In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che l’articolo 1681 cod. civ. e l’articolo 409 cod. nav. pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa esclusa quando è accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità.
LIMITI E RESPONSABILITÀ DEL VETTORE STRADALE
Limitazione della responsabilità dei vettore non si esplicita soltanto nella previsione di un ammontare massimo dei risarcimento dei danno dovuto dal vettore ma anche in una previa delimitazione, rispetto alla disciplina di diritto comune, dei danni conseguenti all'inadempimento dei vettore e da questi risarcibili.
Questa previa delimitazione impone criteri forfetari per la quantificazione del danno, ammettendo come risarcibile il valore delle merci al momento della riconsegna.
La ratio è il contenimento dei rischi dei vettore rendendoli con una spesa aggiuntiva al contempo assicurabili.
Pertanto si desume una stipula di una polizza da parte del committente che preveda oltre alla RC una copertura rischi anche procurati da fattori non prevedibili conseguenti all'inadempimento dei vettore e da questi risarcibili con franchigia pari a 2 volte la tratta giornaliera.
Fermorestando nei casi di comportamento riprovevole dei vettore che impedisce a quest'ultimo di avvalersi del limite di responsabilità, essendo la limitazione di responsabilità un beneficio, le norme individuano la decadenza dei beneficio dei limite in casi di mancanza assoluta dei titolo di trasporto, per comportamento gravemente illecito (dolo a colpa grave) dei vettore e dei suoi preposti, per illecito intenzionale e temerario, e con previsione dell'evento.
Il vettore non è responsabile del danno alla merce se dimostra che tale danno o perdita è imputabile al fatto del mittente o del destinatario.
Tali fatti possono accadere:
- al momento iniziale: con la redazione non esatta della lettera di vettura, con l’omissione o indicazioni non sufficienti al corretto trasporto (come la natura o il valore delle merci affidate), con un imballaggio difettoso o un mal caricamento della merce da parte del mittente.
- durante l’esecuzione del trasporto
- alla riconsegna delle merci al destinatario, quando il destinatario scarica malamente le merci dal mezzo di trasporto.
regole dettate dalle le normative vigenti.
e allacciati! Grazie