1.È costituita la fondazione denominata "Fondazione Arezzo Intour", con sede legale in Arezzo, Via degli Albergotti n. 13. Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, neanche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. La denominazione "Fondazione Arezzo Intour" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.
1. La Fondazione persegue le finalità della promozione della Città di Arezzo e della sua immagine turistica, a livello nazionale ed internazionale, l’attrazione e la canalizzazione del turismo verso la città e lo sviluppo della sua struttura turistica e dei servizi ad essa collegati. I beneficiari dell’attività della Fondazione sono la Città di Arezzo ed i suoi abitanti, poiché la promozione del turismo genera una maggiore diffusione della cultura aretina ed incentiva lo sviluppo economico, culturale della città.
2. La Fondazione agirà con criteri d’imparzialità, oggettività,trasparenza e di non discriminazione verso tutti i beneficiari delle sue finalità espressi al punto precedente. In nessun caso gli attori che intrattengono rapporti con la Fondazione di tipo
associativo, contrattuale, di sponsorizzazione o di qualsivoglia altra forma potranno ottenere diritti e benefici preferenziali né imporre incarichi o nomine in deroga al presente articolo.
3. Nell’ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:
a. La promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche della Città di Arezzo e del suo territorio anche attraverso la realizzazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e servizi diretti ad attrarre i turisti e favorirne il soggiorno o la permanenza, anche sostenendo l’integrazione tra gli operatori della filiera estesa;
b. La raccolta e la diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica;
c. La promozione e la realizzazione diretta di azioni di marketing, programmi di qualità, campagne pubblicitarie e di promozione al fine di potenziare l'immagine della Città di Arezzo e del territorio aretino anche attraverso lo sviluppo e la gestione del brand territoriale;
d. Lo sviluppo di strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di attrattività del territorio, come per esempio card e applicazioni per smartphone;
e. La sensibilizzazione degli operatori, delle Pubbliche Amministrazioni, delle popolazioni locali per consentire la diffusione della cultura di accoglienza sul territorio e di ospitalità turistica;
f. Lo sviluppo di iniziative per il miglioramento della Città di Arezzo e del suo territorio con finalità di promozione turistica, di valorizzazione della realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, artistiche, monumentali, sociali;
g. La promozione della conoscenza, lo studio delle vocazioni e delle potenzialità turistiche nell'ambito della Città di Arezzo e del territorio aretino, anche mediante ricerche di mercato e statistiche allo scopo di migliorare i rapporti tra domanda e offerta;
h. Il sostegno alla localizzazione nel territorio aretino di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali di qualità;
i. Le azioni volte a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte di operatori, anche in forma associata.
4. La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può pertanto:
a. stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo, l’acquisto di beni strumentali o servizi, l’assunzione di personale dipendente, l’accensione di mutui o finanziamenti;
b. partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie;
c. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
d. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
e. erogare premi e borse di studio;
f. svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
g. svolgere attività commerciali, esclusivamente in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali;
h. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
5. La Fondazione esercita esclusivamente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare principalmente nel settore organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. A questa attività potranno aggiungersi, in forma accessoria ed in accordo con le finalità della Fondazione, attività nei settori di interesse generale elencati nel Codice del Terzo Settore quali, a titolo esemplificativo, "educazione, istruzione e formazione professionale" ed "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio".
6. Spetta al comune di Arezzo la titolarità nella determinazione degli indirizzi strategici relativi al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, nella deliberazione degli organi amministrativi della Fondazione.
1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Socio Fondatore, dai Soci Partecipanti e Sostenitori o da soggetti terzi
2. Il Patrimonio della Fondazione è incrementato per effetto di acquisizioni avvenute a qualunque titolo, nonché contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi che ne condividano le finalità.
3. il Patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
1. È Socio Fondatore il Comune di Arezzo.
2. Sono Soci Partecipanti le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono in modo rilevante alla vita della
medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante importanti contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, alle quali potranno aggiungere un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. La qualifica di Partecipante, sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato e l’eventuale prestazione o attribuzione regolarmente eseguita.
3. Sono Soci Sostenitori le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. La qualifica di Sostenitore, sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato ovvero la prestazione o attribuzione regolarmente eseguita.
4. Sono Soci Istituzionali gli enti pubblici che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi tramite un’attività di collaborazione attiva e supporto sul territorio aretino.
5. Chiunque, persona fisica o giuridica, voglia diventare socio della Fondazione deve farne richiesta scritta al CdA che delibera a maggioranza semplice la sua ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta. in caso di rifiuto il CdA deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. La decisione non è appellabile.
1. Sono organi della Fondazione:
a. il Consiglio di Amministrazione;
b. Il Presidente;
c. Il Comitato Scientifico;
d. L’Assemblea dei Partecipanti
e. L’Assemblea dei Sostenitori;
f. L’Assemblea dei Soci Istituzionali
g. L'Organo di Controllo
h. Il Revisore dei conti.
2. I predetti organi sono chiamati a svolgere le funzioni loro attribuite a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e debitamente documentate.
È fatta eccezione per l'Organo di Controllo e l'eventuale Revisore dei Conti, che hanno diritto ad un emolumento per l'ufficio
ricoperto, determinato dal Consiglio di Amministrazione, per tutta la durata del proprio mandato ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 13.
1. Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è composto da un numero variabile di membri che va da un minimo di tre ad un massimo di
sei.
2. I componenti sono:
a. Il Presidente è il Sindaco del Comune di Arezzo o persona da lui nominata;
b. Due membri designati dal Sindaco del Comune di Arezzo;
c. Un membro designato per ogni socio Partecipante, fino ad un massimo di due, o due membri nominati dall’Assemblea dei
Partecipanti, qualora costituita.
d. Un membro designato dal Socio Sostenitore o dall’Assemblea dei
Sostenitori, qualora costituita.
3. Qualora la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sia assunta dal Sindaco o Assessore del Comune di Arezzo, non potranno essere attribuite allo stesso deleghe gestionali dirette da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. I membri del CdA restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.
5. Salvo la naturale scadenza del CdA nonché le spontanee dimissioni, i singoli Consiglieri sono revocati dal Socio o dall’Assemblea che li ha designati, a seguito di comunicazione scritta della revoca, debitamente motivata, al Consigliere stesso, al Presidente ed all'Organo di Controllo.
6. Il membro del CdA che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Socio o l’Assemblea che hanno diritto alla designazione devono provvedere alla nomina di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del CdA. Passati 3 mesi, qualora questi non procedano alla designazione, il CdA procederà alla cooptazione del membro vacante per votazione.
7. Il Consiglio si riunisce sempre in unica convocazione del suo Presidente, almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta la metà dei suoi membri lo richiedano con lettera indirizzata al Presidente stesso, presso la sede della Fondazione, ove non diversamente stabilito.
8. Della avvenuta convocazione e degli argomenti da discutere deve essere data comunicazione attraverso Raccomandata A/R o a mano, fax, telex, posta elettronica certificata, telegramma o, in genere, con mezzi che garantiscano la ricezione da parte degli interessati ed il relativo riscontro di ricezione almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.
9. Le sedute del CdA sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti regolarmente designati ed esso delibera a maggioranza dei presenti, tranne i casi specificamente previsti nel presente statuto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Si intendono presenti anche i Consiglieri in Audio o Video conferenza o in collegamento telefonico mediante apparecchio in "Viva Voce".
1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare:
a. delibera in ordine all’attivazione dei programmi di attività, all’amministrazione dei beni, all’organizzazione e, ove necessario, al funzionamento dei servizi, al regolamento dei rapporti con collaboratori ed eventuali dipendenti e sorveglia il buon andamento delle attività della Fondazione;
b. approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Bilancio preventivo dell'anno seguente, nonché approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il Bilancio consuntivo dell'anno precedente, ai sensi del successivo articolo 14;
c. modifica lo statuto della Fondazione con una maggioranza rafforzata dei 2/3 dei membri presenti. L’ordine del giorno della convocazione dovrà segnalare la votazione su modifiche statutarie e sugli articoli interessati;
d. delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci ovvero all'espulsione di quelli che, con il proprio comportamento o con il proprio operato, si pongano in contrasto con le finalità proprie della Fondazione ovvero arrechino grave pregiudizio al prestigio della stessa;
e. determina annualmente le quote contributive delle diverse categorie di Soci;
f. nomina i membri del Comitato Scientifico, ai sensi del successivo articolo 9;
g. nomina i Responsabili di cui al successivo articolo 16, stabilendone i compensi;
h. nomina il Vice Presidente e, qualora lo ritenga opportuno, il Presidente Onorario della Fondazione;
i. approva il programma pluriennale delle attività ed il conseguente bilancio preventivo, secondo una proposta complessiva predisposta dopo aver acquisito indicazioni dal Comitato Scientifico e dalle Assemblee dei soci, qualora costituiti;
j. delibera in merito all’accettazione di grandi donazioni, eredità e legati nel rispetto della legislazione vigente;
k. dispone il più conveniente impiego delle risorse, se del caso destinandole in parte a patrimonio, delibera sull'accettazione di beni, lasciti ed apporti in genere di cui al precedente articolo3;
l. provvede all’implementazione ed all’aggiornamento dei regolamenti interni della Fondazione;
m. determina l'emolumento spettante all'Organo di Controllo e all'eventuale Revisore;
n. delibera, ai sensi del successivo articolo 16, sullo scioglimento, la fusione, la scissione, l’estinzione o trasformazione della Fondazione, e sull’eventuale nomina del Liquidatore, con una maggioranza rafforzata dei 2/3 dei membri presenti. L’ordine del giorno della convocazione dovrà segnalare la votazione su queste operazioni straordinarie;
o. discute ogni altro argomento proposto dal Presidente o da almeno la metà dei Soci fondatori e su ogni punto rimesso alla sua competenza dal presente statuto
1. Il Presidente è il Sindaco del Comune di Arezzo o persona da lui nominata.
2. Qualora la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sia assunta dal Sindaco o Assessore del Comune di Arezzo, non potranno essere attribuite allo stesso deleghe gestionali dirette da parte del Consiglio di Amministrazione
3. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli, inoltre, presiede, con diritto di voto, le adunanze del CdA, stabilendo l’ordine del giorno.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente.
1. Il CdA ha la facoltà di nominare un Comitato Scientifico (CS),composto da un numero compreso tra 3 e 15 membri, scelti secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di specializzazione della Fondazione. I componenti del Comitato durano in carica quanto il CdA e scadono con esso, salvo revoca da parte del CdA stesso.
2. Il Presidente del Comitato, ed eventualmente il Segretario, sono nominati fra i membri con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Il CS si riunisce a seguito della convocazione del suo Presidente almeno ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le sedute sono valide con la presenza della metà dei consiglieri eletti. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Si intendono presenti anche i Consiglieri in Audio o Video conferenza o in collegamento telefonico mediante apparecchio in "Viva Voce".
3. Il CS, che ha funzione consultiva, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito agli indirizzi di sviluppo dell’attività della Fondazione, in tal modo anche supportando il Presidente della Fondazione, nella predisposizione del documento programmatico annuale e pluriennale di cui all’art. 8 comma 6, nonché delle relazioni semestrali sui progetti di attività;
4. Per l’espressione di pareri sugli indirizzi di cui sopra il CS può operare in sottocommissioni, eventualmente allargate alla
partecipazione di altri esperti.
5. Il CS può elaborare autonomamente proprie proposte in merito agli indirizzi di sviluppo dell’attività della Fondazione sottoponendole al Presidente al CdA, i quali hanno l’obbligo di esprimersi in proposito.
1. Quando i Soci Partecipanti eccedono il numero di due si costituisce tra questi l’Assemblea dei Partecipanti (AP).
2. L’AP si riunisce almeno una volta l’anno su invito del Presidente della Fondazione o su convocazione del Presidente della stessa AP, qualora nominato. Il diritto di rappresentanza e di voto in seno all’assemblea sarà proporzionale al contributo versato da ogni Socio Partecipante, secondo quanto stabilito dal CdA. Le sedute dell’AP sono valide con la presenza della metà dei diritti di voto esercitabili e delibera a maggioranza dei diritti di voto dei presenti.
3. L’AP può elaborare autonomamente proprie proposte e integrazioni in merito alla programmazione della Fondazione e delle singole aree di attività, sottoponendole al Presidente ed al CdA, i quali hanno l’obbligo di esprimersi in proposito.
4. L’AP nomina due membri in seno al CdA.
1. Quando i Soci Sostenitori eccedono il numero di uno si costituisce tra questi l’Assemblea dei Sostenitori (AS).
2. L’AS si riunisce almeno una volta l’anno su invito del Presidente della Fondazione o su convocazione del Presidente della stessa AS, qualora nominato. Il diritto di rappresentanza e di voto in seno all’assemblea sarà proporzionale al contributo versato da ogni Socio Sostenitore, secondo quanto stabilito dalCdA. Le sedute dell’AS sono valide con la presenza della metà dei diritti di voto esercitabili e delibera a maggioranza dei diritti di voto dei presenti.
3. L’AS può elaborare autonomamente proprie proposte e integrazioni in merito alla programmazione della Fondazione e delle singole aree di attività, sottoponendole al Presidente e al CdA.
4. L’AS nomina un membro in seno al CdA.
I Soci Istituzionali costituiscono l’Assemblea dei Soci Istituzionali (ASI).
L’ASI si riunisce almeno una volta l’anno su invito del Presidente della Fondazione o su convocazione del Presidente della stessa ASI, qualora nominato. Le sue sedute sono valide con la partecipazione della metà dei rappresentanti dei Soci Istituzionali e delibera a maggioranza dei presenti.
L’ASI può elaborare autonomamente proprie proposte integrazioni in merito alla programmazione della Fondazione, sottoponendole al Presidente e al CdA.
1. La funzione di Organo di Controllo è esercitata da un unico rappresentante nominato dal Sindaco del Comune di Arezzo.
2. Lo stesso dura in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina, è rieleggibile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui egli sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs 117/17, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo D.Lgs. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
5. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. L'Organo di Controllo può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del CdA.
7. Sussistendo i casi di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/17, e l'Organo di Controllo non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, il Sindaco di Arezzo provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
8. Lo stesso dura in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina, ed è rieleggibile.
1. Le risorse economiche per la gestione della Fondazione sono costituite:
a. dal Fondo di gestione iniziale;
b. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, di proprietà della stessa o in qualsiasi altra forma di diritto di godimento, espressamente destinati all’attuazione degli scopi statutari e non all’incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
c. da contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato Italiano, dall’Unione Europea, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici di qualsiasi genere e natura, espressamente destinati all’attuazione degli scopi statutari e non all’incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
d. dalle quote annuali del Socio Fondatore, Soci Partecipanti e Soci Sostenitori così come deliberate dal CdA in sede di approvazione di bilancio;
e. dai proventi delle attività istituzionali e dai proventi delle attività economiche strumentali, accessorie e connesse alla realizzazione dei fini istituzionali, eventualmente svolte, espressamente destinati all’attuazione degli scopi statutari e non all’incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
f. dalle rendite, dai ricavi e da qualsiasi altra forma di sostegno o finanziamento, diretta o indiretta, volta a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione, che non siano espressamente destinati all’incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione.
2. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
1. Gli esercizi sociali inizieranno il 1 gennaio e si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente redige il bilancio d’esercizio avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto dalla legislatura vigente.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente predispone il bilancio preventivo annuale per l’anno successivo.
4. All’inizio del mandato del CdA (e nei casi in cui venga nuovamente richiesto dal CdA) il Presidente predispone il bilancio preventivo pluriennale riferito al triennio a seguire.
Per disciplinare l’organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all’esecuzione del presente Statuto, la Fondazione si dà un Regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione.
1. La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile.
2. Il CdA potrà nominare un liquidatore per l’esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del CdA.
4. In ogni caso, all’atto dello scioglimento, i beni eventualmente affidati in concessione alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.
1. La Fondazione si iscriverà nel registro unico nazionale del Terzo settore non appena questo verrà istituito.