Regolamento CE 561/2006
Tempi di guida nel settore dei trasporti
Il regolamento fissa nuove disposizioni più semplici in materia di tempi di guida, interruzioni e tempi di riposo dei conducenti di camion e autobus.
Esso definisce le responsabilità delle imprese di trasporto e dei conducenti nonché le possibili deroghe. Esso contiene le disposizioni relative al controllo e alla valutazione del regolamento, e alle sanzioni in caso di infrazione.
ATTO
Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio.
SINTESI
Il presente regolamento si applica al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli con una massa totale superiore a 3,5 tonnellate e al trasporto su strada di passeggeri effettuato da veicoli che sono atti a trasportare più di nove persone.
Taluni veicoli che rientrano in tali categorie sono tuttavia esentati dal regolamento, vale a dire i veicoli:
• adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri (tali veicoli non dovranno essere muniti di tachigrafo *, tuttavia il presente regolamento prevede un controllo basato sui registri e gli orari di servizio);
• la cui velocità massima non supera i 40 chilometri orari;
• delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine pubblico;
• usati per operazioni di aiuto umanitario, missioni mediche o di salvataggio;
• carri attrezzi entro un raggio di 100 km;
• sottoposti a prove tecniche su strada;
• non superiori a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
• di carattere storico e che sono utilizzati per fini non commerciali.
Inoltre, gli Stati membri dell'Unione europea (UE) possono decidere di concedere altre deroghe subordinate a condizioni individuali sul proprio territorio. Si tratta dei veicoli:
• delle autorità pubbliche che non fanno concorrenza a imprese private di Trasporto;
• utilizzati da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca entro un raggio di 100 km;
• non superiori a 7,5 tonnellate utilizzati entro un raggio di 50 km dai fornitori di servizi universali o per il trasporto di materiale utilizzato dal conducente nell'esercizio della sua attività principale;
• non superiori a 7,5 tonnellate, elettrici o alimentati a gas, entro un raggio di 50 km;
• operanti su piccole isole non collegate al territorio nazionale;
• utilizzati per i corsi o gli esami di guida;
• utilizzati nell'ambito di attività legate ai servizi di interesse generale, alla radiodiffusione, alla televisione, alla manutenzione della rete stradale e a certi controlli;
• da 10 a 17 posti per il trasporto di passeggeri senza fini commerciali;
• speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
• progettuali mobili, destinati a fini didattici;
• impiegati per la raccolta del latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;
• speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori;
• adibiti al trasporto di rifiuti di animali non destinati al consumo umano;
• impiegati esclusivamente nei porti o terminali ferroviari;
• per il trasporto di animali tra fattorie, mercati e macelli entro un raggio di 50 km.
I conducenti e assistenti alla guida devono avere almeno 18 anni, tranne in determinate circostanze di formazione professionale degli assistenti alla guida in cui l'età minima è fissata a 16 anni.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti i trasporti nazionali e internazionali effettuati sia esclusivamente all'interno dell'UE, che fra l'UE, la Svizzera e i paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE).
L'UE fa parte dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso nel 1970 nell'ambito dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
Tale accordo ha un ambito di applicazione più ampio del presente regolamento.
Pertanto, esso si applica anche ai veicoli immatricolati nei paesi che non hanno sottoscritto l'AETR quando essi compiono un tragitto nella zona coperta dall'accordo.
Tempi di guida
Il tempo di guida è sottoposto a una serie di regole, vale a dire:
• il periodo di guida giornaliero * non deve superare 9 ore. Due volte alla settimana può essere esteso fino a 10 ore;
• il periodo di guida settimanale * non deve superare 56 ore;
• il periodo di guida totale nel corso di due settimane non deve superare 90 ore;
• il conducente registra come «altre mansioni» sul tachigrafo il tempo di lavoro durante il quale non guida, come anche il tempo di guida del veicolo non previsto dal presente regolamento e il tempo di viaggio in treno o traghetto quando non dispone di una cuccetta;
• dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione * di almeno 45 minuti consecutivi o di 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti nel corso dello stesso periodo;
• il riposo settimanale obbligatorio di almeno 45 ore (riposo settimanale regolare) o 24 ore (riposo settimanale ridotto);
• nel corso di due settimane consecutive, un conducente può prendere un solo riposo settimanale ridotto, la riduzione è compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana;
• tra due riposi settimanali *, un conducente può prendere fino a 3 riposi giornalieri ridotti *;
• il conducente può scegliere di effettuare i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti a bordo del veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo e sia in sosta;
• quando il conducente prende un tempo di riposo mentre il veicolo è trasportato a bordo di un treno o di una nave, tale tempo può essere interrotto al massimo 2 volte per un totale di massimo un’ora. Inoltre, il conducente deve disporre di una cuccetta.
>>>>>>>>>>>>>* vedi tabelle sinottiche<<<<<<<<<<<<<<<
Responsabilità
Le imprese di trasporto o gli altri organismi che offrono lo stesso servizio devono permettere ai propri conducenti di essere conformi al regolamento (CEE) n. 3821/85 sul tachigrafo:
• essi non possono concedere premi in base alla distanza percorsa o al volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni sono di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale;
• essi devono garantire che gli orari di trasporto siano conformi al presente regolamento e che i dati registrati dai tachigrafi digitali siano trasferiti nel momento opportuno e conservati per almeno 12 mesi.
Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti. Fatto salvo i casi in cui l'impresa non può essere ragionevolmente considerata responsabile, ad esempio perché il conducente presta la propria attività presso diverse imprese di trasporto e non ha fornito le informazioni necessarie affinché queste possano garantire il rispetto del presente regolamento.
Deroghe
Uno Stato membro può:
• previa approvazione della Commissione, concedere deroghe per determinati trasporti all'interno, in provenienza da o verso le regioni del suo territorio con una densità di popolazione inferiore a cinque persone per chilometro quadrato;
• in casi urgenti, concedere una deroga per un periodo non superiore a 30 giorni e per i trasporti effettuati interamente sul proprio territorio;
• previa autorizzazione della Commissione, concedere una deroga in circostanze eccezionali per i trasporti effettuati interamente sul proprio territorio.
Il conducente può non rispettare il regolamento per permettere al veicolo di raggiungere un punto di sosta appropriato. Tuttavia, deve indicare a mano il motivo e la natura del suo tragitto sul foglio di registrazione o attraverso il dispositivo di inserimento dati manuale del tachigrafo digitale. Inoltre, in certe condizioni, un conducente che offre un solo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri, può rimandare il suo tempo di riposo settimanale di 12 giorni consecutivi, a partire dal suo periodo di riposo regolare precedente.
Procedure di controllo e sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni che permettono di garantire il rispetto del regolamento sul loro territorio. Essi possono:
• infliggere sanzioni pecuniarie alle imprese di trasporto che hanno commesso un'infrazione;
• procedere al fermo di un veicolo se l'infrazione è di natura tale da compromettere la sicurezza stradale;
• obbligare il conducente a osservare un periodo di riposo giornaliero;
• ritirare, sospendere o limitare la licenza di un’impresa o la patente di guida di un conducente.
Per evitare che un conducente sia sanzionato due volte per la stessa infrazione, gli Stati membri forniscono al conducente una prova per iscritto della sanzione, che il conducente deve conservare e presentare su richiesta.
Inoltre, gli Stati membri si tengono aggiornati sulle infrazioni commesse dai non residenti e sulle sanzioni imposte ai propri residenti per infrazioni commesse negli altri Stati membri.
Contesto
Il regolamento è volto a migliorare la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro nel settore del trasporto su strada, un settore esposto alle pressioni della concorrenza. A tal fine, il regolamento prevede delle disposizioni più semplici e più efficaci che sostituiscono quelle del vecchio regolamento (CEE) n. 3820/85.
ECCESSO DI VELOCITA' (ITALIA)
Regolamento CE 561/2006
Regolamento CE 561/2006 prescrive che i conducenti di autobus che viaggiano
all’estero devono prendere almeno un giorno di riposo ogni sei giorni. In taluni casi, ciò
obbliga i tour operator a impiegare due autisti per realizzare un viaggio, ripercuotendo i costi
supplementari sui passeggeri.
A seguito di un accordo raggiunto con i rappresentanti del settore, è stata concordata una modifica del regolamento, per reintrodurre la "regola dei
dodici giorni" che, derogando alla norma generale, dà facoltà di estendere appunto fino a
dodici giorni consecutivi il periodo durante il quale i conducenti possono lavorare nei viaggi internazionali.
Questa norma potrà applicarsi dal gennaio 2010.
Tuttavia, per poter beneficiare di questa estensione, occorre che il tragitto percorso riguardi
un solo viaggio e non viaggi diversi consecutivi. Inoltre, dopo il ricorso a tale deroga il
conducente dovrebbe usufruire di due regolari periodi di riposo settimanale, oppure di un
periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore.
La riduzione dovrà tuttavia essere compensata da un equivalente periodo di riposo
preso in blocco entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di
deroga.
Inoltre, dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le 22.00 e le 6.00, vi dovranno essere più conducenti a bordo del veicolo oppure il periodo di guida dovrà essere ridotto.
La Commissione Europea dovrà inoltre sorvegliare con attenzione il ricorso a detta deroga al fine di garantire che siano rispettate condizioni molto rigorose di sicurezza stradale, in particolare controllando che il tempo di guida complessivamente accumulato durante il periodo coperto
dalla deroga non sia eccessivo. Entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, dovrà
anche elaborare una relazione in cui valuta le conseguenze per quanto riguarda la sicurezza
stradale e gli aspetti sociali. Qualora lo riterrà opportuno, potrà presentare le relative
modifiche al regolamento.
Tempi di guida
L’impegno (*) può essere al massimo di 13 ore, dopo di che devi fare 11 ore di riposo continuato; puoi fare 15 ore di impegno, e quindi 9 ore di riposo, solo per tre volte in una settimana, senza però superare l’impegno settimanale di 60 ore.
Il reg.1073/09CE, entrato in vigore il 4/6/10, permette che nel trasporto turistico di persone, la settimana possa essere allungata fino a 12 giorni, prendendo un riposo al termine di almeno 69 ore. (solo se il viaggio è continuativo fori sede all’estero) Nel sito trovi le due leggi, 561/2006, (per le ore di guida e riposo) e 2002/15, recep. in Italia dal Dlg.234 del 11/2007. (per le ore di lavoro)
(*) l'impegno non è tutta guida!!!
Accordo AETR
Per i conducenti di veicoli che effettuano trasporti anche se solo in parte in territori al di fuori della comunità europea, confederazione svizzera o dello spazio economico europeo che comprende anche Norvegia, Lichetestein ed Islanda le disposizione del regolamento 561/2006 CE non si applicano. Tuttavia anche all'interno della comunità trovano applicazione le disposizioni dell'accordo AETR.
Tale regolamente si può così sintetizzare:
periodo di guida giornaliero: 9 ore elevabile a 10 per due volte la settimana
periodo di guida settimanale non precisato
periodo di guida bisettimanale di 90 ore
interruzioni: dopo 4 ore e mezza di guida consecuti 45 minuti di riposo. Questa interruzione può essere consecutiva o spezzata da 15 minuti distribuite in 4 ore e mezza di guida (es 1 ora e mezza di guida 15 minuti riposo 1 ora e mezza di guida 15 minuti di riposo 1 ora e mezza di guida 15 minuti di riposo).
Periodo di riposo giornaliero: 11 ore consecutive oppure 12 ore frazionate di cui almeno una parte di 8 ore riducibili a 9 per tre volte la settimana con obbligo di compensazione entro la seconda settimana
periodo riposo settimanale: 45 ore consecutive oppure ridotte a 36 nel luogo di stazionamento abituale o 24 in luogo diverso con obbligo di compensazione entro la terza settimana.
Nella norma AETR sono possibili due riposi settimanali ridotti consecutivi e di disporre del periodo di riposo settimanale dopo 12 periodi di guida nel trasporto occasionale di persone.
Da quanto detto si evince che le disposizioni AETR differiscono leggermente da quelle del Reg. 561/2006 CE in attesa del completo allineamento.
ricorda...
Nell'arco delle 24 h un conducente non deve superare le 9 ore di guida, elevabili a 10 per due volte la settimana.
Per settimana si deve intendere il periodo che va dalle 00.00 del lunedì fino alle 24:00 della domenica anche se nell'arco di una settimana il conducente può articolare l'attività in qualsiasi momento (esempio dalle 00.00 del martedì fino alle 24:00 del lunedì successivo).
Nell'arco di una settimana cioè di 6 periodi di guida non deve superare le 56 ore di guida.
Nell'arco di due settimane consecutive non deve superare le 90 ore di guida.
Riposo settimanale
Dopo sei periodi di guida il conducente ha diritto a un riposo settimanale usufruibile in qualsiasi giorno della settimana. Il periodo di riposo settimanale non può venire interrotto o frazionato.
Il riposo settimanale regolare prevede 45 ore consecutive.
Il riposo settimanale ridotto prevede non meno di 24 ore consecutive da recuperare entro la terza settimana con un equivalente periodo di riposo. Non è ammesso l'utilizzo di due periodi di riposo settimanali ridotti consecutivi. Nel corso di due settimane consecutive un conducente deve godere perciò di due periodi di riposo settimanali regolari (45h riposo-6periodi di lavoro -45h riposo) oppure di un periodo di riposo settimanale regolare e uno ridotto (45h riposo-6 periodi di lavoro-24h riposo). In questo caso entro la terza settimana successiva a quella in cui è stato fatto il riposo ridotto il conducente dovrà recuperare un equivalente periodo di riposo (24 ore) da attaccare o a un periodo di riposo giornaliero (9 o 11h+24) o a un altro
periodo di riposo settimanale (45+24).
tabella sintetica tempi guida con differenziazione tra le ultime novità legislative e quelle precedenti (clicca sull'immagine per ingrandirla)
FAQ
Obblighi "Flotta"
Obblighi "Flotta"
1) Richiedere le carte autisti ed azienda
2) Far calibrare entro 15gg. il tachigrafo da un’officina autorizzata
3) Formare gli autisti
4) Scaricare periodicamente le carte e i tachigrafi
5) Conservare i dati per 2 (due) anni
6) Analizzare i dati e sorvegliare le attività degli autisti
reclamo dei passeggeri
Compilare il modulo di reclamo dei passeggeri.
Per potersi rivolgere all'Autorità di regolazione dei trasporti, si deve compilare un modulo di reclamo dei passeggeri.
Questo modulo serve per segnalare le violazioni degli obblighi instaurati dal Regolamento 181/2011 approvato dall'Unione Europea.
Il modulo di reclamo dei passeggeri è disponibile con il suo regolamento direttamente sul sito
www.autorita-trasporti.it
Quando compilare il modulo reclamo dei passeggeri regolamento.
I passeggeri che possono fare reclamo sono soprattutto coloro che viaggiano su pullman a lunga percorrenza, anche se ci sono alcune tutele previste anche per chi usufruisce di servizi di trasporto a breve percorrenza.
Comunque in linea generale il reclamo può essere sporto se: l’autista autorizzato all'emissione del biglietto non permette l’emissione.
Nel caso in cui vengano applicate sul biglietto tariffe discriminatorie.
In caso di ritardi ingiustificati e cancellazioni della linea senza avviso da parte della compagnia di trasporti.
Mancata informazione, del passeggero sul viaggio e sui suoi diritti.
Inosservanza degli obblighi che tutelano le persone diversamente abili.
Queste sono tra le inosservanze più gravose che possono portare ad una multa all'agenzia di trasporto.
Le multe in caso di reclamo accertato da parte del passeggero.
Una volta fatto il reclamo l’Autorità per il Trasporto, si accerterà della mancanza segnalata da parte di quest’ultimo, in caso di esito positivo, le multe all'agenzia di trasporto saranno al quanto salate.
Le multe vanno: Tra i 500 ai 5000 mila euro , se non s’informa il passeggero di cancellazioni o ritardi della partenza.
Tra i 2000 e i 40,000 mila euro in mancanza di assistenza ai passeggeri in caso d’incidente Tra i 500 e i 5000 mila euro in caso di rifiuto di una prenotazione o di rifiuto a far salire a bordo una persona disabile.
Sempre per i disabili si può avere una multa se le condizioni di accesso a quest’ultimo sono discriminatorie, quindi non permettono loro di usufruire del servizio di trasporto pubblico o privato.
In questo caso la multa parte da un minimo di 1500 euro fino a un massimo di 15.000 mila. .............................
CLICCA SULLA FRECCIA PER IL DOWNLOAD MODULO RECLAMO.
Domanda / Problema riscontrato
In caso di doppio conducente, entro quanto tempo i conducenti devono effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore dal termine del precedente riposo giornaliero o settimanale?
Leggi Soluzione / Chiarimento
Nell’arco delle 30 ore
riporto la definizione di MULTIPRESENZA inserita nell'Art. 4 del REG. 561/06:
“…si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria;”
NO.
Il regolamento prevede che il primo autista, che ha guidato per 4,30 minuti, debba fermarsi per i 45 minuti prescritti, se il secondo autista per tutto il periodo di guida ha assistito il primo, la pausa dovrà essere effettuata da entrambi quindi l’autobus dovrà fare una sosta obbligatoria.
Nel caso di guida in multipresenza (e quindi di equipaggio formato da due autisti), il tachigrafo registra per il secondo autista “in disponibilità” ma ai fini della guida, è considerato “periodo di interruzione”.
SI, ma solo se sussistono le condizioni già descritte, cioè se il secondo autista per tutto il periodo di guida NON ha assistito il primo.
In multipresenza, quindi quando sono presenti due autisti sull'autobus come bisogna gestire la pausa?
Nuovi termini per il ricorso al Giudice di Pace
Ma in caso di Multipresenza come devono essere effettuate le pause durante la guida? Dopo le prime 4 ore e 30 i conducenti sono costretti a fare una pausa di 45 minuti?......................................................
E’ stato ridotto da 60 a 30 giorni il termine utile per presentare ricorso al Giudice di Pace contro i verbali di violazione del Codice della Strada. Come avvenuto finora, il termine decorre dalla data di contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento ed è elevato a 60 giorni qualora il ricorrente sia residente all’estero.
In pratica durante la guida il secondo autista è considerato in pausa?.....................
Allora a cosa servirebbe la multipresenza?
e il primo conducente? ............................................
ma quanto si può guidare?....................................
in settimana? .............................................................
ma i riposi sono segnalati?.......................................
ma si può saltare il riposo continuativo?..............
E’ possibile infatti non fermare l’autobus dopo le ore prestabilite e passare la guida al secondo conducente solo nel caso in cui questo non partecipi attivamente alla guida, quindi solo se il secondo conducente ha riposato all'interno dell’autobus senza seguire la guida del primo.
Anche il primo conducente , una volta passata la guida al secondo, può decidere di trascorrere la sua pausa sull'autobus in movimento, l’importante è che questo si allontani fisicamente dai posti vicino alla guida e trascorra il tempo senza assistere attivamente chi si trova alla guida del veicolo.
Anche se grazie alla multipresenza è possibile guidare un autobus per 18 ore consecutive, questo non esonera i conducenti dal riposo continuativo che dev’essere di 9 ore consecutive più 3 ore di impegno.
Dunque, durate il corso di una settimana, gli autisti degli autobus, anche in multi-presenza non possono fare più di 56 ore settimanali, e nel corso delle due settimane è vietato fare più di 90 ore di lavoro.
In multi-presenza i riposi e i turni sono tutti segnalati all'interno del veicolo , grazie ad un apparecchio digitale nel quale devono essere inserite e registrate entrambe le carte dei conducenti.
In multi-presenza, non è possibile saltare il riposo continuativo, al quale entrambi i conducenti sono costretti dopo le 9 con un massimo di 10 ore passate alla guida dell’autobus.
www.autistiprofessionisti.com/blog/24-nuove-regole-per-l-autotrasporto-sul-cronotachigrafo.
Se il conducente che sta guidando un veicolo dotato di tachigrafo digitale non è sicuro se guiderà nei prossimi giorni sempre un veicolo dotato di DTCO
cosa deve fare?
obbligato a fare stampate delle attività giornaliere per essere in grado di mostrare ai controlli le registrazioni della settimana.
E’ obbligo del conducente avere a bordo abbastanza carta per permettere alle
Autorità di controllo di effettuare le stampate necessarie
Regolamento CEE No 3821/85 Articolo 15 / 7