Con l’approssimarsi del 16 dicembre ritornano gli adempimenti relativi al versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.
Riepiloghiamo i termini della questione e le relative scritture contabili.
L’IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR
L’art. 2120, Codice Civile, prevede che il fondo TFR accantonato al 31 dicembre di ogni anno debba essere rivalutato sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,50% e da uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
In particolare, il regime di tassazione del TFR prevede un trattamento differenziato:
per la quota capitale, equiparata ai redditi di lavoro dipendente e soggetta a tassazione separata al momento della liquidazione del TFR;
per la quota finanziaria (1,5% in misura fissa più il 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo), equiparata ai redditi di capitale ed assoggettata ogni anno ad un’imposta sostitutiva IRPEF nella misura dell’11%.
Lo stesso procedimento deve essere eseguito per la rivalutazione riferita alle cessazioni del rapporto nel corso dell’anno. In questo caso, l’indice ISTAT è quello risultante nel mese in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro. I sostituti d’imposta costituitisi durante l’anno 2010, non sono tenuti al versamento dell’acconto.
Quelli costituiti nel 2011, possono versare il saldo dell’imposta direttamente entro il 16.2.2013 oppure determinare l’acconto in via presuntiva considerando il 90% delle rivalutazioni che maturano nel 2012.
METODOLOGIE DI CALCOLO
Per la determinazione dell’acconto, da versare entro il prossimo 16 dicembre 2012, è possibile utilizzare, alternativamente, il metodo storico o quello previsionale. Con il metodo storico l’acconto è commisurato al 90% della rivalutazione TFR maturata nell’anno precedente, con il metodo previsionale al 90% della rivalutazione che matura nello stesso anno oggetto di imposizione.
METODO STORICO
L’acconto viene calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto delle rivalutazioni relative al TFR eventualmente erogato ai dipendenti cessati nel corso dello stesso anno (2011). Le cessazioni relative all’esercizio 2012, saranno invece considerate in sede di liquidazione del saldo, una volta determinata l’effettiva rivalutazione 2012. In sostanza, per calcolare l’acconto con il metodo storico occorre applicare la seguente formula:
[(Fondo TFR 31.12.2010 x indice ISTAT 2010) + (rivalutazione TFR erogati nel 2011)] x 90% x 11%
METODO PRESUNTIVO
L’acconto viene determinato sulla base del 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno in cui si versa l’acconto (2010). L’imponibile è costituito dal TFR maturato al 31 dicembre dell’anno precedente e relativo ai soli dipendenti ancora in forza al 30 novembre 2012. Per i dipendenti cessati nel corso dell’anno (entro il 30 novembre), l’acconto è dovuto nella misura del 90% dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni all’atto della cessazione del rapporto. Il metodo presuntivo risulta conveniente quando nel corso del 2012 si sono verificate significative diminuzioni nel numero dei dipendenti, tuttavia, in caso di versamento insufficiente dell’acconto si è soggetti alla sanzione amministrativa del 30%. La metodologia di calcolo:
a) (Fondo TFR 31.12.2011 dipendenti ancora in forza al 30.11.2012) x (incremento indice ISTAT 12/2011) x 90% x 11% = imposta relativa ai dipendenti in forza al 30.11.2012
b) imposta trattenuta su rivalutazioni rapporti cessati 1.1.2012 -30.11.2012 x 90%
c) a) + b) = imposta da versare in acconto entro il 16.12.2012
CALCOLO DEL SALDO
Indipendentemente dalla metodologia di calcolo adottata, il saldo dell’imposta sostitutiva va calcolato sulla base dell’effettiva quota di rivalutazione 2012 (accertabile solo a gennaio 2013), al netto dell’acconto versato.
TFR TRASFERITO ALL’INPS
Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria INPS deve essere rivalutato e assoggettato all’imposta sostitutiva. Infatti, nonostante il costo della rivalutazione gravi sul Fondo di Tesoreria INPS, il calcolo ed il versamento dell’imposta devono essere effettuati dal datore di lavoro.
Come indicato nella Circolare INPS n. 70/2007, il debito relativo al TFR trasferito all’INPS rimane comunque in capo al datore di lavoro. Di conseguenza, considerato che il trasferimento interessa la quota di TFR (e non anche la rivalutazione), il datore di lavoro è tenuto a:
computare la rivalutazione sia sul fondo TFR accantonato in azienda, sia su quello presso il Fondo di Tesoreria INPS;
accantonare la rivalutazione al fondo TFR presso l’azienda;
determinare l’acconto sull’imposta sostitutiva sulla rivalutazione.
TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO
L’imposta sostitutiva deve essere versata dal datore di lavoro (sostituto di imposta) nei seguenti termini.
L’imposta sostitutiva può essere compensata nel mod. F24 con altre imposte o contributi. E’ altresì permesso il recupero dell’imposta versata in eccesso (c.d. compensazione verticale).
Scrittura contabile
Crediti v/INPS a Erario c/imposta sostitutiva TFR
L’importo della rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria INPS, versata dal datore di lavoro, viene recuperata dallo stesso compensando il credito maturato attraverso l’assolvimento dell’imposta sostitutiva con i contributi dovuti per i propri dipendenti.
L’imposta sostitutiva deve essere versata dal datore di lavoro (sostituto di imposta) nei seguenti termini.
LE SCRITTURE CONTABILI
Riteniamo utile riepilogare le scritture consigliate in partita doppia, facendo un esempio concreto che simula la rivalutazione a dicembre 2010 a tutt’oggi non ancora nota. Si precisa che quello indicato è il metodo storico, di norma utilizzato. La società Barca Srl presenta la seguente situazione:
Le relative scritture contabili:
1) al 16.12.2010 per rilevare l’insorgere del credito nei confronti dei dipendenti pari all’acconto da versare:
Dipendenti c/imposta sost. TFR a Erario c/imposta sost. TFR 440,53
2) in pari data per rilevare il versamento dell’acconto:
Erario c/imposta sost. TFR a Banca c/c 440,53
3) al 31.12.2010 per rilevare l’insorgere del credito verso i dipendenti pari al saldo da versare entro il 16.2.2011:
Dipendenti c/imposta sost. TFR a Erario c/imposta sost. TFR 659,47
4) al 31.12.2010 per rilevare l’accantonamento al fondo TFR al netto dell’imposta
5) al 16.2.2011 per rilevare il versamento del saldo:
Erario c/imposta sost. TFR a Banca c/c 659,47
L’imposta sostitutiva, benché liquidata e versata dal sostituto di imposta è a carico del lavoratore. L’accantonamento al fondo TFR viene dunque effettuato al netto di tale imposta mentre il credito verso i dipendenti per le anticipazioni eseguite viene chiuso contabilmente al momento dell’accantonamento della quota TFR.