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-Patente A, ultime novità procedure più snelle.
Patente moto: scompare l’esame pratico in questi casi: le nuove regole infatti valgono soltanto per coloro che sono già in possesso di patente
A1 (conseguibile dai 16 anni) o A2 (conseguibile a 18 anni).
Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, oltre ad aver proposto l’esame della patente B da remoto, ha
annunciato anche una novità per il conseguimento della patente A, ovvero una procedura esaminatrice semplificata rispetto a quella attuale.
Si discute per semplificare anche l’esame della patente A.
Il 28 luglio scorso, il Senato ha approvato infatti con modifiche il ddl n.2646 (Decreto Infrastrutture-Bis), di conversione del decreto-legge n.
68/2022. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera, ma con un testo blindato vista l’imminente scadenza del DL, prevista prima di
Ferragosto. Per cui quanto approvato nel primo ramo del Parlamento sarà legge dello Stato ed entrerà in vigore a cavallo della settimana tra il 10
e 15 agosto.
Il Ministro Giovannini ha lavorato affinché la legge preveda un accesso dalla A2 alla A piena senza sostenere l'esame ed altre novità
per chi deve mettersi alla guida di moto e scooter, ciò per sveltire le pratiche e risolvere il problema della carenza di personale delle
Motorizzazioni infatti è stato deciso che basterà attendere due anni dal conseguimento della propria patente A1 e A2 per veder "scattare" la
propria licenza di guida nella categoria A3 soltanto frequentando un corso in autoscuola con parte pratica e teorica della durata minima di 7 ore.
Sarà totalmente abolito quindi l'esame finale.
Le modifiche entreranno in vigore a tra il 10 e il 15 agosto 2022.
Pertanto come già accennato, il titolare della patente A1 o A2, trascorsi due anni dal conseguimento (quindi a 18 anni per chi possiede la patente
A1 e a 20 anni per chi possiede la patente A2), potrà ottenere rispettivamente la patente A2 o A senza sostenere un nuovo esame di guida, ma
frequentando un corso in autoscuola che prevede una parte teorica e pratica della durata minima di 7 ore.
Ricordiamo che:
Patente A1: motocicli di cilindrata fino a 125 cm3 e potenza massima fino a 11 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg, età minima
16 anni
Patente A2: motocicli di potenza fino a 35 kW e potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg, età minima 18 anni
Patente A senza limitazioni, per guidare tutti i motocicli, età minima 24 anni (o 20 anni e patente A2 da 2 anni).
Per i neopatentati sono previste:
• una limitazione generale per i titolari di patente di categoria A e B,
• una limitazione specifica per i titolari di patente di categoria B.
Non è più prevista la specifica limitazione per i titolari di patente di categoria A riferita alla potenza dei motocicli,
sostituita, dal 19.01.2013, dal criterio di accesso graduale, con esperienza biennale, dalla A2 alla A, ovvero dalla previsione di un'età di 24 anni per il conseguimento diretto della patente A senza limitazioni.
La limitazione generale indicata in premessa prevede che i titolari di patente delle categorie A2, A, B1 e B: per i primi 3 anni dal conseguimento della patente, non possono guidare a velocità superiore a 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali, indipendentemente da cilindrata o potenza del veicolo.
La limitazione specifica per i titolari dipatente di categoria B prevede che per il primo anno successivo al conseguimento della patente , non possono guidare autoveicoli aventi:
potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e potenza massima pari a 70 kW nella guida di veicoli di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone con un numero di posti a sedere non superiore a 9, compreso il conducente)
Tali dati si rilevano dalla carta di circolazione oppure interrogando il sito internet "il portale dell'automobilista".
Le limitazioni non operano quando il neopatentato si trova alla guida di un veicolo al servizio di una persona diversamente abile, a condizione che sia munita di contrassegno di circolazione e la persona sia a bordo del veicolo stesso.
Per il calcolo della potenza specifica (PS) si deve dividere la potenza espressa in kW per la tara del veicolo espresso in tonnellate (dati ricavabili dalla carta di circolazione). Esempi:
• autovettura di 46 kW e tara 900 kg - si ha PS = 46/0,9 = 51,1 kW/t sipuò guidare perché inferiore a 55 kW/t
• autovettura di 75 kw e tara 1.500 kg - si ha PS = 75/1,5 = 50 kW/t non si puòguidare perché la potenza massima è superiore a 70 kW/t.
vedi anche elenco automobili in PDF scaricabile (fonte al volante)
Sanzioni
L'art. 117, comma 5, CDS prevede una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160,00 a 641,00 euro (160,00 entro 60 giorni e 320,50 dopo il 60° giorno) per:
• il titolare di patente italiana che nei primi tre anni dal conseguimento delle patenti A2, A, B1 o B, supera i limiti di velocità imposti ai neopatentati;
• il titolare di patente italiana che, nel primo anno dal conseguimento della patente B, guida autoveicoli a elevate prestazioni;
• il minore autorizzato alla guida accompagnata che guida autoveicoli a elevate prestazioni
La violazione comporta anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 2 a 8 mesi.
Le sanzioni previste dall'art. 117 possono concorrere con quelle previste dall'art. 142 c.d.s. in materia di limiti di velocità.