irpef del 19% fino all'importo forfetario di 516,46 Euro per l'acquisto e mantenimento di cane guida da parte dei non vedenti.