La materialità
La materialità rappresenta una soglia od un punto limite piuttosto che una caratteristica qualitativa primaria dell’informazione. Tale soglia è rappresentata da un numero.
La base di calcolo principale è il risultato d’esercizio normalizzato depurato cioè dalle componenti straordinarie. In alcuni casi la materialità può essere calcolata sul patrimonio netto per quelle società in perdita o a break even oppure per alcune tipologie di lavoro la base di calcolo può essere rappresentata dai ricavi caratteristici o dalle attività correnti.
La materialità per i lavori “riferiti” che sono quei lavori , con riferimento a realtà multinazionali (es: Colgate, Abbott, Kuwait, etc) , per i quali il revisore non emette un giudizio sul bilancio d’esercio o consolidato con una separata relazione di revisione ma emette un relazione interna ai revisori della holding.
Nei lavori riferiti la materialità viene determinata secondo i seguenti parametri:
• Dal 5% al 10% risultato d’esercizio o consolidato normalizzato depurato cioè dalle componenti straordinarie;
• Non oltre il 2% del patrimonio netto;
• Non oltre il 2% delle attività correnti;
• Dallo 0,5% al 3% sui ricavi caratteristici;
La scelta dei parametri è strettamente collegata all’affidabilità del sistema di controllo interno della società , più affidabile è il sistema di controllo interno più alto sarà il parametro scelto e + alto sarà di conseguenza il valore della materialità.
La materialità per i lavori “non riferiti” che sono quei lavori per i quali il revisore emette un giudizio sul bilancio d’esercio o consolidato con una separata relazione di revisione ma emette un relazione interna ai revisori la materialità viene determinata secondo i seguenti parametri:
• non oltre 1% del patrimonio netto per le società in perdita o a break even
• non oltre il 5% del risultato d’esercizio o consolidato normalizzato depurato cioè dalle componenti straordinarie.
Il calcolo della materialità in tale ambito è coerente in applicazione del D.LGS 61/2001 sul falso in bilancio:“…..la punibilità è comunque eslusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all1%.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta”.
La materialità è espressione del GIUDIZIO del revisore.
Le finalità della materialità sono:
• Stimare il livello tollerabile di errore nel bilancio;
• Assistere il revisore nella determinazione dell’ampiezza della revisione;
• Assistere il revisore nella valutazione dell’impatto di errori sul bilancio nel suo complesso.
La materialità rappresenta pertanto la base per pianificare il lavoro di revisione e per determinare i rischi a livello di conto e di errore potenziale.
Nella fase di pianificazione del lavoro, il revisore definisce un livello di significatività accettabile al fine di rilevare errori quantitativamente significativi.È necessario che il revisore consideri la possibilità di tanti errori di piccolo importo che tuttavia, nel loro insieme, possono influenzare significativamente il bilancio.
Per esempio, un errore in una procedura di fine mese può essere l'indizio di un errore potenzialmente significativo, se tale errore si ripetesse ogni mese.
La significatività deve essere considerata quando il revisore:
a) determina la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure di revisione;
b) valuta gli effetti degli errori.