L’informagiovani promuove la partecipazione dei cittadini, riconoscendo al volontariato un ruolo educativo sui principi della solidarietà, della cittadinanza attiva, della cultura del dono, dei valori della giustizia e della dignità, dell’interesse verso la propria comunità. L’associazionismo giovanile è un modo di rendersi protagonisti e partecipare alla vita della comunità mettendo a disposizione le proprie capacità e i propri talenti accomunati da uno stesso ideale. Si può fare esperienza associativa attraverso l’affiliazione ad una Associazione già esistente o crearne una nuova. L’informagiovani offre l’orientamento e il supporto necessario.
Un'associazione è un gruppo di persone che si uniscono volontariamente per perseguire uno scopo comune di natura ideale, culturale, ricreativa, sportiva, assistenziale o di qualsiasi altro tipo che non abbia finalità di lucro.
In sintesi, un'associazione si basa su:
Volontarietà: L'adesione è libera e spontanea.
Scopo non lucrativo: L'obiettivo principale non è la divisione degli utili tra i membri, ma la realizzazione dell'attività definita nello statuto. Eventuali utili devono essere reinvestiti per il raggiungimento dello scopo sociale.
Autonomia: L'associazione è indipendente da enti pubblici e privati nelle sue decisioni.
Democraticità: Le decisioni vengono prese collettivamente dagli associati, secondo le modalità definite nello statuto.
Riconoscimento: Le associazioni sono forme di aggregazione riconosciute dalla legge italiana, che le tutela nella loro libera costituzione e nello svolgimento delle specifiche attività.
Esistono diversi tipi di Associazione:
Ente del Terzo Settore (ETS): Questa è una categoria ampia introdotta dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Comprende diverse tipologie di organizzazioni private senza scopo di lucro che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per essere riconosciuti come ETS e beneficiare delle agevolazioni, devono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Le ODV e le APS sono sottocategorie degli ETS.
ODV (Organizzazione di Volontariato): Un tipo di ETS costituito in forma di associazione (riconosciuta o meno). Caratterizzata dalla prevalenza delle prestazioni volontarie, gratuite e personali dei soci. L'attività di volontariato non può essere retribuita (ma possono essere rimborsate le spese). Precedentemente regolata dalla Legge 266/91, ora disciplinata dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
APS (Associazione di Promozione Sociale): Un altro tipo di ETS costituito in forma di associazione (riconosciuta o meno). Svolge attività di interesse generale a favore dei soci, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato. Precedentemente regolata dalla Legge 383/2000, ora disciplinata dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica): Organizza attività sportive per amatori, non professionisti. Fornisce anche servizi didattici per lo sport. Regolata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e da normative specifiche (es. art. 90 della Legge 289/2002). Per ottenere il riconoscimento a fini sportivi e le agevolazioni fiscali, deve iscriversi al Registro CONI.
Sul sito del Comune di Garbagnate c'è una pagina dedicata all'Iscrizione delle Associazioni al Registro comunale da cui, nella sezione "documenti" si può scaricare l'elenco delle Associazioni registrate a Garbagnate M.se
La procedura per costituire un'associazione oggi dipende principalmente dal tipo di associazione che si intende creare (generica non riconosciuta, generica riconosciuta, ODV, APS, ASD, ecc.) e se si intende farla rientrare nel Terzo Settore (ETS). Ecco una panoramica generale dei passaggi, con le specificità per i diversi tipi:
Passaggi Fondamentali per Costituire un'Associazione:
Definire lo scopo e le attività:
Qual è la finalità che si propone l'associazione?
Quali attività concrete verranno svolte per raggiungere questo scopo?
Se si intende operare come ETS (ODV o APS), le finalità devono rientrare tra quelle previste dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
Trovare i soci fondatori:
È necessario un numero minimo di persone (solitamente almeno 2 o 3, a seconda della normativa e del tipo di associazione).
Redigere l'Atto Costitutivo e lo Statuto:
Atto Costitutivo: Manifesta la volontà dei soci fondatori di costituire l'associazione. Deve contenere informazioni di base come i dati dei fondatori, la denominazione, la sede legale, lo scopo e il patrimonio iniziale (se presente).
Statuto: Contiene le norme di funzionamento dell'associazione, tra cui:
Denominazione e sede legale
Scopo e attività
Organi sociali (assemblea dei soci, consiglio direttivo, presidente, ecc.) e le loro competenze
Modalità di ammissione ed esclusione dei soci
Diritti e doveri dei soci
Norme sull'amministrazione del patrimonio e la redazione del bilancio
Modalità di scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
Se si intende beneficiare del regime fiscale degli enti non commerciali (art. 148 TUIR), lo statuto deve contenere clausole specifiche (assenza di scopo di lucro, divieto di distribuzione degli utili, devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ad altre ONLUS o enti con finalità analoghe, ecc.).
Se si intende costituire un ETS (ODV o APS), lo statuto deve contenere le clausole obbligatorie previste dal Codice del Terzo Settore (artt. 7 e 8).
Registrazione (opzionale ma consigliata per le associazioni non riconosciute e obbligatoria per le ETS):
Registrare l’Atto Costitutivo e Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, ma solo dopo l'apertura del codice fiscale che può avvenire contestualmente.
Richiesta del Codice Fiscale:
il C.F. è indispensabile per compiere operazioni come aprire un conto corrente bancario e ricevere finanziamenti. Il Presidente dell’Associazione deve recarsi all'Ufficio Imposte Dirette (cercare quello più vicino sul sito Agenzia delle Entrate) PRIMA di registrare Statuto e Atto costitutivo ( si può fare contestualmente lo stesso giorno,) dove dovrà compilare il modello AA5/6 "Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale (soggetti diversi dalle persone fisiche)" presentando atto costitutivo e fotocopia del documento d'identità del Presidente. Per sveltire la procedura potete scaricare il modulo e portarlo con voi già compilato. E’ inoltre necessario scegliere il codice di attività dell’associazione e comunicarlo allo sportello.
6. Adempimenti Successivi (a seconda della tipologia di associazione):
Affiliazione a enti o federazioni: Se l'associazione svolge attività sportive, culturali o di altro tipo, potrebbe essere utile o necessario affiliarsi a enti di riferimento.
Iscrizione a registri specifici: Alcune tipologie di associazioni devono iscriversi a registri specifici come per esempio al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), per ottenere particolari benefici o riconoscimenti.
Apertura di un conto corrente bancario: Utile per la gestione finanziaria dell'associazione.
Gestione amministrativa e contabile: È importante tenere una corretta documentazione delle attività e delle entrate/uscite dell'associazione.
Consigli Importanti:
Informarsi bene: Prima di iniziare, informarsi accuratamente sui requisiti specifici per il tipo di associazione che si vuole costituire e sulle normative di riferimento (Codice Civile, Codice del Terzo Settore, leggi speciali per le ASD, ecc.).
Richiedere consulenza: La normativa sulle associazioni può essere complessa e variare a seconda della tipologia e della Regione. È sempre consigliabile consultare un professionista ( il CSV offre consulenze anche gratuite) per avere una consulenza specifica e assicurarsi di seguire correttamente tutti i passaggi.
Considerare il RUNTS: Se la vostra associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, valutate attentamente i vantaggi dell'iscrizione al RUNTS come ETS.
Una volta aperta l’Associazione e distribuiti gli incarichi sociali, potete cominciare.
Ecco alcune regole da seguire per gestire correttamente un'associazione:
SEDE
L'associazione può avere sede legale anche all'indirizzo di residenza di uno dei soci. La sede legale è il luogo dove gli atti dell'associazione devono essere depositati e dove arriva la posta dell'ente. La sede dovrà essere citata nello statuto e nell'atto costitutivo dell'associazione ed è necessario comunicare successive variazioni all'Agenzia delle Entrate.
GESTIONE DEMOCRATICA
L'associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che si uniforma nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal Codice Civile vigente, alle norme del Testo Unico sulle Imposte dei Redditi, alle regole dello statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.
ISCRIZIONE DEI SOCI
Chiunque condivide gli scopi e le finalità dell'associazione ed è in grado di contribuire a realizzarne i fini, vi può aderire. L’adesione all’Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e l'attività dell'associazione, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea, dichiarando:
di voler partecipare alla vita associativa;
di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto ed i principi etici in esso contenuti; di accettare le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione.
Solitamente il consiglio direttivo ha un certo lasso di tempo per confermare o negare l'adesione. L'eventuale diniego deve essere motivato ed è comunque ammesso reclamo all'assemblea, qualora sia il consiglio direttivo a deliberare l'ammissione a socio.
DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno diritto:
di partecipare all’assemblea e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l’approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi sociali dell’associazione e di impugnare le delibere degli stessi organi;
di partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
di esprimere liberamente la propria opinione nel riguardo dell'associazione e delle persone coinvolte in essa;
di ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa;
di essere eletti alle cariche sociali.
ORGANI
Solitamente sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei soci,
il Presidente;
il Consiglio direttivo.
Può inoltre essere previsto anche un revisore dei conti e un collegio di probiviri.
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.
L’assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente. La convocazione dell'assemblea può essere comunque richiesta da almeno un\decimo dei soci.
La convocazione dell’assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di riunione. Nella stesso avviso di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.
L’assemblea ordinaria delibera:
l’elezione del consiglio direttivo;
l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
il programma annuale delle attività;
sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
In prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’assemblea delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.
L’Assemblea straordinaria delibera:
sulle richieste di modifica dello Statuto
sullo scioglimento dell’Associazione;
sulla nomina del liquidatore.
Riguardo le modifiche dello statuto, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati (maggioranza modificabile dallo statuto) e delibera a maggioranza dei presenti. Riguardo lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre\quarti degli associati.
Le riunioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, trascritto nel libro delle delibere dell’Assemblea dei soci.
CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Sono compiti del Consiglio Direttivo, su mandato dell’assemblea:
prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
adottare eventuali provvedimenti disciplinari;
compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto contabile;
eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro, conferire mandati di consulenza;
approvare il programma dell’Associazione;
fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.
ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza.
determinare e deliberare i rimborsi delle spese a responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono le attività amministrative, dirigenziali e di segreteria.
Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato da tutti i presenti e trascritto nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo.
PRESIDENTE
Al Presidente, a cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.
In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.
In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente dell'associazione.
IL PATRIMONIO
Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all'associazione in virtù della sua attività.
Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimoni o avanzare pretese sullo stesso.
DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
IL BILANCIO
L’esercizio sociale dell’Associazione è annuale e solitamente si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.
Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate, dell'attività di volontariato e favore di bisognosi. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
LIBRI SOCIALI
Libri sociali che si debbono tenere presso la sede dell'associazione sono:
Libro dei conti per il bilancio sociale
Libro dei verbali delle Assemblee aggiornato
Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo aggiornato
Libro dei Soci con i dati di ciascuno
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
La registrazione dello Statuto e dell'Atto Costitutivo all'Agenzia delle Entrate è un passaggio preliminare per formalizzare l'esistenza dell'associazione a fini fiscali e civilistici.
L'iscrizione al RUNTS è un processo successivo e distinto, che si svolge online attraverso un portale dedicato e serve per ottenere la qualifica di ETS con i relativi benefici e obblighi. È fondamentale che lo statuto sia conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore per poter completare con successo l'iscrizione al RUNTS.
Per la registrazione al RUNTS seguire le indicazioni del portale del RUNTS: Il legale rappresentante dell'associazione deve accedere al portale dedicato al RUNTS sul sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'accesso avviene tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d'Identità Elettronica) del legale rappresentante.
A cosa serve:
Riconoscimento ufficiale: L'iscrizione attesta la natura di ETS dell'organizzazione e le permette di beneficiare delle agevolazioni fiscali e di altro tipo previste dalla legge.
Trasparenza: Rende pubblici i dati fondamentali degli ETS (statuto, bilanci, organi sociali), garantendo trasparenza verso i cittadini, i donatori e le istituzioni.
Ordinamento del settore: Riordina e semplifica il panorama del non profit, superando i vecchi registri regionali e nazionali.
Accesso a opportunità: L'iscrizione è spesso un requisito per accedere al 5 per mille, a bandi pubblici dedicati al Terzo Settore e per stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione (soprattutto per ODV e APS).
L'iscrizione al RUNTS offre notevoli vantaggi, soprattutto in termini fiscali e di accesso al 5 per mille, oltre a conferire maggiore credibilità, ma comporta anche una serie di obblighi amministrativi e di trasparenza che devono essere attentamente valutati. La decisione di iscriversi dipende dalle caratteristiche specifiche dell'associazione, dalle sue dimensioni, dalle attività svolte e dagli obiettivi futuri.
L'iscrizione al RUNTS , per alcune tipologie di associazioni che presentano le seguenti caratteristiche, potrebbe risultare superflua, o comunque meno prioritaria.
Facendo un esempio concreto per ciascuna:
1. Associazioni di piccole dimensioni con attività rivolte esclusivamente ai soci e senza ambizioni di accedere a finanziamenti pubblici o al 5 per mille:
Esempio: Un piccolo circolo culturale amatoriale nato dalla passione di un gruppo ristretto di amici che si incontrano regolarmente per leggere libri, organizzare discussioni interne e piccole gite culturali autofinanziate. Non cercano donazioni esterne, non hanno intenzione di stipulare convenzioni con enti pubblici e le loro risorse provengono principalmente dalle quote associative per coprire le spese minime di gestione (affitto di una piccola sede, acquisto di libri). In questo caso, gli oneri amministrativi e di trasparenza del RUNTS potrebbero non giustificare i benefici, soprattutto se l'attività rimane confinata ai soci.
2. Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che beneficiano già di un regime fiscale specifico e non hanno particolare interesse al 5 per mille o a convenzioni con la PA:
Esempio: Una piccola associazione sportiva dilettantistica di quartiere che organizza corsi di yoga o pilates per i residenti, finanziandosi principalmente con le quote di iscrizione degli allievi. Se l'associazione rientra nei limiti previsti per il regime fiscale agevolato delle ASD (Legge 398/91) e non ha la necessità di accedere al 5 per mille o a finanziamenti pubblici, l'iscrizione al RUNTS come ETS potrebbe non portare benefici fiscali aggiuntivi significativi e comporterebbe ulteriori adempimenti. È importante notare che la compatibilità tra il regime speciale delle ASD e il RUNTS è stata oggetto di discussione e chiarimenti normativi, e in alcuni casi, per le ASD, potrebbe essere più conveniente rimanere nel regime specifico.
3. Associazioni temporanee o con scopi molto specifici e limitati nel tempo:
Esempio: Un comitato spontaneo creato per organizzare un evento specifico (una festa di paese, una raccolta fondi occasionale per una causa particolare) e destinato a sciogliersi una volta raggiunto l'obiettivo. In questi casi, la complessità dell'iscrizione al RUNTS, con i suoi obblighi di durata, potrebbe non essere adatta alla natura transitoria dell'organizzazione.
4. Associazioni che svolgono attività che difficilmente rientrano nelle "attività di interesse generale" previste dal Codice del Terzo Settore:
Esempio: Un'associazione di ex-alunni di una scuola che si riunisce periodicamente per mantenere i contatti, organizzare cene sociali e supportare iniziative interne alla scuola con piccole donazioni raccolte tra i membri. Sebbene possa avere una finalità sociale, la sua attività principale potrebbe non rientrare strettamente nelle categorie definite dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, rendendo l'iscrizione al RUNTS meno pertinente ai suoi scopi.
È importante sottolineare che:
La valutazione se l'iscrizione al RUNTS sia superflua o meno è specifica per ogni associazione e dipende dalle sue caratteristiche, attività, obiettivi e necessità.
Anche per le associazioni che inizialmente non vedono un vantaggio immediato, l'iscrizione al RUNTS potrebbe diventare rilevante in futuro se cambiano i loro obiettivi o se desiderano accedere a opportunità riservate agli ETS.
La normativa sul Terzo Settore è in continua evoluzione, quindi è sempre consigliabile rimanere aggiornati e valutare periodicamente la propria posizione.
In conclusione, per associazioni piccole, focalizzate esclusivamente sui soci, con regimi fiscali specifici già vantaggiosi o con una natura temporanea e scopi molto limitati, l'iscrizione al RUNTS potrebbe inizialmente apparire superflua. Tuttavia, è fondamentale una valutazione accurata dei pro e dei contro nel contesto specifico di ciascuna organizzazione.
La gestione di un'associazione richiede una certa attenzione e cura, e la difficoltà dipende molto anche da quanto l’associazione è attiva. Se tra i soci c’è qualcuno che è capace di fare quel minimo di burocrazia e tenersi aggiornato sulle normative e disposizioni in materia Enti Terzo Settore, ve la potete benissimo cavare da soli.
Consultate sempre i siti dedicati, compresi quelli istituzionali di Città Metropolitana, Regione, Comune.
Cercate sul web, si trovano tante risorse gratuite, tutorial, blog, corsi, ecc e consulenze professionali anche a costo ragionevole, in caso di necessità.
Verificate sempre la data di pubblicazione, per non trovare risorse obsolete!!!!
Alcuni portali istituzionali:
E privati:
Agenzie di consulenza e servizi online: Associare - Teamartist
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