Domanda:
Si chiede se lo svolgimento della revisione legale dei conti in una srl tramite collegio sindacale cui viene dato l'incarico del controllo legale dei conti vada inserito nel libro del collegio sindacale e come vanno conservati eventuali fogli di lavoro non compresi nel libro.
Risposta:
Come noto, il D. Lgs. n. 39/2010 ha abrogato, fra gli altri, l'articolo 2409-ter del Codice Civile, il quale sanciva l'obbligo di tenuta del libro della revisione contabile (ora revisione legale dei conti). Non ha invece tolto l'obbligo di tenuta del libro del collegio sindacale, pertanto il lettore si pone il giusto dubbio sulle modalità di tenuta e conservazione delle carte di lavoro della revisione legale, con decorrenza quantomeno dal 7 aprile 2010.
A tal proposito rilevano le indicazioni contenute nel Principio di Revisione n. 230, rubricato "La documentazione del lavoro", nell'edizione dell'ottobre 2007 che rinnova e sostituisce il precedente omonimo documento pubblicato nel 2002 (redatti entrambi dal CNDCEC e da considerarsi principi di riferimento per lo svolgimento dell'attività di revisione, fino all'adozione dei principi di revisione internazionali).
I fogli di lavoro rappresentano la documentazione probatoria del lavoro di verifica svolto e sono solitamente composti da un dossier corrente generale e da un dossier corrente analitico nel quale sono contenute informazioni di rilevanza specifica per l'oggetto di revisione, e da documentazione permanente, ossia da informazioni di certa o presumibile rilevanza per le revisioni successive (ad esempio dati storici di base, contratti, informazioni di carattere tributario).
Come espresso nel citato principio di revisione, lo scopo principale di tale documentazione è quella di assistere e comprovare lo svolgimento del lavoro di revisione, la riesamina dello stesso, e costituire un elemento probatorio a sostegno del giudizio espresso dal soggetto incaricato.
Nello specifico si prevede che la documentazione della revisione può essere formalizzata su supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo. La documentazione include ad esempio programmi di revisione, analisi, note di commento sulle questioni emerse, riepiloghi degli aspetti significativi, lettere di conferma e di attestazione (tutto quanto elencato può costituire il cosiddetto audit file).
Il revisore deve adottare procedure appropriate per assicurare la riservatezza e la sicurezza nella custodia delle carte di lavoro e deve conservarle per un periodo minimo di dieci anni. Ciò posto, nel silenzio dei documenti ufficiali di prassi e dottrina (neppure la recente Circolare Assonime n. 16 del 3 maggio 2010 sulla revisione legale, si sofferma sul punto specifico), si ritiene che non sussista l'obbligo di legge sul fatto di riportare le risultanze delle procedure di revisione nel libro del collegio sindacale, pur non disconoscendo i vantaggi in termini di informativa e di fruibilità dei dati sensibili che ne deriverebbe.
Nessun dubbio - invece - sul fatto che l'audit file e i documenti allegati possano essere conservati secondo le modalità consigliate dai principi di revisione.