regolamento organizzativo


Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina la gestione, l’organizzazione ed il funzionamento della Fondazione Arezzo Intour, in conformità alle leggi vigenti in materia ed allo Statuto dell’Ente. È integrato dalle disposizioni organizzative e da regolamenti interni, relativi a problematiche specifiche previste dalle vigenti normative statali e regionali, nonché da procedure aziendali di dettaglio. I criteri che conformano il presente regolamento e che dovranno ispirare l’esercizio dell’attività di gestione, organizzazione e funzionamento all’interno dell’Ente sono:


Art. 2 - ORIGINE ISTITUZIONE

Il Comune di Arezzo, con delibera di Consiglio n. 20 del 23 febbraio 2018, ha approvato la costituzione della Fondazione Arezzo Intour con l’obiettivo di creare un organismo di governance moderno che possa gestire e valorizzare a 360° la destinazione turistica di Arezzo turismo e cultura del territorio.

Arezzo Intour è una Fondazione in partecipazione senza scopo di lucro. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, neanche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Socio fondatore e principale finanziatore è il Comune di Arezzo, ma la Fondazione è aperta anche a soggetti privati ed altri enti pubblici che possono partecipare alla governance e alle molteplici attività svolte. L’Ente si sostiene con il contributo del Comune di Arezzo, quello dei privati e con il riversamento della Tassa di Soggiorno che viene impiegata in modo integrale in attività legate al turismo e alla cultura.

Art. 3 - FINALITÀ ISTITUZIONALI

1. Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, la Fondazione persegue le finalità della promozione della Città di Arezzo e della sua immagine turistica, a livello nazionale ed internazionale, l’attrazione e la canalizzazione del turismo verso la città e lo sviluppo della sua struttura turistica e dei servizi ad essa collegati, attraverso le seguenti azioni:

• far conoscere Arezzo (Comunicare) con azioni di Brand Identity, Brand Awareness, Brand Reputation e Loyalty

• migliorare Informazione e Accoglienza (Organizzare) tramite il miglioramento dei servizi e l’attivazione di nuove forme di collaborazione

• aumentare l’Incoming turistico (Innovare) attraverso marketing digitale e servizi innovativi;


2.I beneficiari dell’attività della Fondazione sono la Città di Arezzo ed i suoi abitanti, poiché la promozione del turismo genera una maggiore diffusione della cultura aretina ed incentiva lo sviluppo economico, culturale e sociale della città. La Fondazione agirà con criteri di imparzialità, oggettività, trasparenza e di non discriminazione verso tutti i beneficiari delle sue finalità espressi al punto precedente. In nessun caso gli attori che intrattengono rapporti con la Fondazione di tipo associativo, contrattuale, di sponsorizzazione o di qualsivoglia altra forma potranno ottenere diritti e benefici preferenziali né imporre incarichi o nomine in deroga al presente articolo. Nell’ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:

a. La promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche della Città di Arezzo e del suo territorio anche attraverso la realizzazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e servizi diretti ad attrarre i turisti e favorire il soggiorno o la permanenza, anche sostenendo l’integrazione tra gli operatori della filiera estesa;

b. La raccolta e la diffusione delle informazioni turistiche riferite all’ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica;

c. La promozione e la realizzazione diretta di azioni di marketing, programmi di qualità, campagne pubblicitarie e di promozione al fine di potenziare l’immagine della Città di Arezzo e del territorio aretino anche attraverso lo sviluppo e la gestione del brand territoriale;

d. Lo sviluppo di strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di attrattività del territorio come, per esempio, card e applicazioni per smartphone;

e. La sensibilizzazione degli operatori, delle Pubbliche Amministrazioni, delle popolazioni locali per consentire la diffusione della cultura di accoglienza sul territorio e di ospitalità turistica;

f. Lo sviluppo di iniziative per il miglioramento della Città di Arezzo e del suo territorio con finalità di promozione turistica, di valorizzazione della realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, artistiche, monumentali, sociali;

g. La promozione della conoscenza, lo studio delle vocazioni e delle potenzialità turistiche nell’ambito della Città di Arezzo e del territorio aretino, anche mediante ricerche di mercato e statistiche allo scopo di migliorare i rapporti tra domanda e offerta;

h. Il Sostegno alla localizzazione nel territorio aretino di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali di qualità;

i. Le azioni volte a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte di operatori, anche in forma associata.

La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può pertanto:

a. stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo, l’acquisto di beni strumentali o servizi, l’assunzione di personale dipendente, l’accensione di mutui o finanziamenti;

b. partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie.

c. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

d. stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

e. erogare premi e borse di studio;

f. svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione;

g. svolgere attività commerciali, esclusivamente in via accessoria e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;

h. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

3.La Fondazione esercita esclusivamente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare principalmente nel settore organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. A questa attività potranno aggiungersi, in forma accessoria ed in accordo con le finalità della Fondazione, attività nei settori di interesse generale elencati nel Codice del Terzo Settore quali, a titolo esemplificativo, “educazione, istruzione e formazione professionale” ed “interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio”. 

Art. 4 - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La struttura della Fondazione è organizzata per il perseguimento delle finalità istituzionali sulla base dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione della stessa Fondazione

2. Al fine di garantire la piena efficacia della Fondazione  attraverso l’ufficio del Direttore, sono assicurate le seguenti funzioni:

a) attività pubblicistica e di documentazione interna ed esterna;

b) informazione all’utenza relativamente agli atti ed allo stato dei procedimenti;

c) ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza;

d) promozione ed attuazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare conoscenze normative, dei servizi e delle strutture dell’Ente.

3. Sono atti di organizzazione quelli che attengono alla definizione ed alla revisione della struttura e all'attribuzione degli incarichi.

4. Sono altresì assegnate al direttore le seguenti e ulteriori funzioni:

Art. 5 - RESPONSABILITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita la funzione di indirizzo dell’attività della Fondazione nell’ambito delle proprie competenze, così come stabilito dallo Statuto. Formula, attraverso l’adozione di regolamenti e deliberazioni di indirizzo, direttive e criteri di massima ai quali il Direttore e gli Uffici dovranno attenersi nell’esercizio delle funzioni gestionali di propria competenza; tali direttive costituiscono altresì il quadro di riferimento per la verifica dei risultati di gestione.

2. Il Consiglio di Amministrazione esercita l’attività di controllo in ordine all’effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti di indirizzo adottati, anche attraverso la verifica dei risultati e l’analisi di eventuali scostamenti relativamente ai programmi aziendali definiti.

3. Al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione l’effettivo esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, ciascun consigliere può autonomamente:

a) chiedere informazioni inerenti le attività della Fondazione, direttamente al Direttore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di privacy e di trattamento dei dati personali;

b) prendere visione di documenti di natura amministrativa, gestionale, atti di natura privatistica, tecnica, contabile, nonché di richiederne al Direttore il rilascio in copia, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di privacy e di trattamento dei dati personali.

Art. 6 – COMPITI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione che vengono esercitati tramite l'azione tecnica e gestionale del Direttore e, per tramite dello stesso, dagli Uffici come da precedente articolo. In particolare esso delibera:

a. in ordine all’attivazione dei programmi di attività, all’amministrazione dei beni, all’organizzazione e, ove necessario, al funzionamento dei servizi, al regolamento dei rapporti con collaboratori ed eventuali dipendenti e sorveglia il buon andamento delle attività della Fondazione;

b. l’approvazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, del Bilancio preventivo dell'anno seguente, nonché approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il Bilancio consuntivo dell'anno precedente;

c. la modifica dello statuto della Fondazione con una maggioranza rafforzata dei 2/3 dei membri presenti;

d. l'ammissione di nuovi soci ovvero l'espulsione di quelli che, con il proprio comportamento o con il proprio operato, si pongano in contrasto con le finalità proprie della Fondazione ovvero arrechino grave pregiudizio al prestigio della stessa;

e. determina annualmente le quote contributive delle diverse categorie di Soci;

f. sulla eventuale nomina dei membri del Comitato Scientifico, ai sensi del successivo articolo 9;

g. sulla nomina del Direttore, su atti organizzativi della Fondazione tesi a individuare altre figure di responsabilità su proposta dello stesso Direttore; 

h. sulla determinazione dei compensi del Direttore e di altre figure di responsabilità che dovessero essere necessarie alla organizzazione aziendale;

h. sulla nomina del Vice Presidente e, qualora lo ritenga opportuno, il Presidente Onorario della Fondazione;

i. l’approvazione del programma pluriennale delle attività ed il conseguente bilancio preventivo, secondo una proposta complessiva predisposta dopo aver acquisito indicazioni dal Comitato Scientifico e dalle Assemblee dei soci, qualora costituiti;

j. l’accettazione di grandi donazioni, eredità e legati nel rispetto della legislazione vigente;

k. il più conveniente impiego delle risorse, se del caso destinando in parte a patrimonio, l'accettazione di beni, lasciti ed apporti in genere di cui al precedente articolo 3;

l. sull'implementazione e sull’aggiornamento dei regolamenti interni della Fondazione;

m. l'emolumento spettante all'Organo di Controllo e all'eventuale Revisore;

n. sullo scioglimento, la fusione, la scissione, l’estinzione o trasformazione della Fondazione, e sull’eventuale nomina del Liquidatore, con una maggioranza rafforzata dei 2/3 dei membri presenti. L’ordine del giorno della convocazione dovrà segnalare la votazione su queste operazioni straordinarie;

f. nomina progettisti e consulenti, prevedendo il relativo compenso, che si rendessero necessarie dando mandato al Direttore di curare gli aspetti tecnici, contabili e giuridici. La nomina di queste professionalità dovrà essere adeguatamente motivata con l’assenza di personale interno idoneo a svolgere tali funzioni e/o per motivi di opportunità che dovranno essere esplicitati nella deliberazione di incarico. Le nomine devono essere effettuate sulla base del regolamento degli incarichi e collaborazioni, devono essere coerenti con l’organigramma aziendale approvato e non possono superare il mandato del C.d.A.  nominante. Possono essere rinnovati per massimo tre mandati consecutivi;

g. nomina la Portavoce e curatrice dei rapporti istituzionali con i media su proposta del Presidente, con i soci e nei rapporti istituzionali con similari istituzioni sia in Italia che all’Estero. Il Presidente può proporre l’incarico “intuitu personae” operando tale figura come alter ego del Presidente per la cui scelta l’ordinamento attribuisce in ragione delle loro funzioni rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell’organo di nomina;

Art. 7 – COMPITI DEL PRESIDENTE

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli, inoltre, presiede, con diritto di voto, le adunanze del C.d.A., stabilendo l’ordine del giorno. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente.

Art. 8 -ATTI FONDAMENTALI DI PROGRAMMAZIONE AZIENDALE

Costituiscono atti fondamentali di programmazione aziendale adottati dal C.d.A.:

a) il Bilancio Pluriennale di previsione;

b) il Bilancio Preventivo economico annuale;

ART. 9 - IL DIRETTORE. REQUISITI, SELEZIONE E NOMINA

1. La responsabilità dell’attività gestionale della Fondazione, ai sensi del presente regolamento e dello Statuto, è attribuita al Direttore.

2. Il Direttore è nominato dal C.d.A., anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato, previa procedura comparativa. 

3 Alla procedura comparativa possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale; esperienza almeno quinquennale in enti, aziende, strutture pubbliche o private, con incarichi di direzione di strutture con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche ed economiche, maturata in posizioni dirigenziali o in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza.

4. La procedura comparativa è finalizzata ad individuare il candidato maggiormente idoneo è regolamentata dal regolamento “selezione figure apicali, personale, collaboratori e incarichi”

5. Nel caso in cui sia nominato Direttore un dipendente della Fondazione o di una pubblica amministrazione, questi è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del nuovo incarico. Alla conclusione dell’incarico per qualsiasi causa, il dipendente verrà assegnato automaticamente alla categoria, alla posizione economica e al profilo originariamente rivestiti.

9. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato dal relativo contratto a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a tre anni disciplinato dal CCNL  che sarà determinato all’atto dell’avviso;

10. Con la scadenza del periodo contrattuale il Direttore continua a esercitare le funzioni sino alla nuova nomina che dovrà essere effettuata dal nuovo organo di direzione politica. Il Direttore può essere rinnovato senza limiti.

11. Il trattamento economico, concordato tra le parti contraenti, è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla normativa regionale. Gli elementi variabili della retribuzione del Direttore sono stabiliti dal C.d.A.. Il trattamento economico fondamentale è integrato dal trattamento economico accessorio costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, quest’ultima commisurata alla verifica dei risultati conseguiti nella gestione aziendale ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati. La retribuzione di risultato sarà erogata previa valutazione del C.d.A. e nel limite massimo del 10% dell’indennità di posizione.

12. Le parti possono procedere alla risoluzione consensuale del contratto di lavoro, senza che, in tal caso, oltre alle spettanze di fine rapporto, sia dovuto all’una o all’altra parte alcun indennizzo.

13. Le dimissioni da parte del Direttore possono essere rassegnate in qualsiasi momento e devono essere notificate per iscritto all’Azienda, almeno 60 giorni prima della data di interruzione del rapporto.

14. In caso di assenza temporanea, il Direttore è sostituito da altro responsabile dipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione; 

15. Il Direttore è inquadrato con qualifica dirigenziale.

ART. 10 - DEFINIZIONE ONORARI AL REVISORI DEI CONTI

1. Gli onorari base spettante al Revisore sono determinati dalla deliberazione di CDA che contiene l’incarico e le funzioni.

ART. 11 - IL DIRETTORE.

1. La responsabilità dell’attività gestionale della Fondazione, ai sensi del presente

regolamento , è attribuita al Direttore. 

Art. 12 - COORDINAMENTO

1. Al fine di assicurare l’unitarietà dell’indirizzo politico all’azione amministrativa deve essere garantito il coordinamento tra gli organi di indirizzo e la struttura.

2. Il coordinamento tra gli organi di direzione politica, i responsabili di unità operative e il personale è assicurato dal Direttore.

Art. 13 - VALUTAZIONI DEL DIRETTORE

1. Il Direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal C.d.A. e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.

2. La valutazione del Direttore, in quanto figura apicale che risponde all’organo di indirizzo politico, è diretta competenza del Consiglio di Amministrazione, che si esprime in merito, su proposta del Presidente dello stesso.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Direttore presenta una relazione illustrante gli elementi più significativi delle attività poste in essere nell’anno precedente, anche con riferimento agli obiettivi assegnatigli dal C.d.A. per l’anno di riferimento.

4. Il C.d.A adotta nei confronti del Direttore i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell’attività amministrativa posta in essere e al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo, il Consiglio di Amministrazione può recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

Art. 14 - VALUTAZIONE DEL PERSONALE 

1. La valutazione delle prestazioni del personale compete al Direttore su proposta del Responsabile di Unità Operative a cui il personale è assegnato. La valutazione avviene annualmente secondo i criteri dei vigenti C.C.N.L. dei singoli comparti applicati.

2. In ogni caso dovrà essere prevista l'individuazione preventiva dei criteri di valutazione che dovranno essere comunicati dal soggetto valutatore al soggetto valutato prima dell’anno di riferimento.

3. Le valutazioni annuali saranno raccolte nel fascicolo personale dell’interessato producendo gli effetti previsti dai singoli Ccnl applicati;

Art. 15 - UNITÀ DI RESPONSABILITA’

1. L’Unità Operativa (di seguito indicata come “U.O.”) è una struttura responsabile della produzione ed erogazione di specifici servizi.

2. A capo dell’U.O. è posto un responsabile.

3. Di norma, affinché una U.O. sussista, è necessario che:

a) siano identificate una o più funzioni omogenee aggregate in base ai criteri della finalità principale perseguita e della tipologia di utenza servita;

b) siano chiaramente identificati gli obiettivi dei suoi interventi e la tipologia di servizi erogati;

c) sviluppi il suo processo produttivo in modo sostanzialmente autonomo da quello di altre UU.OO.;

d) abbia una significativa complessità correlata alla dimensione, valutabile in base al numero di dipendenti o al volume e/o alle peculiarità delle prestazioni erogate.

ART. 16 - ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

1. La responsabilità dell’U.O. è assegnata tenuto conto dei necessari e specifici requisiti di capacità e professionalità. L’assegnazione di tale responsabilità tiene conto delle qualifiche formali, funzionali e di impiego e di ruolo determinato dall’inquadramento, ma anche della effettiva attitudine e capacità professionale dimostrate e della valutazione dei risultati ottenuti;

2. L’attribuzione di responsabilità di U.O. è disposta dal Direttore. L’attribuzione degli incarichi ha efficacia sino a diversa determinazione.

3. Gli incarichi possono essere revocati:

a) in caso di inosservanza delle direttive impartite dal Direttore, secondo le rispettive attribuzioni;

b) per responsabilità particolarmente grave o reiterata.

4. Spettano al Responsabile di U.O. tutti i compiti atti a garantire il normale funzionamento dell’U.O. allo stesso affidata, per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti;

5. I Responsabili di U.O., nell’ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi dati dal Direttore, rispondono, altresì, della correttezza tecnico-amministrativa e dell’efficienza della gestione.

6. In conformità a quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti delle FONDAZIONE i Responsabili di U.O. mantengono autonomia e responsabilità nella gestione delle risorse umane e strumentali loro assegnate, nel rispetto delle direttive impartite dal Direttore.

7. Al Responsabile di U.O. fanno carico, altresì, le seguenti funzioni e attribuzioni:

a) partecipazione attiva alla definizione di obiettivi ed indirizzi programmatici, sviluppando proposte di intervento nei momenti di impostazione delle politiche di coordinamento dell’organizzazione interna alla Fondazione;

b) verifica periodica dei volumi di attività e della produttività dell’U.O.;

c) definizione e cura dell’orientamento e dello sviluppo professionale, nonché delle verifiche inerenti le qualità e quantità delle prestazioni svolte e dei risultati ottenuti dal personale assegnato;

8. Al responsabile di U.O., oltre al potere-dovere di vigilanza, spetta quello di sostituzione, in caso di inadempienze, intempestività o inefficienza, del personale assegnato alla propria struttura organizzativa.

9. I responsabili di U.O. rispondono del loro operato al Direttore, i loro atti sono soggetti sempre ad avocazione da parte del Direttore per motivi di necessità ed urgenza (indicati nel provvedimento di avocazione).

10. Le competenze per la responsabilità, le modalità di funzionamento delle UU.OO. della Fondazione - comprensive dell’indicazione dei livelli gerarchici e della relativa autonomia - sono determinati da atti di organizzazione adottati dal Direttore, in armonia con i principi indicati nello Statuto, nei regolamenti e con riguardo ai C.C.N.L. applicati.

Art. 17- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1. LA Fondazione riconosce la centralità delle risorse umane come condizione essenziale di efficacia della propria azione, la quale deve necessariamente concretizzarsi in una costante gestione del personale e dello sviluppo qualitativo delle professionalità anche attraverso iniziative formative ed idonei percorsi di sviluppo professionale dei dipendenti.

2. L’attività di tutti i dipendenti è improntata al principio di responsabilità e della collaborazione per i risultati dell’attività lavorativa.

4. Il personale dipendente - a tempo indeterminato o determinato - può essere impiegato a tempo pieno, parziale, in via saltuaria o continuativa  per lo svolgimento di attività lavorativa indifferentemente presso le varie Unità Operative della Fondazione ancorché in sedi diverse nel rispetto delle funzioni rientranti nella competenze dello specifico profilo professionale e della categoria contrattuale di inquadramento.

5. Il regolamento organizzativo si intende integrato e completo dal regolamento allegato “

Art. 18 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Fondazione con contratto a tempo indeterminato o determinato;

La Fondazione osserva gli obblighi assunti con i contratti collettivi stipulati;

I dipendenti sono inquadrati nelle qualifiche professionali previste dai Contratti Collettivi nazionali di Lavoro applicati dalla Fondazione alle varie categorie di personale dipendente come previsto dal regolamento REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE APICALI, DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEI COLLABORATORI  della Fondazione, adottato con atto deliberativo 47 del 2022, e adeguato con la seduta del 10 novembre 2023, la Fondazione individua il CCNL da applicare all’atto dell’avviso.

Art. 19 - FUNZIONI DEL PERSONALE

1. Nel rispetto dei contenuti della figura professionale e del rapporto di gerarchia, ogni dipendente della Fondazione, inquadrato in una categoria e in una figura professionale secondo il vigente C.C.N.L. è assegnato ad una posizione di lavoro cui corrispondono specifici compiti e funzioni.

2. L’assegnazione alla posizione di lavoro deve rispettare i contenuti della categoria e della figura professionale di appartenenza. Tali contenuti identificano un’area di conoscenze e di competenze teorico-pratiche necessarie per svolgere determinati compiti. L’assegnazione alla posizione di lavoro deve, inoltre, tenere conto delle esigenze di funzionalità delle strutture, di efficacia e di qualità dei servizi, di rispondenza ai bisogni degli utenti.

3. Per il principio di flessibilità e nel rispetto del contratto di lavoro, la posizione può essere modificata tenuto conto delle effettive capacità professionali del dipendente. Il cambiamento di profilo professionale, nell’ambito della stessa categoria, è attuabile riscontrando il possesso o la capacità di acquisire la relativa professionalità.

4. Tra le funzioni e i compiti riconducibili alla qualifica di appartenenza rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro. Il dipendente è tenuto a svolgere compiti specifici non prevalenti della categoria superiore se richiesto dal responsabile dell’U.O. di appartenenza e senza che ciò costituisca titolo per l’assegnazione definitiva delle relative mansioni o comporti variazione del trattamento economico.

5. In qualsiasi momento, in relazione a nuove normative o al verificarsi di nuove o diverse esigenze organizzative, con provvedimento del Direttore, sentiti i Responsabili delle UU.OO., possono essere apportate modifiche alle mansioni attribuite a ciascun dipendente e/o disposte assegnazioni a diversa U.O.

ART. 20- RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE

1. Ciascun dipendente è direttamente responsabile delle funzioni affidategli, sotto i profili della qualità, dei tempi di esecuzione e dell’utilizzo delle risorse strumentali a sua disposizione e risponde direttamente della validità delle prestazioni rese.

2. Il dipendente svolge la sua attività lavorativa con autonomia realizzativa, compatibile con il metodo di lavoro e le esigenze della struttura in cui opera. Partecipa, fornendo il proprio contributo, ai momenti collegiali della gestione della propria U.O., collabora con gli altri operatori e, nei limiti dell’incarico affidatogli, intrattiene rapporti diretti anche con operatori appartenenti ad altre UU.OO.

3. Il dipendente conforma la sua condotta ai doveri sanciti dall’Ordinamento Giuridico, e in particolare a quelli contenuti nei relativi C.C.N.L. Ha l’obbligo della scrupolosa osservanza delle disposizioni del “Codice di comportamento dei dipendenti della Fondazione Arezzo Intour" 

5. Ferme restando le disposizioni attualmente vigenti in tema di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, la violazione da parte del dipendente dei doveri previsti dai commi precedenti comporta, a carico dello stesso, l’avvio del procedimento disciplinare con l’applicazione delle relative sanzioni.

6. La materia relativa ai procedimenti disciplinari è regolamentata dai vigenti CC.CC.N.L applicati.

ART. 21- REQUISITI E MODALITÀ DI ASSUNZIONE

1. Le assunzioni del personale si effettuano nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva per ogni Comparto di appartenenza, secondo quanto stabilito nella programmazione annuale e triennale delle assunzioni ed entro i limiti di disponibilità della dotazione organica e di budget e secondo le previsioni del regolamento in vigore. 

ART. 22- FORMAZIONE

1. La formazione e l’aggiornamento professionale sono, nell’ambito della gestione del personale della Fondazione, finalizzate al miglioramento delle competenze, delle prestazioni e della motivazione del personale. L’individuazione dei fabbisogni formativi è condotta sulla base delle competenze individuali in ambito tecnico-professionale, gestionale-organizzativo e comportamentale-relazionale e del grado di copertura degli stessi in funzione del raggiungimento degli obiettivi aziendali. La Fondazione predispone periodicamente il Piano di Formazione del personale, tenendo altresì conto della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. È previsto l’accertamento degli esiti della formazione impartita.

ART. 23- REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALI

1. sono incompatibili con l’impiego qualsiasi carica o incarico che generano conflitto di interessi con le funzioni svolte dal dipendente.

3. Non possono essere oggetto di incarico:

a) le attività o prestazioni che rientrano nei compiti d'ufficio del dipendente;

b) le prestazioni nelle quali il dipendente agisce per conto della Fondazione, rappresentando la sua volontà e i suoi interessi, anche per delega o mandato ricevuto da organi dello stesso.

4. Il dipendente può essere autorizzato a:

a) svolgere incarichi retribuiti, occasionali e saltuari, a favore di soggetti pubblici e privati nella misura di tre all'anno non cumulabili con il punto b );

b) assumere cariche, compensate o gettonate, in società sportive, ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale;

c) partecipare a commissioni di concorso o ad altri collegi presso pubbliche amministrazioni o privati nella misura di quattro incarichi annuali cumulabili con i punti a) e b.

5. Non sono soggetti ad autorizzazione, anche se compensati, ma devono comunque essere

preventivamente comunicati alla Fondazione:

• le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

• l'esercizio del diritto di autore o inventore;

• la partecipazione a convegni e seminari;

• gli incarichi per i quali è corrisposto soltanto il rimborso di spese documentate;

• gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di

comando o di fuori ruolo;

• gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati e in aspettativa non retribuita.

• l'attività di formazione diretta a dipendenti di altri Enti.

Art. 24- ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

1. Al fine di garantire le attività di informazione e comunicazione, la Fondazione si riserva di realizzare le stesse, nei limiti delle risorse disponibili, attraverso la costituzione dell’ufficio del portavoce e/o ufficio stampa e quelle di comunicazioni attraverso la costituzione dell’ufficio per le relazioni con il pubblico.

La nomina del portavoce è approvata dal CDA su proposta motivata del Presidente della Fondazione.

Art. 25- FASE TRANSITORIA

1. Si dà atto che la Fondazione ha un proprio sito web nato con il fine principale di fornire ai cittadini informazioni e comunicazioni sui servizi e sulle attività proprie dell’ente. Il sito ha il seguente indirizzo: www.arezzointour.it

2. Gli uffici della Fondazione si faranno carico di ricevere le osservazioni, richieste di chiarimenti, reclami e a trattarli secondo la regolamentazione indicata.