Statuto
(Statuto modificato dall’assemblea in data 01 febbraio 2024)
(Statuto modificato dall’assemblea in data 01 febbraio 2024)
Art 1 – Denominazione
Nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana, in conformità all'articolo 36 e seguenti del Codice Civile e nel rispetto della legislazione vigente, viene costituito il COMITATO UNITARIO VITTIME DEL FANGO FORLI’ d'ora in avanti “Comitato”.
Art. 2 – Scopo e Oggetto
Il Comitato opera con l’intento di tutelare i diritti e le legittime aspettative dei cittadini colpiti dall'alluvione del 16/17 maggio 2023 e residenti nei quartieri Romiti, San Benedetto, Cava-Villanova, Durazzanino e Ronco e svolge la propria attività raccordandosi in maniera adeguata con i Comitati di Quartiere, nel rispetto delle relative autonomie. Esso è un luogo di confronto democratico, di partecipazione, di elaborazione di idee e azioni progettuali ed apartitico e aconfessionale.
Il Comitato non ha scopi di lucro e opera esclusivamente per fini sociali e di solidarietà tramite manifestazioni ed azioni di vario tipo.
In relazione alle finalità di cui sopra il Comitato può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• stimolare i pubblici poteri all'assunzione di tutte le azioni progettuali ed iniziative utili alla ricostruzione e messa in sicurezza del territorio, con particolare riferimento agli interventi tecnici/ingegneristici legati al rischio idrogeologico del territorio;
• organizzare convegni, conferenze stampa, pubblici dibattiti tra i cittadini e confronti con i rappresentanti delle istituzioni;
• favorire lo sviluppo di idee progettuali a sostegno delle imprese commerciali, artigianali, agricole e professionali presenti nel quartiere Romiti, San Benedetto, Cava-Villanova, Durazzanino e Ronco;
• favorire la ripresa e lo sviluppo occupazionale favorendo l'indirizzo di apposite risorse comunitarie, nazionali e regionali;
• elaborare petizioni agli enti locali, alla Regione ed al Parlamento, a fini di trasparenza e conoscenza approfondita dei fatti accaduti;
• concorrere con enti pubblici e/o soggetti privati all'assunzione di iniziative coerenti con lo scopo e l'oggetto del Comitato medesimo, anche in sede giurisdizionale;
• promuovere e sviluppare il dibattito pubblico, nonché studi e ricerche, nell'ottica della reale trasparenza amministrativa, e della effettiva conoscenza dell'accaduto e del territorio;
• raccogliere le istanze dei cittadini, comunicarle alle Istituzioni e darne notizia;
• favorire la conservazione della memoria storica, al fine di trarre insegnamento dai fatti accaduti, anche attraverso l’istituzione di una giornata/museo della memoria;
• promuovere attività di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolta in particolare alle scuole, agli studenti ed alle giovani generazioni;
• collaborare con altre forme associazionistiche ed enti pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
• realizzare attività collaterali, culturali, sportive di spettacolo e di quanto altro sia ritenuto utile e funzionale al raggiungimento dei propri obiettivi.
Per il perseguimento del suo scopo il Comitato redige e diffonde materiale informativo anche attraverso la rete informatica.
Art. 3 – Sede del Comitato
Il Comitato ha sede legale temporanea in Forlì, Corso Garibaldi 127. Esso potrà, con delibera del Consiglio Direttivo, trasferire la propria sede in altro luogo, all’interno del Comune di Forlì.
Potranno inoltre essere istituite sedi secondarie o succursali in ogni quartiere colpito dall’alluvione, per lo svolgimento delle attività rientranti nello scopo sociale.
A tutti gli effetti i promotori si intendono domiciliati presso la sede legale del Comitato.
Art. 4 – Durata del Comitato
Il Comitato avrà durata fino al compimento di tutte le operazioni sociali di interesse delle “vittime del fango” e si intende automaticamente sciolto al raggiungimento dello scopo.
Potrà tuttavia sciogliersi anticipatamente, qualora si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale, previa consultazione dell'Assemblea dei cittadini promotori e sostenitori.
Art. 5 – Organi del Comitato
Sono Organi del Comitato:
• l'Assemblea dei cittadini promotori e sostenitori;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• Il Vicepresidente.
Art. 6 – Composizione e funzione dell'Assemblea dei cittadini promotori e sostenitori
L'Assemblea dei cittadini promotori e sostenitori è l'organo principale di consultazione e di confronto.
Sono membri di diritto dell'Assemblea con la qualifica di “promotori” tutti coloro che hanno promosso il Comitato ed hanno partecipato a tutte le fasi propedeutiche alla sua costituzione relativamente sia alla prima costituzione all’interno del quartiere Romiti, sia relativamente ai quartieri San Benedetto, Cava-Villanova, Durazzanino e Ronco.
Sono membri di diritto dell'Assemblea con la qualifica di “sostenitori” tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa attraverso apposita sottoscrizione, residenti nei Quartieri Romiti, San Benedetto, Cava-Villanova, Durazzanino e Ronco.
Possono aderire al Comitato tutte le persone fisiche che hanno compiuto il 18° anno di età, che condividano espressamente le finalità di cui all'articolo 3 e che siano mosse da spirito di solidarietà.
L'Assemblea si riunirà, secondo le necessità, dietro apposita convocazione del Presidente in prima e seconda convocazione, inviata a mezzo stampa e/o canali social e web, almeno 48 ore prima della convocazione.
Le riunioni dell'Assemblea sono verbalizzate a cura di un segretario designato dal Presidente.
Le decisioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti, a norma di legge.
Art. 7 – Composizione e funzione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di consiglieri pari a 5 o 7, dei quali preferibilmente almeno uno per ogni quartiere sopra indicato, individuati tra tutti i promotori e i sostenitori. Il Consiglio è l'organo di gestione del Comitato medesimo, garantendo a tal fine la massima collaborazione al Presidente nelle attività di informazione, promozione, gestione e coordinamento del Comitato.
Non possono ricoprire la carica di Presidente o di consigliere i componenti degli organi esecutivi e di controllo dei Comitati di Quartiere, degli Enti locali e delle Istituzioni provinciali, regionali e nazionali.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. I suoi componenti sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dai verbali sottoscritti dal Presidente e dal Consigliere facente funzione di Segretario.
Art. 8 – Il Presidente e il Vicepresidente
Il Presidente è il rappresentante legale del Comitato, di fronte a terzi, anche in giudizio.
Egli è anche il Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente viene eletto dai promotori; dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.
Egli convoca l'Assemblea dei cittadini promotori e sostenitori e il Consiglio Direttivo.
Al Presidente compete l'esecuzione delle decisioni assunte in sede di Assemblea e non può contrarre obbligazioni senza indire apposita riunione del Consiglio.
In caso di mancanza o di altro impedimento, ne fa le veci il Vicepresidente.
Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio; dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.
Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso.
Art. 9 – Il Portavoce
Il Portavoce è un componente del Consiglio ed ha la funzione di comunicare le decisioni, le iniziative e le attività promosse dal Comitato, in accordo con la Presidenza e con il Consiglio direttivo.
Il portavoce viene nominato dal Consiglio.
Art. 10 - Rendiconto gestionale
Il Comitato non gestisce risorse finanziarie.
Pertanto non dovrà essere redatto alcun rendiconto gestionale.
Qualora il comitato intenda assumere anche la funzione di “gestione fondi”, si dovrà procedere ad apposita modifica statutaria, previa autorizzazione dell'Assemblea dei promotori ed all'assolvimento di tutti gli adempimenti di registrazione.
Art. 11 – Clausola finale
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi vigenti in materia.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Le parti, con la sottoscrizione del modulo di adesione al Comitato, prestano il loro consenso affinché il Comitato tratti e conservi i loro dati personali ai sensi della Legge 675/1996 e dell’art. 131 D.Lgs. n. 196/2033, successive modificazioni ed integrazioni anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR, pertanto detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici limitatamente agli scopi statutari del Comitato e fino al suo eventuale scioglimento per raggiungimento dello scopo o per scioglimento volontario.