La presente Ordinanza n. 11 disciplina i criteri, le modalità e i termini per la determinazione, la concessione e l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, alle imprese singole o associate titolari delle attività economiche e produttive ovvero agricole, con sede legale, sede operativa o unità locali, o che esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione ai sensi dell’articolo 20-bis del citato decreto legge, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e per le quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi.
Il presente provvedimento si applica anche alle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 recante “Disciplina delle cooperative sociali”, che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Sono considerate tra queste anche le cooperative miste, ancorché svolgano anche attività di cui al predetto articolo 1, comma 2.