La scadenza di versamento della prima rata degli acconti 2010, da effettuarsi il 16 giugno 2010, occorre fare attenzione all’effetto, della Tremonti-ter.
La detassazione pari al 50% degli investimenti effettuati in macchinari e apparecchiature di cui alla divisione 28 della Tabella ATECO 2007, l’art. 5 del DL 78/2009 ha disposto che “l’agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di effettuazione degli investimenti”.
Alla luce del riferimento al “saldo” delle imposte e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 27 ottobre 2009 n. 44, la Tremonti-ter è irrilevante ai fini della determinazione degli acconti IRPEF/IRES (non IRAP). In altri termini, occorre rideterminare (in aumento) la base imponibile e l’imposta su cui calcolare gli acconti 2010, in modo tale da “neutralizzare” gli effetti dell’agevolazione.
Obbligo di ricalcolo interessa, come precisato dalla circ. Assonime 7/2010:
- gli acconti 2009, già calcolati a novembre 2009 con il metodo previsionale;
- gli acconti 2010, a prescindere dal metodo di calcolo adottato (storico o previsionale);
- gli acconti 2011, calcolati con il metodo storico.
Dal punto di vista dei soggetti IRPEF/IRES, in caso di applicazione del metodo storico, normalmente gli acconti si calcolano sulle imposte risultanti dalla dichiarazione del precedente periodo d’imposta.
In caso di applicazione della Tremonti-ter, tuttavia, l’ammontare dell’agevolazione non deve essere considerato al fine del calcolo degli acconti. Ciò vale non solo per l’IRPEF/IRES relativa al 2009, risultante da UNICO 2010, su cui i soggetti che hanno effettuato investimenti agevolabili nel periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2009 devono commisurare gli acconti 2010, ma anche per le imposte relative al 2010, risultanti da UNICO 2011, su cui i soggetti che hanno effettuato investimenti agevolabili nel periodo 1 gennaio 2010 – 30 giugno 2010 devono commisurare gli acconti 2011.
Si consideri, a mero titolo esemplificativo, che una srl abbia acquistato carrelli elevatori (codice 28.22.02) per un ammontare pari a 40.000 euro (rigo RS141 col. 1 UNICO SC 2010) e che gli stessi siano stati consegnati il 30 novembre 2009. In relazione a tali investimenti, l’impresa, il cui reddito imponibile per il 2009 è pari a 50.000 euro, beneficerà di una detassazione pari a 20.000 euro (50% di 40.000) in sede di UNICO 2010.
In pratica, essendo il reddito effettivo pari a 30.000 euro, l’IRES calcolata sul reddito imponibile al netto della detassazione è pari a 8.250 euro (30.000 x 27,5%).
Al fine di calcolare l’acconto 2010, tuttavia, la base imponibile su cui commisurare l’acconto dovrà essere considerata, come sopra esposto, al lordo dell’agevolazione. Pertanto:
- l’IRES sulla quale commisurare l’acconto, considerato che la percentuale è pari al 100%, sarà pari a 13.750 euro (50.000 x 27,5%) e non a 8.250 euro;
- la prima rata di acconto, da versare entro il 16 giugno 2010 (ovvero entro il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40%), sarà pari a 5.500 euro (40% di 13.750 euro).
A causa dell’obbligo di rideterminazione, la società è quindi tenuta a versare maggiori imposte a titolo di acconto per 5.500 euro rispetto a quanto avrebbe dovuto versare senza tale obbligo.
Niente sconti neppure per il previsionale
Qualora venga adottato il metodo previsionale, occorre, in linea generale, tenere conto delle novità fiscali applicabili dal periodo d’imposta cui l’acconto si riferisce (nel caso di specie, il 2010 per i soggetti “solari”), senza dover rideterminare l’imposta dell’esercizio precedente (nel caso di specie, il 2009) come se tali disposizioni fossero già state in vigore in detto periodo
Per il calcolo previsionale dell’acconto si può tener conto, oltre che dei minori redditi, anche delle eventuali maggiori detrazioni e di nuovi oneri deducibili che possono anch’essi modificare la base di calcolo.
Tuttavia, se l’imposta effettiva per l’esercizio 2010 dovesse risultare superiore all’imposta presa come base di calcolo per gli acconti, saranno dovute le sanzioni (nella misura del 30%) e gli interessi previsti per l’insufficiente versamento dell’acconto. In tal caso, sarà comunque possibile ricorrere al ravvedimento operoso dell’acconto fruendo delle seguenti sanzioni ridotte (oltre agli interessi legali nella misura del 1%): se l’acconto è regolarizzato entro 30 giorni dal termine di scadenza (ossia, entro il 30.12.2010) la sanzione è ridotta al 2,5% dell’importo versato in ritardo; se l’acconto è regolarizzato oltre i 30 giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa (ossia, il 30 settembre 2011) la sanzione è ridotta al 3% dell’importo versato in ritardo.
Dal punto di vista finanziario, considerate le nuove misure delle sanzioni ridotte, il ricorso al ravvedimento (in particolare a quello “lungo”) potrebbe consentire una buona “iniezione” di liquidità (a tassi particolarmente vantaggiosi). E’ comunque chiaro che se la violazione viene contestata prima dell’effettuazione del ravvedimento si incorre nella sanzione al 30%. In sede di calcolo dell’acconto 2010, i soggetti che nel 2009 hanno usufruito dell’agevolazione “Tremonti-ter”, devono: aumentare la base imponibile dell’importo dell’agevolazione usufruita nel 2009 e, di conseguenza, rideterminare l’imposta su cui calcolare gli acconti 2010, se utilizzano il metodo storico; non tener conto degli investimenti effettuati nel periodo 1.1.2010 - 30.6.2010, se utilizzano il metodo previsionale. Infatti, tale agevolazione può essere esclusivamente fruita in sede di versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta nel quale sono stati effettuati gli investimenti.
Si ricorda infine che la detassazione “Tremonti-ter” non rileva ai fini IRAP e, pertanto, non si riflette nella determinazione del relativo acconto. Nel calcolo dell’acconto con il metodo previsionale è, invece, possibile tener conto degli effetti dalla detassazione ex art. 5, c. 3-ter, DL 78/2009. L’agevolazione interessa i soggetti che, nel periodo 1.1.2010 - 5.2.2010, hanno effettuato la capitalizzazione della società (importo massimo € 500.000), attraverso l’aumento del capitale sociale perfezionato da persone fisiche.
Per le società di persone l’effetto della capitalizzazione agevolata si riflette sulla determinazione dell’acconto dovuto dalla società ai fini IRAP e dai singoli soci ai fini IRPEF.
TRASPARENZA FISCALE
L’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116, TUIR, non libera completamente dall’obbligo di versamento dell’acconto la società partecipata. La stessa è, infatti, tenuta al versamento dell’acconto nel primo periodo di validità dell’opzione. Pertanto, le srl che intendono optare per il regime di trasparenza dal 2010 (triennio 2010 - 2012), sono comunque tenute al versamento dell’acconto IRES 2010. L’acconto può essere determinato con il metodo storico o secondo il metodo previsionale, ma senza tenere conto degli effetti dell’opzione nella determinazione dell’imposta. L’acconto versato dalla partecipata è scomputato, in base alla rispettiva percentuale di partecipazione agli utili, dall’imposta dovuta a saldo dai singoli soci. Le srl che hanno optato per l’applicazione del regime nel triennio: 2008 - 2010, 2009 - 2011, come pure in caso di rinnovo dell’opzione per il triennio 2010 - 2012 da parte di srl che hanno fruito della trasparenza nel triennio 2007 - 2009, non sono invece tenute al versamento dell’acconto. In ogni caso, la società è sempre tenuta al versamento dell’acconto IRAP.
CONSOLIDATO FISCALE
In caso di esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale o mondiale, agli obblighi di versamento dell’acconto è tenuta esclusivamente la società consolidante. In particolare, relativamente al consolidato nazionale: per il primo esercizio, la determinazione dell’acconto dovuto dalla società controllante è effettuata sulla base dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti relativi al periodo precedente delle società incluse nel perimetro di consolidamento (ex art. 118, c. 3, TUIR).
IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO
L’acconto può essere corrisposto in un’unica rata, in due rate oppure può non essere dovuto.
I medesimi criteri vanno osservati anche per l’acconto IRAP (con riferimento al rigo IR22).
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento dell’acconto va effettuato entro il 30 novembre 2010 a mezzo mod. F24, utilizzando i seguenti codici tributo: “4034” per l’acconto IRPEF; “2002” per l’acconto IRES; “3813” per l’acconto IRAP (in questo caso, occorre indicare anche il “codice regione”). riportando quale periodo di riferimento “2010”.
COMPENSAZIONE
In sede di versamento dell'acconto è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione, sia essa “verticale” (utilizzo di imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo ente, senza la necessità di utilizzare il mod. F24), come pure “orizzontale” (imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi enti, con presentazione del mod. F24). Con riferimento alla compensazione “orizzontale”, si ricorda che il DL 185/2008 ha previsto l’inasprimento della sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti, nella misura compresa tra il 100% e il 200% dei crediti stessi. Inoltre, almeno per quanto riguarda il credito IVA, il DL 78/2009 ha disposto che per l’utilizzo di importi superiori a € 10.000 è necessario presentare preventivamente la dichiarazione IVA ed utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per l’utilizzo di importi superiori a € 15.000, occorre inoltre apporre il visto di conformità alla dichiarazione IVA.