Per ogni tipo di procedimento vengono pubblicate le seguenti informazioni:
una breve descrizione del procedimento con l'indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
l'unità organizzativa responsabile dell'indagine;
il nome del responsabile del procedimento, con i contatti telefonici e l'indirizzo e-mail istituzionale, nonché, se diverso, l'ufficio competente per l'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, con i rispettivi contatti telefonici e indirizzi e-mail istituzionali;
per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i moduli di autocertificazione, anche nel caso in cui la produzione a corredo dell'istanza sia prevista da leggi, regolamenti o atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici a cui rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con l'indicazione degli indirizzi, dei contatti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica istituzionale a cui presentare le richieste;
le modalità con cui gli interessati possono ottenere informazioni sui procedimenti in corso che li riguardano;
il termine fissato dalla disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato o il procedimento può concludersi con il consenso tacito dell'amministrazione;
gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell'interessato, nel corso del procedimento e in relazione al provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e le modalità per attivarli;
il link di accesso al servizio online, se già disponibile online, o i tempi previsti per la sua attivazione;
le modalità per effettuare gli eventuali pagamenti necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
il nome del soggetto al quale, in caso di inerzia, è attribuito il potere sostitutivo, nonché le modalità di attivazione di tale potere, con l'indicazione dei contatti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica istituzionali.
NOME DEL SOGGETTO A CUI E’ ATTRIBUITO POTERE SOSTITUTIVO: Il potere sostitutivo della Fondazione è esercitato dal Consiglio di Amministrazione che lo esercita per mezzo di un provvedimento del Vicepresidente con deleghe esecutive - mail info@arezzointour.it - telefono 0575 196 6300
LINK DI ACCESSO AI SERVIZI ON LINE
presentazione progetti e collaborazioni: link https://sites.google.com/arezzointour.it/identityarezzointour/home-page/regolamento-per-disciplinare-contributi-e-collaborazioni
diventa socio: link https://www.arezzointour.it/SOSTIENI-AREZZO/
iscrizione albo fornitori: link https://www.arezzointour.it/iscrizione-albo-fornitori/
Procedimenti ad istanza di parte
Ogni ufficio amministrativo, in ragione dell’attività e della competenza, deve provvedere a:
– acquisire d’ufficio i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni;
– effettuare i controlli delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, secondo le modalità previste per le autocertificazioni (a campione almeno ogni tre dichiarazioni iscritte in apposito registro).
Per quanto riguarda gli Uffici di diretta collaborazione FONDAZIONE AREZZO INTOUR ai fini di una efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio da parte delle Amministrazioni procedenti, l’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti e per l’effettuazione dei controlli – in collaborazione con i responsabili dei singoli Uffici e Servizi – è il seguente:
– UFFICIO AFFARI GENERALI – DIRETTORE RODOLFO ADEMOLLO
Le richieste potranno pervenire:
– a mezzo e-mail, tramite PEC al seguente indirizzo arezzointour@pec.it
– a mezzo e-mail, tramite indirizzo non certificato info@arezzointour.it (allegando copia del documento di identità del richiedente).
La richiesta deve contenere i seguenti elementi:
– oggetto chiaro e completo di tutte le informazioni utili a reperire i dati richiesti. Nel caso si tratti del controllo di una autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la dichiarazione deve essere allegata;
– indirizzo (e-mail o numero fax) al quale va spedita la risposta.
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo telefono ai numeri: 0575 1696300. I responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui trattasi sono tenuti a far si che la risposta alle richieste di controllo da parte delle Amministrazioni avvenga entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse.
PROCEDIMENTI PER I QUALI IL PROVVEDIMENTO PUO’ ESSERE SOSTITUITO DA UNA DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO O PUO’ CONCLUDERSI CON IL SILENZIO ASSENSO DELL’AMMINISTRAZIONE
La Fondazione non dispone di misure che possano essere sostituite da dichiarazioni dell’interessato o che possano culminare in una tacita approvazione dell’organizzazione.
STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE, RICONOSCIUTI DALLA LEGGE IN FAVORE DELL’INTERESSATO,NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO NEO CASI DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO OLTRE IL TERMINE PREDETERMINATO PER LA SUA CONCLUSIONE E I MODI PER ATTIVARLI
Per la gestione dei procedimenti a finalità pubblica e per le attività svolte come organismo di diritto pubblico da parte della Fondazione ha adottato i seguenti strumenti di tutela amministrativa:
RICORSO GERARCHICO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE
possibile far valere sia vizi di legittimità che vizi di merito, per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi. Il ricorso gerarchico (improprio) è altresì possibile nei confronti di atti emanati da organi rispetto ai quali non sia individuabile un superiore gerarchico, ma soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato e da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Decorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l’Amministrazione abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.
RICORSO IN OPPOSIZIONE
è proposto allo stesso organo che ha emanato l’atto. È un rimedio a carattere eccezionale essendo ammesso solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge e per i motivi da essa previsti. Può essere proposto sia per motivi di legittimità che di merito, e sia a tutela di interessi legittimi che di diritti soggettivi. Sotto il profilo del procedimento, per il ricorso in opposizione valgono, in quanto applicabili, le stesse norme del ricorso gerarchico.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse. Il ricorso straordinario è alternativo rispetto al ricorso giurisdizionale, pertanto una volta che sia stato proposto un ricorso giurisdizionale, non è possibile il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato. Il ricorso deve essere proposto nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente.
TUTELA GIURISDIZIONALE
La giustizia amministrativa italiana è organizzata secondo il sistema della doppia giurisdizione. – tutela giurisdizionale ordinaria Il giudice ordinario è competente a decidere delle violazioni dei diritti soggettivi con il potere di disapplicare l’atto amministrativo che risulti illegittimo e di dichiararne l’illegittimità. – tutela giurisdizionale amministrativa Il giudice amministrativo è competente a giudicare delle violazioni degli interessi legittimi, salvo i casi di giurisdizione esclusiva in cui lo stesso giudice amministrativo giudica sulle violazioni dei diritti soggettivi, ad annullare gli atti amministrativi illegittimi, nonché, in alcuni casi tassativi, a sostituirli o a riformarli in parte. Tutela giurisdizionale amministrativa La giurisdizione amministrativa è esercitata dai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) e dal Consiglio di Stato secondo le norme del Codice del Processo Amministrativo (CPA) di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi, e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni (o da soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo). Azioni esperibili innanzi al giudice amministrativo: – azione di annullamento (art. 29 CPA) – proponibile nel termine di 60 giorni, a pena di decadenza; – azione di condanna (art. 30 CPA) – esperibile nel termine di 120 giorni, a pena di decadenza; – azione avverso il silenzio della PA (art. 31 CPA) – esperibile fino a che perdura l’inadempimento e comunque non oltre 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo; – declaratoria di nullità (art. 31 CPA) – proponibile nel termine di 180 giorni, a pena di decadenza; – azione contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza (art. 116 CPA) – proponibile nel termine di 30 giorni. Per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture il ricorso è esperibile nel termine di 30 giorni, a pena di decadenza (art. 119 CPA). Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3 del D.lgs. 165/2001, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi (art. 63, comma 4, D.lgs. 165/2001). Si specifica che le controversie in materia di rapporto di lavoro del personale contrattualizzato, successive alla stipula del relativo contratto, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Salvo quanto previsto dall’art. 23 CPA, nei giudizi davanti ai TAR è obbligatorio il patrocinio di avvocato. Avverso le sentenze dei TAR è ammesso appello al Consiglio di Stato, ove è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
PER I PROCEDIMENTI COMMERCIALI E PER I RAPPORTI CON I SOCI E LE ATTIVITA’ CONDIVISE E PARTECIPATE
Ricorso Gerarchico nelle modalità sopra descritte
Tutela Giurisdizionale presso il tribunale ordinario, principalmente il Foro di Arezzo
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO
EROGAZIONE CONTRIBUTI E ATTIVITA’ CON TERZI APPROVAZIONE SOCI APPROVAZIONE ATTI FONDAMENTALI E PROGRAMMATORI GESTIONE STRAORDINARIA E RAPPORTI CON I SINDACATI
GESTIONE MUSEALE E AFFARI GENERALI E AFFIDAMENTO INFERIORI AI 10.000€
ATTI SUL PERSONALE E APPROVAZIONE CONTRATTI LEGALE RAPPRESENTANTE
PROCEDIMENTI DI GARA O AFFIDAMENTI SERVIZI SUPERIORI AI 10.000€
TIPOLOGIA DI ATTO
VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CDV)
DISPOSIZIONI UNICA EQUIVALENTE (DUE)
ATTO DEL PRESIDENTE O DEL VICEPRESIDENTE ESECUTIVO (PD1)
ATTO DEL DIRETTORE (PD3)
TERMINE DI CONCLUSIONE
30 GG DALLA DATA DEL CDA DA VERBALIZZARE
30 GG DATA FATTURA
30 GG DA ISTANZA
30 GG DA ISTANZA