Tale fondo, ai sensi del contratto di agenzia, è dovuto agli agenti di commercio in caso di cessazione del mandato, salvo il caso, peraltro non frequente, di dimissioni volontarie. Di questa passività deve tenersi conto, nella redazione del bilancio, attraverso apposito accantonamento (stimato nell'ammontare sulla base, per esempio, dell'esperienza passata e di statistiche sui pagamenti delle indennità in occasione di risoluzioni dei rapporti di agenzia) in quanto, benché il verificarsi dell'evento abbia natura probabile (e non sia quindi determinabile la data oltreché l'esistenza) il diritto alla corresponsione dell'indennità è sancito dal contratto in essere con l'agente.
È da ritenere accettabile, per omogeneità, la classificazione del fondo in oggetto tra i fondi per trattamento di quiescenza e simili perché il grado di incertezza non è elevato e quindi non qualifica automaticamente questo fondo come un vero e proprio fondo rischi.
Fiscalmente, l'accantonamento al fondo, secondo la più recente giurisprudenza (Cass. 11/06/2009 n. 13506, Cass. 19/03/2008 n. 7340), è deducibile per competenza ossia secondo il principio della maturazione; sussistente comunque un orientamento contrastante secondo il quale l'accantonamento in commento è deducibile unicamente nel periodo d'imposta in cui l'indennità è effettivamente erogata, c.d. principio di cassa (Circ. Min. 6 luglio 2007 n. 42/E,Cass. 24 novembre 2006 n. 24973 e Cass. 30 gennaio 2007 n. 1910; di diverso avviso Ris. Min. 9 aprile 2004 n. 59/E). Per ulteriori approfondimenti v. MF 2010 n. 2363.
Il principio contabile OIC 19 precisa che l'indennità suppletiva di clientela deve essere corrisposta ad agenti e rappresentanti tutte le volte che il contratto si scioglie per fatto non imputabile all'agente. Trattandosi di un'obbligazione certa nell'esistenza e indeterminata nell'ammontare, nel passivo dello stato patrimoniale deve essere stanziato un fondo per tale passività, stimando l'importo previsto per l'indennità dovuta anche in base ai dati storici dell'impresa.