TERZO SETTORE - ASSOCIAZIONI
TIPO DI ENTI
Dall’entrata in vigore del nuovo Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) centrale è la figura giuridica degli ETS (Enti del Terzo Settore), che svolgono attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tramite una o più attività di interesse generale. Le ETS sono quelle che una volta chiamavamo, e possiamo ancora chiamare, Associazioni.
Per fare parte di questa categoria gli ETS enti no profit devono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) ed essere costituiti in una delle seguenti forme:
Associazioni riconosciute e non
ODV (Organizzazione di Volontariato)
APS (Associazione di Promozione Sociale)
Enti filantropici
Imprese sociali
Reti Associative
Società di Mutuo Soccorso
Fondazioni e altri enti di carattere privato
Sono parzialmente ETS anche gli enti religiosi. Non sono ETS le società, le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione a coordinamento o controllati da questi enti.
L’iscrizione al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo settore è obbligatoria per essere riconosciuti come ETS. Infatti, dipendono dall’iscrizione in questo registro tutte le agevolazioni e facilitazioni riportate nel Codice del Terzo Settore.
Cerchiamo di capire le differenze tra:
Associazioni riconosciute e non (culturali, sportive, generiche)
ODV (Organizzazione di Volontariato)
APS (Associazione di Promozione Sociale)
Quindi, prima di tutto, quando si vuole aprire una associazione è importante analizzare obiettivi, finalità, attività e capire a quale modello fare riferimento.
Ecco qui l’elenco delle diverse tipologie:
Associazione generica. L'associazione "generica", disciplinata dagli articoli da 14 a 24 del Codice civile, si costituisce in base a un contratto ( statuto e atto costitutivo) stipulato indifferentemente come scrittura privata autenticata, scrittura privata registrata o per atto pubblico, contenente, nel caso in cui si voglia godere del trattamento fiscale previsto per gli enti non commerciali, le clausole dettate dall'articolo 5 del Dlgs 460/97.
ODV Associazione di volontariato. Gli articoli 2, 3, 5 e 8 della legge 266/91 regola l'attività, la forma e le caratteristiche delle organizzazioni che operano in tale settore. L'articolo 2 sottolinea il carattere prevalente e determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati, precisando che l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario delle sue utilità, e che al volontario possono solo essere rimborsate le spese sostenute per realizzare l'attività prestata.
Associazioni di promozione sociale. Sono una categoria soggettiva non lucrativa regolata dalla legge 383/2000 che detta i principi e le regole per la incentivazione dell'associazionismo di promozione sociale; determina i principi cui le Regioni e le Province autonome devono adeguarsi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale e stabilisce i criteri cui devono adeguarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti. Nello statuto dovranno essere indicati, la denominazione e l'oggetto sociale e deve essere esplicitamente previsto che le finalità della associazione vengono perseguite senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi associati.
Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) si contraddistinguono per il fatto di organizzare attività sportive unicamente per gli amatori e non per i professionisti. Forniscono inoltre servizi didattici per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive. Sono regolate in primo luogo, come avviene per tutte le associazioni, dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. l CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) ha istituito il Registro nazionale delle associazioni e le società sportive dilettantistiche, al quale è necessario iscriversi per ottenere il riconoscimento a fini sportivi e, di conseguenza, le agevolazioni fiscali previste per legge. Tutte le associazioni che intendono iscriversi al Registro devono essere già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva. Ogni anno il CONI è tenuto a trasmettere al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate l’elenco delle associazioni e le società iscritte al Registro.
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