Autovelox vietati su zone 30 da km orari e superstrade sotto i 70 km orari: nuove regole per i sindaci.
Nel provvedimento, atteso a marzo, c’è in primo luogo lo stop ai rilevatori per la velocità nelle aree dei centri storici dove auto e moto non possono superare i 30 km orari, rivendicate con enfasi - dai primi cittadini di Roma, Milano o Bologna, inoltre i misuratori non potranno essere installati sulle strade provinciali e regionali, se il limite previsto è già inferiore ai 90 chilometri orari.
Nel decreto Salvini previsto a marzo 2024 paletti su velocità e distanziamenti: a marzo arriverà il decreto interministeriale Autovelox, scritto dagli uffici dell’Interno e delle Infrastrutture (atteso da circa 14 anni)
Il ministro Salvini si è cosi espresso: «Non c’è assolutamente nulla di sbagliato negli autovelox - la premessa - se vengono messi per salvare vite vicino a scuole, ospedale e su strade dove ci sono molti incidenti». Invece, «se vengono moltiplicati dalla sera alla mattina anche su stradoni a due corsie per fare cassa e tassare gli automobilisti, sono semplicemente un’altra tassa».
Con la riforma del Codice della Strada verrà accolto l’orientamento della Corte Costituzionale riguardo l’obbligo per le amministrazioni locali di sottoporre gli autovelox a verifiche periodiche al fine di assicurarne la funzionalità.
Lato automobilisti c’è una novità più importante: viene messo fine al sistema delle sanzioni multiple. Oggi, infatti, può succedere che in presenza di più autovelox sullo stesso tratto autostradale il superamento del limite di velocità venga accertato più volte.
Per evitare che ci siano troppe multe da pagare viene stabilito che laddove l’accertamento avvenga sullo stesso tratto ed entro la stessa ora, allora la sanzione da pagare sarà una sola, ma quella più grave verrà aumentata di un terzo.
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Si chiama falco 193 il nuovo dispositivo in forza alle autorità di polizia.
Dalle somiglianze di un comune autovelox questo strumento è in grado di leggere la targa dei veicoli e di collegarsi in tempo reale al centro elaborazione dati del ministero dei trasporti.
E' possibile così sapere se un veicolo è in regola con l'assicurazione e con la revisione in soli 5 secondi.
Tempi duri per chi non si atterrà scrupolosamente alle regole del codice della strada. E’ arrivato sulle strade italiane il primo autovelox per le assicurazioni auto per rendere le strade più sicure, eliminando dalla circolazione tutti i veicoli privi di tagliando assicurativo. Il nome Falco 193, esce dal numero dell’articolo del Codice della Strada italiano, e controlla le targhe attraverso il database e interviene nel caso il sistemi segnali la mancanza dell’assicurazione.
Autovelox senza agenti: no se strada extraurbana attraversa piccoli comuni
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, parere 22.10.2012 n° 5888
Autovelox fissi senza agenti vietati su strade di grande comunicazione che attraversano un Comune.
Lo chiarisce il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con il Parere 22 ottobre 2012, n. 5888 nel quale specifica che tale divieto vale anche per il centro abitato con popolazione inferiore a 10mila abitanti poichè tale condizione non è sufficiente al mantenimento della qualifica di "strada extraurbana secondaria" a causa della presenza di intersezioni a raso e di accessi privati.
Quindi, dopo i segnali di inizio del centro urbano non è possibile istallare i dispositivi di cui all'articolo 4, comma 1 del Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121.
Autovelox: è necessario che siano ben visibili e sempre segnalati
Ministero dei Trasporti, parere 30.03.2012
La visibilità delle postazioni con dispositivi automatici di
rilevamento a distanza della velocità senza la presenza dell'agente accertatore, può essere garantita con la collocazione su di esse di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo di polizia operante ovvero una breve descrizione della denominazione del corpo o servizio di polizia operante se non riconoscibile attraverso uno specifico simbolo.Lo ha chiarito il Ministero dei Trasporti con il parere 30 marzo 2012.
Nel caso preso in esame, in cui la presenza di piloni di cemento ostacolavano la visibilità della postazione, il Ministero consiglia anche di spostare la postazione stessa o, in alternativa, di apporre il segnale nelle immediate vicinanze (pochi metri) prima del box contenente il dispositivo di controllo, eventualmente in aggiunta a quello apposto sopra il medesimo box.
Vigile può multare anche sulle strade statali presenti nel territorio comunale
Cassazione civile , sez. II, sentenza 27.09.2011 n° 19755 (Manuela Rinaldi)
La Polizia municipale ha competenza all’accertamento delle violazioni commesse su un tratto di Strada statale ricadente in territorio comunale?
Per la Corte di Cassazione la risposta è positiva, di conseguenza le multe elevate sono valide.
Così la Suprema Corte, con la sentenza 27 settembre 2011, n. 19755, con cui i giudici hanno, altresì, ribadito alcuni punti fermi nella “spinosa” materia della opposizione ai verbali di contestazione per la violazione dei limiti di velocità.
La questione oggetto di controversia consisteva nella opposizione avverso il verbale della polizia municipale (violazione, appunto, dei limiti di velocità) da parte di un automobilista che percorreva una strada secondaria extraurbana.
Sia il giudice di pace che il Tribunale in successiva istanza accoglievano l’opposizione per la mancata contestazione immediata della infrazione commessa, inidoneità tecnica della strumentazione di accertamento, nonché per la carenza di potere da parte della polizia municipale.
Al Comune, inoltre, veniva contestata l’omessa produzione del certificato di omologazione dell’autovelox in uso, anche se ciò risultava dal verbale di accertamento.
Da qui la proposizione del ricorso dinanzi la Suprema Corte da parte del Comune.
I giudici della Corte ribaltano le decisioni di primo e secondo grado accogliendo le motivazioni del ricorrente (del Comune).
Accolti tutti i motivi di ricorso presentati dal Comune, pertanto, alla Corte non rimane altro che cassare la sentenza impugnata e disporre, in favore del Comune, il rimborso delle spese di giudizio.
Nella decisione che qui si commenta si legge testualmente che “Gli organi di polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dell'espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato. In proposito va osservato quanto segue.
A norma del L. n. 689 del 1981, art. 13, comma 3, "all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria".
L’art. 57 cod. proc. pen. indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria "le guardie dei comuni", con competenza "nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza".
Secondo la L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5 (recante la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), il "personale che svolge servizio di polizia municipale", nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, ha funzioni di polizia stradale (comma 1, lett. b), in correlazione con quanto stabilito dal codice della strada vigente, dovendosi ritenere rinvio formale e non recettizio quello contenuto in tale norma al codice della strada del 1959”.
Stop all’utilizzo degli autovelox nelle strade secondarie
Cassazione civile , sez. II, sentenza 15.11.2011 n° 23882 (Manuela Rinaldi)
Cassazione vs Autovelox: uno a zero.
La Suprema Corte torna a bacchettare l’indiscriminato utilizzo dell’autovelox nelle strade c.d. minori, in cui, invece, è vigente l’obbligo della contestazione immediata.
Così la Cassazione civile, nella seconda sezione, con la sentenza 15 novembre 2011, n. 23882.
La vicenda oggetto di controversia concerneva l’infrazione del limite di velocità (infrazione avvenuta all’interno di un territorio comunale) per cui era stato proposto ricorso.
In primo grado il giudice aveva bocciato il verbale per eccesso di velocità a causa delle modalità di rilevamento utilizzate.
Tale decisione venne confermata successivamente anche in appello ove i giudici avevano ribadito il concetto in base al quale “non possono essere installati apparecchi elettronici di rilevazione della velocità su di una strada extraurbana secondaria” (come nel caso di specie).
Anche i giudici di legittimità, dinanzi al quale si era spostata la questione, sposano la tesi sopra enunciata, in base a cui la legge demanda al prefetto l’individuazione delle strade (o comunque singoli tratti delle strade stesse) differenti dalle autostrade o anche dalle strade extraurbane principali, in cui non vi è possibilità di fermare un veicolo, ai fini della immediata contestazione delle infrazioni.
La ratio sottesa a ciò è quella di ammettere il controllo elettronico solamente nelle ipotesi in cui risulti essere difficoltoso fermare l’automobilista.
La normativa di riferimento, il D.L. n. 121 del 2002, prevede che sulle strade extraurbane principali nonché sulle autostrade, gli agenti di polizia seguendo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno abbiano la possibilità di installare dispositivi di controllo del traffico (gli automobilisti devono essere messi a conoscenza di ciò) al fine di rilevare a distanza le violazioni al codice della strada.
Sulle strade extraurbane secondarie nonché sulle strade urbane di scorrimento, invece, l’installazione di tali dispositivi può essere possibile solamente quando le stesse vengano individuate mediante idoneo decreto del prefetto.
Nella stessa decisione che qui si annota si può, infatti, testualmente leggere che “...Trattasi di ipotesi interpretativa manifestamente contraria alla normativa vigente in tema di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, la quale prevede appunto al D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, (convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168) che sia demandata al prefetto l'individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni”.
fonte:
Altalex, Manuela Rinaldi
...l'ira funesta che infiniti addusse lutti agli .... automobilisti!!!!!!
Molti automobilisti arrabbiati, contro questi sistemi che tante volte in maniera fraudolenta vengono
posti sul ciglio della strada solo "per far cassa" alle amministrazioni comunali, (alle volte scoperti dalla guardia di finanza, con indagini che hanno come risultati anche collusioni con gli stessi venditori/noleggiatori di tali apparati) sono stati letteralmente presi di mira..... (Nota i fori di proiettili!)
autovelox radar Bosh Traffipax, in apposito contenitore mimetizzato da bidone della spazzatura.
Ma come dovrebbe essere? Le Forze di Polizia devono segnalare con un cartello luminoso l'uso degli autovelox almeno 400 metri prima della postazione: lo dice il Decreto legge 117/2007 ("Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi").
Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Gli autovelox, dice la Cassazione, devono essere "segnalati" e "ben visibili". Diversamente scatta la condanna per reato di truffa agli automobilisti. In questo modo la seconda sezione penale (sentenza 11131) ha confermato il sequestro preventivo nei confronti di un'impresa calabrese titolare della concessione per il noleggio delle apparecchiature autovelox che in tre Comuni calabresi, attraverso apparecchiature autovelox ben occultate all'interno di autovetture, aveva dato multe a raffica agli automobilisti tratti in inganno dagli autovelox nascosti.
e INTANTO.............
ma le immagini si commentano da sole....
è un classico .... i cassonetti!
sia chiaro che nessuno vuole essere contro chi come la polizia svolge il suo rischioso lavoro....
mi ricorda qualcosa... sulle nostre strade ne vero?
piazzati bene ....
ma le regole siano davvero uguali per tutti.
lascia il rilevatore e se ne va, oppure ...
si fa scudo di un TIR.... ma daiii....
la FI PI LI ..... azz...
“Celeritas” prodotto dalla ditta Selex (gruppo Finmeccanica), venduta dalla Safety 21, con la partecipazione di una azienda legata alle Poste. Il Celeritas ha un costo industriale di circa 50.000 euro.
LINK
mah.... forse un domani...