Entrano in vigore le novità del nuovo “Testo Unico” sulla revisione legale dei conti (DLgs 27 gennaio 2010 n. 39) per le quali non è necessario attendere l’emanazione di appositi regolamenti attuativi.
Tra le novità subito in vigore, assumono non poca rilevanza le disposizioni recate dall’art. 14 del DLgs 39/2010.
Infatti, nel periodo dell’anno tipicamente dedicato alla predisposizione dei bilanci di esercizio e della correlata documentazione, l’art. 14 del DLgs 39/2010 stabilisce che “il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto”, ma soprattutto che la relazione è “redatta in conformità ai principi di cui all’articolo 11”.
I principi di cui all’art. 11 del DLgs 39/2010 sono i principi di revisione che saranno adottati dalla Commissione europea e, nelle more, quelli “nazionali” elaborati da associazioni e ordini professionali, nonché dalla CONSOB (sui principi di revisione attualmente vigenti, si rinvia al dossier edito dalla testata giornalistica il Sole24 Ore ).
Quanto precede può in una certa misura mettere in difficoltà chi siede attualmente nei collegi sindacali di società che hanno affidato ai sindaci-revisori (anziché a un revisore esterno) la funzione del controllo legale dei conti.
Infatti, prima dell’entrata in vigore del DLgs 39/2010, gli artt. 2409-bis (per le spa) e 2477 (per le srl) del codice civile parlavano in questi casi di “controllo contabile”, anziché di revisione legale dei conti.
Prima del decreto si parlava di “controllo contabile”
Questa differenza terminologica, unita alla circostanza che le società di capitali oggetto del relativo controllo da parte del collegio sindacale erano (e sono) soltanto quelle di più ridotte dimensioni, aveva indotto più di qualcuno a ritenere che nell’espletamento della funzione del controllo contabile i sindaci-revisori non fossero tenuti ad applicare in modo pedissequo le procedure sancite dai principi di revisione per l’attività di revisione legale dei conti.
Ecco che, per quei collegi che hanno impostato la propria attività di controllo secondo questo convincimento, si pone ora il problema di capire se, in sede di predisposizione della relazione sul bilancio di esercizio 2009 (e su quello consolidato, ove redatto), debbano ritenersi inequivocabilmente tenuti all’applicazione dei principi di revisione (e, quindi, delle relative procedure) di cui all’art. 11 del DLgs 39/2010.
Per le relazioni predisposte e sottoscritte entro il 6 aprile 2010, la risposta sembrerebbe poter essere sicuramente negativa; ovviamente nel limite in cui si aderisca alla tesi della differenza ontologica e non soltanto terminologica che intercorre tra “controllo contabile” e “revisione legale dei conti”; diversamente, infatti, l’obbligo di pedissequa applicazione dei principi di revisione sussisteva già ab origine.
Assai più delicata la questione per le relazioni predisposte e sottoscritte a decorrere dal 7 aprile 2010, ossia a decorrere dall’entrata in vigore delle nuove norme.
Anche in questo caso, però, sembrerebbe corretto ritenere che la relazione possa seguire le logiche procedurali di controllo che risultavano applicabili durante l’esercizio cui la relazione si riferisce (sempre tenendo presente che ciò assume un significato solo nel limite in cui si ritenga che la differenza terminologica sopra ricordata abbia un suo significato sostanziale).
Di certo resta il fatto che, nella molteplicità dei profili di incertezza, i sindaci-revisori intenzionati a non applicare in modo pedissequo i principi di revisione, in sede di predisposizione della relazione sul bilancio 2009, hanno motivo di rallegrarsi se la loro relazione reca data antecedente al 7 aprile, in quanto predisposta prima di quella data.